Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02251 presentata da LOMAGLIO ANGELO MARIA ROSARIO (L' ULIVO) in data 23/01/2007
Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-02251 presentata da ANGELO MARIA ROSARIO LOMAGLIO martedì 23 gennaio 2007 nella seduta n.096 LOMAGLIO. - Al Ministro per i beni e le attività culturali. - Per sapere - premesso che: il tetto della navata centrale della Cattedrale di Nicosia è un'opera di carpenteria di grandissima rilevanza architettonica che risale al XV secolo. A tal proposito occorre rilevare che, allo stato attuale, sono pochissime le carpenterie italiane complete ed integre di quel periodo che sopravvivono; il complesso è inoltre rilevante per la presenza di un formidabile ed unico apparato figurativo realizzato con dipinti a tempera su tavole giustapposte alla struttura portante lignea le cui pitture sono di elevatissimo valore documentaristico, decorativo ed artistico; la Soprintendenza di Enna ha approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di consolidamento e restauro, ha indetto gara d'appalto e ne ha disposto l'aggiudicazione; Legambiente, intellettuali ed altre associazioni culturali della regione, hanno denunciato che tali atti, in base alle considerazioni di seguito riportate, potrebbero essere fonte di grave danno per la conservazione di un monumento insigne come il tetto decorato della Cattedrale di Nicosia; a dimostrazione di tale assunto Legambiente ha evidenziato che: a) tenendo conto del rilevante valore dell'opera e delle difficoltà connesse al recupero, il progetto avrebbe dovuto essere commesso, come per legge, a seguito di una procedura comparativa così da individuare un professionista di sicuro affidamento con una maturata esperienza nel settore. Di contro, la Curia vescovile di Nicosia ha affidato l'incarico di progettare il restauro ad un architetto di fiducia, la cui esperienza specifica è stata contestata dalle associazioni ambientaliste, il quale ha elaborato un progetto che, se eseguito, altererebbe le caratteristiche costruttive originali del manufatto. A tal proposito si sottolinea che l'articolo 17, comma 10, della legge n. 109 del 1994 impone di scegliere il progettista a mezzo di gara con evidenza pubblica, quando l'ammontare dell'onorario dovuto supera i centomila euro, come risulta nel caso in esame. Lo stesso articolo della stessa legge, al comma 18, afferma inoltre che quando la prestazione concerne la progettazione di lavori di particolare rilevanza architettonica, storica o ambientale gli appaltanti devono valutare in via prioritaria la possibilità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee cui si applicano le disposizioni in materia di pubblicità prevista per tutti i concorsi. In tal senso la scelta avrebbe dovuto essere eseguita tenendo conto delle competenze specifiche in merito all'opera da progettare e successivamente ad un concorso pubblico e non semplicemente sulla base della «fiducia» accordata al progettista; b) il progetto di restauro a base del bando di gara, oltre ad essere inesatto ed incompleto, prevede la messa in opera di strutture che potrebbero risultare lesive ai fini dell'autenticità del monumento stesso; c) gli elaborati presentati con il bando di gara, infatti, non rispondono alle teorie attuali sulla conservazione architettonica e da essi non si evidenzia che gli esecutori debbano essere in possesso di esperienza specifica nel settore delle strutture di legno antiche. Consta all'interrogante che le previsioni di spesa, inoltre, risultano basate su disegni approssimativi e incompleti del tetto e che il progetto, poi, non contiene l'analisi del funzionamento delle attuali strutture portanti con la conseguenza che almeno il 70 per cento delle strutture portanti originali, che finora non aveva subito alterazioni ed assolve ancora alla propria funzione, sarà arbitrariamente distrutto per essere sostituito da materiale «nuovo», come evidenziato nella perizia di spesa allegata (la gran parte dei materiali antichi si deteriora a causa dello smontaggio stesso). È da evidenziare che, oltre alla perdita di autenticità che tale operazione comporterebbe, gli elementi nuovi innestati in