Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01158 presentata da BIANCONI LAURA (FORZA ITALIA) in data 24/01/2007
Atto Senato Interrogazione a risposta scritta 4-01158 presentata da LAURA BIANCONI mercoledì 24 gennaio 2007 nella seduta n.093 BIANCONI - Ai Ministri della salute e della giustizia - Premesso che: il 4 agosto 2006 il Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, ha emanato un decreto, entrato in vigore il 18 novembre 2006, in cui è previsto l'aumento del quantitativo di cannabis detenibile per uso personale; rispetto al decreto ministeriale dell'11 aprile 2006, emanato dal precedente Governo, il nuovo decreto prevede che il quantitativo detenibile per uso personale disostanze quali la "Delta-8-tetraidrocannabiolo" e la "Delta-9-tetraidrocannabiolo" sia non più di 500, ma di 1.000 milligrammi, nonostante la "potenza" della cannabis in circolazione sia aumentata del 400%; accogliendo il ricorso contro tale decreto, presentato dal Codacons e dall'associazione Articolo 32, che lamentavano come non vi fosse alcuna motivazione sanitaria alla base del provvedimento, ma solo motivazioni ideologiche, il TAR del Lazio ha precisato che il Ministro della salute ha 45 giorni di tempo per spiegare su quali basi abbia adottato il cosiddetto moltiplicatore 40 per fissare la dose massima detenibile di cannabis per uso personale, ed invitato il Ministro della salute, sempre entro il 14 marzo 2007, a rendere noti i parametri di riferimento assunti in materia dall'Unione europea; i dati allarmanti sull'incremento della diffusione del consumo di droghe, che nel 2005 è arrivata a coinvolgere quasi 4 milioni di italiani, aveva spinto il precedente Governo a fissare in non più di 500 i milligrammi detenibili di cannabis per uso personale, e tale decisione teneva conto anche del fatto che numerosi Istituti scientifici hanno dimostrato come le sostanze psicotrope contenenti alcaloidi, e tra queste la cannabis e la cocaina, se assunte anche in quantità inferiore rispetto a quella prevista in precedenza (500 milligrammi), provocano danni gravissimi alla salute; gli effetti indotti dall'uso delle sostanze stupefacenti sono molteplici e, come dimostrano le numerosissime ricerche in materia, variano da soggetto a soggetto, a seconda delle condizioni psico-fisiche della persona e del quantitativo assunto. Alcuni effetti che le sostanze psicotrope producono sono: la distorsione della percezione della realtà, una significativa attenuazione della reattività fisica e mentale, fino a giungere ad una totale opacità cognitiva, l'alterazione del comportamento volto ad una incondizionata ilarità, l'aumento dell'appetito provocato dalla soppressione della sensazione di sazietà, e, se assunte in ingenti quantità, stati di paranoia e/o di allucinazioni lievi; la comunità scientifica ha più volte dimostrato come l'utilizzo di tutte queste sostanze psicotrope possa provocare, ad esempio, le seguenti patologie: a) il potenziamento della infettività del virus della immunodeficienza di tipo1, così come dimostrato da Peterson nel 1991, da Bagasra e Pomeraz nel 1993 e da Garaci e Rotilio nel 1996; b) notevoli danni epatici e circolatori, così come dimostrato in un articolo della rivista "Journal of the American Medical Association" vol. 293 del 2005, in cui è riportata l'esperienza di un medico che aveva in cura una ragazza che per tre anni aveva assunto dosi di 150 milligrammi al giorno di cocaina (il decreto ministeriale citato consente la detenzione di ben 750 milligrammi al giorno); c) l'aumento della virulenza del virus HIV, già assumendo dosi pari a 5 milligrammi al giorno di cocaina, come dimostrato da Michael Roth in un lavoro apparso sul "Journal of Leukocyte Biology" nel 2005; le evidenze riportate dai lavori in vitro citati, ma anche dalle pubblicazioni di ricerche in vivo , dimostrano ampiamente come l'uso di sostanze psicotrope, ed in special modo di quelle contenenti alcaloidi (cocaina, cannabis ), a livelli notevolmente inferiori a quelli riportati nel decreto possano agire come co-fattori nel potenziamento di alcune infezioni virali, ed in special modo anche di quei virus portatori di patologie oncogene; inoltre tali dosi sono anche responsabili di gravi danni epatici e circolatori; nella relazione presentata al Parlamento dal Ministro della solidarietà sociale sullo stato delle tossicodipendenze nel luglio 2006, è emerso come i fruitori delle sostanze stupefacenti siano sempre più giovani e non adeguatamente informati sui gravi danni che l'assunzione delle droghe può provocare alla loro salute fisica e psichica, e tale rapporto evidenzia, inoltre, come dal 2001 al 2005 siano praticamente raddoppiati i consumatori sia di cannabis sia di cocaina che passano dal 6,2% all'11,9% e, per quanto riguarda i giovani di età compresa fra i 19 e 21 anni, si arriva anche ad un aumento pari al 20 e 25%), si chiede di sapere: se il Ministro della salute non intenda presentare in tempi brevi una documentata e dettagliata