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Documenti ed Atti

XV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02288 presentata da PALOMBA FEDERICO (ITALIA DEI VALORI) in data 24/01/2007

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-02288 presentata da FEDERICO PALOMBA mercoledì 24 gennaio 2007 nella seduta n.097 PALOMBA. - Al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione. - Per sapere - premesso che: l'amministrazione provinciale di Reggio Calabria lega la posizione giuridica dei giudici onorari minorili all'articolo 20 del CCNL 2002/2005 per quanto riguarda i permessi; più in generale, consta all'interrogante che diversi giudici onorari minorili, per poter far parte del collegio Gup e partecipare alle camere di consiglio ed alle udienze cui erano stati assegnati sulla base delle tabelle formate dai presidenti dei tribunali per i minorenni, ovviamente nelle ore antimeridiane quando i collegi si riuniscono, hanno dovuto utilizzare tutte le ferie 2005 e 2006; tutto ciò è inaccettabile in quanto si risolve in un vincolo insormontabile e discriminatorio posto di fatto da alcune amministrazioni pubbliche all'espletamento dell'incarico, poiché in sostanza si finisce per consentire l'esercizio della pubblica funzione di giudice onorario per i minorenni solo fuori dall'orario di servizio in quanto incarico retribuito; da un'indagine sul web emerge, per contro, che il Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha più volte precisato che: «la controprestazione della Pubblica Amministrazione non rappresenta una retribuzione, ma un indennizzo a titolo di ristoro»; e che con parere n. 2318 del 6 maggio del 1996, in risposta al quesito posto dalla Corte di Appello di Milano, ha affermato: «Deve riconoscersi al dipendente il diritto di assentarsi dall'ufficio per il tempo strettamente necessario per l'espletamento della carica di giudice onorario e ad essere considerato durante tale periodo a tutti gli effetti in servizio, con diritto quindi a percepire tutti gli emolumenti fissi e continuativi che gli sono dovuti per la presenza in ufficio»; successivamente, con parere n. 135/C.D./2002 del 10 giugno 2002, il DFP (Dipartimento Funzione Pubblica) ha affermato che: «Le assenze dal servizio per lo svolgimento, nelle sedi e nei giorni ove sia richiesto dalle funzioni istituzionali, sono da ritenersi assenze per servizio, al pari di coloro che sono chiamati al compimento di un ufficio obbligatorio», precisando che la vigente normativa attribuisce all'incarico di magistrato onorario il «carattere pubblico e obbligatorio» -: se sia a conoscenza di quanto illustrato e se non ritenga opportuno diramare disposizioni o direttive che escludano dall'applicazione dell'articolo 20 del CCNL le situazioni di cui sopra in tutte le Pubbliche Amministrazioni, affinché i dipendenti chiamati all'espletamento della funzione di Giudice Onorario siano autorizzati a fornire le loro prestazioni essendo considerati a tutti gli effetti in servizio. (4-02288)

Atto Camera Risposta scritta pubblicata lunedì 10 settembre 2007 nell'allegato B della seduta n. 201 All'Interrogazione 4-02288
presentata da PALOMBA Risposta. - Si fa riferimento all'interrogazione in esame concernente l'esercizio della funzione di giudice onorario minorile da parte di un dipendente dell'amministrazione provinciale di Reggio Calabria e la disciplina della fruizione dei permessi per il suo espletamento. Al riguardo si rappresenta che l'articolo 20 del contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto regioni ed autonomie locali, sottoscritto in data 22 gennaio 2004, riconosce al dipendente, il quale sia stato previamente autorizzato dall'ente di appartenenza a svolgere le funzioni di giudice onorario o di vice-procuratore onorario, il diritto di assentarsi dal lavoro «per il tempo necessario all'espletamento del suo incarico». L'articolo 20 dispone, inoltre, al comma 2, che i periodi di assenza non sono retribuiti e non sono utili ai fini della maturazione dell'anzianità di servizio e degli altri istituti contrattuali. Sulla questione, si è, peraltro, espressa anche l'Agenzia per la rappresentanza nazionale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) che, con parere n. 104-20 ha precisato che «il contratto collettivo nazionale del lavoro non esclude la possibilità di poter dare corretta applicazione ad altre forme di gestione delle prestazioni d'obbligo correlate al rapporto di lavoro, utilizzando istituti previsti da altre e diverse disposizioni contrattuali», tra i quali «la fruizione di permessi retribuiti con obbligo di recupero, un adattamento dell'orario d'obbligo in modo da conciliare ragionevolmente la tutela delle esigenze di servizio e le finalità pubbliche dell'incarico ricoperto». Tanto premesso, si rileva che la materia oggetto dell'interrogazione in esame è riservata alla contrattazione collettiva e, proprio nell'ambito della stessa, la fattispecie segnalata dall'onorevole Palomba ha già trovato puntuale regolamentazione, nel senso di escludere la possibilità di considerare, a tutti gli effetti, in servizio i dipendenti autorizzati a svolgere le funzioni di giudice onorario o di vice-procuratore onorario. Di conseguenza, una eventuale modifica della norma contrattuale in questione dovrà essere opportunamente proposta in sede di rinnovo del contratto del comparto regioni ed autonomie locali, su impulso di una specifica indicazione in tal senso da parte del competente comitato di settore, istituito presso l'ARAN; si tratta, nel caso concreto, del comitato di settore costituito, ai sensi dell'articolo 41, comma 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001, dai rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle regioni, dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI e dell'Unione delle province d'Italia - UPI, i quali, come è noto, esercitano, relativamente alle procedure di contrattazione collettiva, il potere di indirizzo nei confronti dell'ARAN. Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione: Luigi Nicolais.



 
Cronologia
mercoledì 10 gennaio
  • Politica, cultura e società
    A 27 anni dall'esplosione in volo del DC9 dell'Itavia diretto a Palermo, la prima sezione penale della Corte di Cassazione dichiara innocenti i due generali dell'Aeronautica accusati di aver depistato le indagini.

giovedì 1° febbraio
  • Parlamento e istituzioni
    Con il voto favorevole dei senatori dell'opposizione (152 voti a favore, 146 contro e 4 astenuti) l'Assemblea del Senato approva l'ordine del giorno n. 2 (Calderoli ed altri), di condivisione delle comunicazioni con cui il Ministro della difesa Parisi ha confermato il consenso del Governo all'ampliamento della base militare di Vicenza. La maggioranza vota contro tale ordine del giorno, su cui il vice ministro per gli affari esteri Intini ha espresso parere contrario. Viene quindi messo ai voti e approvato l'ordine del giorno n. 3 della maggioranza, con cui si impegna il Governo a dare impulso alla seconda conferenza nazionale sulle servitù militari.