quelli antichi potrebbero creare tensioni interne, deformazioni, incongruenze. Il progetto, inoltre, prevede anche una maggiore altezza del tetto e ciò determinerebbe una alterazione del rapporto tra le proporzioni dell'opera. L'esame delle previsioni per l'impianto elettrico, realizzato con dorsali in tubo polivinilico ad anelli e poste sottotraccia e poi murate con malta cementizia, in ultima analisi, dimostra che lo stesso non tiene conto delle moderne tecniche di impiantistica elettrica utilizzate in altri monumenti (in particolare i cavi di isolamento minerale, o quelli di ultima generazione, posti all'esterno delle mura per evitare tracce lesive); con provvedimento 22 giugno 2004, la Soprintendenza di Enna, esaminato il progetto, ha rilasciato il nulla osta alla realizzazione dei lavori dopo aver approvato il progetto ai sensi dell'articolo 7- bis della legge n. 109 del 1994. Da ciò ne deriva che sia l'approvazione del progetto sia il nulla osta per la realizzazione dei lavori risultano illegittimi in quanto illegittima, secondo la medesima norma, è la scelta del progettista (vedi sopra); i citati provvedimenti risultano altresì illegittimi secondo l'interrogante per violazione di: a) circolare 8 novembre 2002 (GURS 13 dicembre 2002, n. 57) dell'Assessorato dei beni culturali e ambientali che impone prescrizioni in materia di miglioramento ed adeguamento sismico, cui il progetto non fa il minimo accenno; b) decreto legislativo n. 30 del 2004 (applicabile anche in una regione a statuto speciale come la Sicilia posto che la stessa non ha provveduto a dettare una disciplina specifica in tema di restauro di beni del patrimonio artistico sottoposti a tutela) in applicazione del quale il progetto in esame, fin dalle sue fasi iniziali, avrebbe dovuto essere corredato da schede tecniche finalizzate alla puntuale individuazione delle caratteristiche delle superfici decorate e del tetto ligneo. Per quanto risulti, però, lo stesso ne è sprovvisto. In base al comma 3 dello stesso articolo, poi, gli appaltanti dovrebbero individuare, quale requisito di partecipazione al procedimento di appalto, l'avvenuta esecuzione di lavori nello specifico settore cui si riferisce l'intervento, individuato in base alla tipologia dell'opera oggetto di appalto. Ai fini della valutazione della sussistenza di detto requisito possono essere considerati unicamente i lavori effettivamente realizzati dal soggetto esecutore. Malgrado quanto disposto, però, il bando prevede quale unico requisito di qualificazione dei concorrenti il possesso della SOA in categoria OS2 che riguarda solo «l'esecuzione del restauro, della manutenzione ordinaria e straordinaria di superfici decorate e di beni architettonici e di beni mobili, di interesse storico, artistico ed archeologico». Possono, quindi, partecipare alla gara anche imprese prive di esperienza nel settore dei soffitti lignei. In base all'articolo 41, comma 1, dello stesso decreto legislativo, infine, «i lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici sottoposte a tutela dei beni culturali non possono essere affidati congiuntamente a lavori afferenti ad altre categorie, tranne eccezionali esigenze di coordinamento dei lavori». Tali motivazioni risultano nel caso in esame inesistenti e, a tal proposito, non si comprende per quale motivo tutte le opere di restauro siano state affidate ad un'unica impresa -: se il Ministro intenda: a) in considerazione dell'assoluta unicità del tetto ligneo della Cattedrale di Nicosia, operare, in raccordo con la Regione siciliana, un'attenta verifica sulla rispondenza del progetto, posto a base del bando di gara, ai requisiti di rispetto dell'autenticità e peculiarità del monumento in esame, con l'obiettivo di impedire alterazioni rispetto all'assetto originario, che potrebbero creare deformazioni irreversibili; b) adoperarsi, per le stesse ragioni, per il tramite della competente soprintendenza, affinché si possa procedere alla scelta del professionista, cui affidare la redazione del progetto, nel rispetto dell'articolo 17 della legge n. 109 del 1994 e venga pienamente applicata la normativa nazionale e regionale vigente in tema di appalti pubblici.(4-02251)