analisi delle motivazioni di ordine medico-scientifico che giustifichino le modifiche alle tabelle predisposte dal precedente Governo, considerando che quelle fino ad ora fornite sono, a giudizio dell'interrogante, a dir poco sconcertanti, come quella, ad esempio, esposta il 19 novembre 2006 durante un'informativa urgente alla Camera dei deputati, cioè che: "l'aumento del quantitativo massimo detenibile per l'uso personale comporta una minore frequenza di contatti delle persone che fanno uso di cannabis con il mondo degli spacciatori"; se il Ministro della giustizia non ritenga di dover presentare una relazione, aggiornata alla data di applicazione delle nuove tabelle predisposte dal Ministro della salute, riferita agli arresti ed alle denunce per detenzione illegale di sostanze stupefacenti ( hashish e marijuana ) avvenuti nei periodi maggio-ottobre 2006, comparati con il periodo maggio-ottobre 2005, con l'indicazione: dei casi in cui la quantità di principio attivo contenuta nella sostanza detenuta era superiore a 500 milligrammi e inferiore ad 1 grammo; dei casi in cui la detenzione delle sostanze era finalizzata allo spaccio; dei casi in cui la detenzione delle piante intere di cannabis derivava da attività di coltivazione e spaccio; se i Ministri in indirizzo, alla luce delle richieste di chiarimento formulate dal TAR del Lazio al Ministro della salute, dei dati allarmanti relativi ai danni derivanti da abuso di sostanze psicotrope e del costante aumento del numero degli utilizzatori di tali sostanze, non considerino più opportuno, ritirare il decreto emanato nell'agosto 2006. (4-01158)
Atto Senato Risposta scritta pubblicata nel fascicolo n. 041 all'Interrogazione 4-01158
presentata da BIANCONI Risposta.
- Si precisa preliminarmente che il Dipartimento dell'Organizzazione
Giudiziaria del Personale e dei Servizi, Direzione Generale di Statistica,
del Ministero della giustizia ha comunicato di non essere in possesso dei
dati richiesti nell'interrogazione, in quanto i dati statistici, oggetto
di rilevazione istituzionale, sono quelli relativi ai flussi dei procedimenti
giudiziari e non quelli sui singoli reati. Infatti, i
dati concernenti i reati non sono presenti nei registri di cancelleria,
pertanto, per essi «occorrerebbe una specifica rilevazione a cura
delle cancellerie penali, previa analisi dei singoli fascicoli processuali». Relativamente
agli aspetti di competenza del Ministero della salute, va segnalato che
il decreto ministeriale 4 agosto 2006, con il quale era stato modificato,
limitatamente ai quantitativi massimi dei principi attivi della cannabis (Delta-tetraidrocannabinolo THC e Delta-9-tetraidrocannabinolo THC),
il precedente decreto ministeriale 11 aprile 2006, concernente: «Indicazione
dei limiti quantitativi massimi delle sostanze stupefacenti e psicotrope,
riferibili ad un uso esclusivamente personale delle sostanze elencate nella
tabella 1 del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti
e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dalla legge 21 febbraio 2006, n.
49, ai sensi dell'articolo 73, comma 1- bis » è stato
annullato dal TAR Lazio (sez. II- quater ) con sentenza n. 2487 del
21 marzo 2007. In merito
alle motivazioni medico-scientifiche che hanno determinato il provvedimento
annullato, deve essere precisato che le conseguenze sanitarie correlate
all'abuso di droghe e i profili relativi alla prevenzione delle tossicodipendenze
sono stati definiti dal legislatore con il decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico in materia di disciplina
di stupefacenti e sostanze psicotrope). Al contrario,
entrambi i citati decreti perseguono obiettivi e finalità diverse. Peraltro,
l'articolo 73, comma 1- bis , lettera a), dello stesso
decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, come modificato dalla
legge 21 febbraio 2006, n. 49, affida all'Amministrazione sanitaria,
di concerto con quella della giustizia, l'individuazione del limite
massimo di sostanze stupefacenti detenibile per un consumo esclusivamente
personale; la norma è contenuta all'interno del titolo VIII
del Testo unico, ossia «Della repressione delle attività illecite». Dalla formulazione
e dal contesto in cui è inserito il citato comma 1- bis , si
evince che si è inteso fornire all'Autorità giudiziaria
un parametro decisionale per distinguere il consumatore dallo spacciatore,
tenuto conto che tale discrimine non può essere messo in relazione
unicamente con gli effetti provocati sulla salute dalle singole sostanze
stupefacenti o con il quantitativo massimo che si può assumere senza
subire conseguenze negative sullo stato psicofisico. Infatti, il
quantitativo, detenuto solitamente per consumo personale, è soprattutto
correlato ad aspetti economici, abitudinari, comportamentali o di difficoltà
di approvvigionamento. Ne consegue,
quindi, che il citato comma introduce un valore distintivo per scopi diversi
da quelli di prevenzione e di sanità pubblica. Al riguardo,
