Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01120 presentata da GENTILE ANTONIO (FORZA ITALIA) in data 23/01/2007
Atto Senato Interrogazione a risposta scritta 4-01120 presentata da ANTONIO GENTILE martedì 23 gennaio 2007 nella seduta n.092 GENTILE - Ai Ministri dell'economia e delle finanze, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e della salute - Premesso che: la sanità in Calabria è afflitta da mali endemici, fra i quali primeggiano la noncuranza, il disimpegno, il lassismo e la mala gestione; nelle recenti ispezioni dei NAS, la Calabria, ancora una volta, ha confermato un totale stato di abbandono, di 20 su 23 strutture sanitarie pubbliche nelle quali non solo la politica, ma anche la burocrazia sanitaria calabrese ha pesanti responsabilità; ai sensi del decreto legislativo 165/2001, del decreto legislativo 29/1993 modificato dal decreto legislativo 8/1998, nonché del Testo unico n. 3 del 1957 e della legge 662/1996 e della legge 412/1991 e dei Contratti collettivi nazionali di lavoro della Sanità, viene sancito il principio generale dell'esclusività del rapporto di lavoro nella pubblica amministrazione; il dipendente pubblico, anche se a tempo pieno, può svolgere, occasionalmente e temporaneamente, non in situazione di conflitto di interessi con l'amministrazione di appartenenza, compatibilmente con l'impegno lavorativo, se autorizzato dalla propria amministrazione, attività lavorativa di diverso tipo; ai sensi dell'art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 91, n. 412, "Con il Servizio sanitario nazionale può intercorrere un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e con altri rapporti anche di natura convenzionale con il Servizio sanitario nazionale. Il rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale è altresì incompatibile con l'esercizio di altre attività o con la titolarità o con la compartecipazione di quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso"; sono pervenute all'interrogante diverse segnalazioni dalle quali risulterebbe che numerosi dipendenti di ogni ruolo e di tutti i livelli a tempo pieno e parziale, compresi i dirigenti delle Aziende sanitarie della Calabria, siano titolari di regolare partita IVA, svolgendo attività autonoma o attività libero professionale, e in alcuni casi risulterebbero soci di società, si chiede di sapere: se e quali dipendenti di ogni ruolo e di tutti i livelli (dal Direttore generale al commesso), sia a tempo pieno che a tempo parziale, delle Aziende sanitarie della Calabria risultano titolari di partita IVA; se e quali dipendenti delle Aziende sanitarie della Calabria titolari di partita IVA si trovino a svolgere la propria attività lavorativa in regime di tempo parziale, con orario non superiore al 50%; se siano stati autorizzati preventivamente dalle Aziende sanitarie a svolgere altra attività lavorativa; se le autorizzazioni siano state concesse secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità del dipendente, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione come evidenziato dal comma 5 dell'art. 53 Testo unico 3/1957; se nel caso di attività medica libero-professionale intramuraria non si nasconda una propria attività lavorativa autonoma; se non si ritenga opportuno svolgere gli opportuni accertamenti tesi ad individuare le irregolarità denunciate, in caso di riscontro positivo, nel rispetto dell'art. 97 della Costituzione (imparzialità e buon andamento dell'amministrazione), se si intendano intraprendere le dovute iniziative allo scopo di eliminare tutte le situazioni di illegittimità ed eventuali danni all'erario. (4-01120)