deve essere ricordato che nel corso della passata legislatura, al fine
di evidenziare i possibili aspetti medico-scientifici collegati all'individuazione
di tale quantitativo, il Ministro della salute Francesco Storace aveva
istituito, in data 11 febbraio 2006, una Commissione di studio con il compito,
tra l'altro, di definire, per ciascuna delle sostanze stupefacenti
o psicotrope ricomprese nella tabella I allegata alla legge n. 49 del 2006,
«i limiti quantitativi massimi di principio attivo riferibili ad un
consumo esclusivamente personale»; tale Commissione fu istituita su
iniziativa dell'organo politico per fornire un supporto tecnico alle
proprie determinazioni in materia. L'unico
criterio scientifico, individuato dalla Commissione quale possibile traccia
iniziale per distinguere lo spaccio dal consumo, tenendo conto delle differenti
caratteristiche farmacologiche e tossicologiche dei vari principi attivi,
è stato l'individuazione della dose media singola assumibile
dal consumatore abituale. La dose media
singola può costituire, infatti, il criterio base per stabilire
la quantità che il consumatore può detenere, utilizzando
così il criterio abbastanza realistico che prevede l'abituale
detenzione di una piccola «scorta». Il moltiplicatore
«20» applicato nel decreto ministeriale 11 aprile 2006 alla dose
media singola di THC per determinarne il quantitativo massimo detenibile
per uso personale è, pertanto, un valore del tutto discrezionale
che la citata Commissione demandò alla definitiva decisione del
vertice politico, come si può rilevare dal documento finale, contenente
«Elementi tecnici utilizzabili ai fini dell'indicazione dei limiti
massimi previsti dall'articolo 73, comma 1- bis del decreto
del Presidente n. 309 del 1990», nel quale è riportato
che «ha ritenuto di non poter esprimere, semplicemente, un valore
per ciascuna delle sostanze contemplate nella tabella I, ma di dover offrire
alle autorità ministeriali una serie di elementi tecnici utilizzabili
ai fini della individuazione di detti limiti». Premesso quanto
sopra, appare necessano segnalare che le motivazioni di sostegno alla decisione
del Ministro della salute circa l'aumento del suddetto valore discrezionale
(decreto ministeriale 4 agosto 2006), sono state le seguenti (come si può
vedere negli allegati a disposizione dell'interrogante): a) i dati comparativi delle persone segnalate all'Autorità
giudiziaria nel periodo maggio-ottobre degli anni 2005 e 2006, presentati
dal ministro Livia Turco nella comunicazione alla Camera dei deputati del
19 novembre 2006; b) le considerazioni della suddetta Commissione sulla minore attività
di alterazione comportamentale indotta dal THC, rispetto ai principi attivi
di altre droghe; c) una serie di autorevoli studi scientifici, i quali hanno consentito
di evidenziare come l'applicazione di misure alternative a quelle
penali non influisca negativamente sui modelli di consumo della cannabis . Deve certamente essere
evidenziato, inoltre, che la sentenza del TAR Lazio di annullamento del
citato decreto contiene nelle motivazioni l'ipotesi secondo la quale
debba ritenersi illegittimo anche il precedente decreto dell'11 aprile
2006 (decreto Berlusconi-Castelli), il quale per la prima volta ha stabilito
i quantitativi massimi detenibili ad uso personale. Il Tribunale
amministrativo ha evidenziato che il procedimento seguito per i due decreti,
pur portando all'individuazione di diversi valori di riferimento,
è stato identico. Il Ministero
della salute ritiene che l'affermazione dei giudici amministrativi
che pone sullo stesso piano, ai fini della valutazione della legittimità,
i due decreti ministeriali, risulta perfettamente coerente; la sentenza
ha evidenziato che le modifiche apportate al Testo unico dalla cosiddetta
legge Fini-Giovanardi hanno affidato al Ministro della salute e al Ministro
della giustizia un compito rivelatosi impossibile: quello di individuare
il quantitativo massimo di sostanza stupefacente, la cui detenzione non
comporta l'applicazione di sanzioni penali, senza indicare, peraltro,
il criterio da seguire per l'individuazione di tale limite. Poiché
il TAR Lazio non ha potuto disporre, in quanto non oggetto del ricorso
presentato, l'annullamento del decreto 11 aprile 2006, pur rilevandone
l'illegittimità, e poiché è evidente la necessità
di superare la precedente normativa in materia aggiornando nel contempo
il già citato Testo unico del 1990, il Governo sta predisponendo
una proposta di legge-delega che stabilisca principi e criteri direttivi,
relativamente, tra l'altro, alla differenzazione tra spaccio e consumo,
all'applicazione delle pene, alle attività mirate a contrastare
i comportamenti irresponsabili (ad esempio guida sotto l'effetto di
sostanze stupefacenti o alcoliche), alla tutela dei minori contro la diffusione
di comportamenti a rischio e al rilancio del ruolo dei Servizi pubblici
per le tossicodipendenze (SERT) e dei Servizi territoriali. Il Sottosegretario di Stato per la salute Gaglione