Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01161 presentata da CAPELLI GIOVANNA (RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA) in data 24/01/2007
Atto Senato Interrogazione a risposta scritta 4-01161 presentata da GIOVANNA CAPELLI mercoledì 24 gennaio 2007 nella seduta n.094 CAPELLI, LIOTTA - Al Ministro della pubblica istruzione - Premesso che: il decreto legislativo 165/2001, art. 25, comma 2, relativamente ai dirigenti delle istituzioni scolastiche dice che: "Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici..."; l'art. 1, comma 2, del contratto collettivo nazionale del lavoro dal 1° marzo 2002 Dirigenti Area V dice che "Il dirigente scolastico, in coerenza con il profilo delineato nell'art. 25 del decreto legislativo 165/2001 e nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, assicura il funzionamento generale dell'unità scolastica"; nonostante il comma 88 dell'art. 3 della legge 350/2003 (la legge finanziaria per il 2004) abbia sostituito l'art. 459 del testo unico per quanto riguarda l'attribuzione dell'esonero e del semiesonero al Vicario, la restante normativa del testo unico 297/1994 che attribuisce al Collegio dei docenti la competenza ad eleggere i collaboratori del Dirigente scolastico, è tuttora vigente, essendo, infatti, in vigore l'art. 7, comma 2, lett. h ) che dice che il Collegio dei docenti "elegge, in numero di uno nelle scuole fino a 200 alunni, di due nelle scuole fino a 500 alunni, di tre nelle scuole fino a 900 alunni, e di quattro nelle scuole con più di 900 alunni, i docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o col preside; uno degli eletti sostituisce il direttore didattico o preside in caso di assenza o impedimento"; il comma 5 dell'art. 25 del decreto legislativo 165/2001 prevede che "nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti" e l'art. 31 del contratto collettivo nazione di lavoro 2003 fissa, come già precedentemente previsto dal contratto collettivo nazionale del lavoro 2001, in due unità il numero massimo di docenti della cui collaborazione continuativa si può avvalere il Dirigente scolastico e che, quindi, i collaboratori previsti dal decreto legislativo 165/2001 e quelli previsti dal decreto legislativo 297/94 sono due figure diverse; la nota ministeriale del 20 giugno 2002 - Prot. n. 368 - indirizzata agli uffici regionali e contenente indicazioni per l'apertura dell'anno scolastico 2002-2003 invitava i Dirigenti scolastici ad effettuare i Collegi dei docenti ai fini della designazione del docente vicario; in molte scuole italiane i Dirigenti scolastici hanno esautorato i Collegi dei docenti e procedono autonomamente alla individuazione e alla conseguente nomina dei collaboratori prevista dal decreto legislativo 297/1994, si chiede di sapere se, al fine di ripristinare quanto previsto dalla normativa vigente, il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno emanare una specifica nota da inviare agli Uffici scolastici regionali affinché sin dall'avvio dell'anno scolastico 2007-2008 possano essere ripristinate le corrette procedure di gestione della scuola. (4-01161)
Atto Senato Risposta scritta pubblicata nel fascicolo n. 043 all'Interrogazione 4-01161
presentata da CAPELLI Risposta.
- Si risponde alla interrogazione parlamentare con la quale si enuncia
preliminarmente il profilo del dirigente scolastico delineato nell'articolo
25, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nell'articolo
1, comma 2, del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area
V della dirigenza scolastica, siglato il 1º marzo 2002, e fa presente
che l'articolo 25, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 165
prevede che il dirigente scolastico può avvalersi di docenti da
lui individuati ai quali delegare specifici compiti, che a norma dell'articolo
31 del contratto collettivo nazionale del comparto scuola, quadriennio
giuridico 2002-2005, non possono superare le due unità. L'interrogante
fa presente, inoltre, che la normativa del testo unico in materia di istruzione,
adottato con decreto legislativo n. 297 del 1994, nella parte in cui
attribuisce al collegio dei docenti il compito di eleggere i docenti incaricati
di collaborare con il preside o con il direttore didattico è tuttora
vigente ad eccezione dell'articolo 459, riguardante l'esonero
o il semiesonero dall'insegnamento del docente vicario, sostituita
dall'articolo 3, comma 88, della legge n. 350 del 2003 (finanziaria
per il 2004) e chiede quindi che vengano adottate iniziative in quanto
in molte scuole italiane i dirigenti scolastici hanno esautorato i collegi
dei docenti e procedono autonomamente alla individuazione e alla nomina
dei collaboratori prevista dal decreto legislativo n. 297 del 1994. Al riguardo
si ritiene di dover precisare che con la sopravvenuta attribuzione ai capi
d'istituto della qualifica dirigenziale, per quanto non disciplinato
dalla contrattazione di Area, ai dirigenti scolastici si applicano le disposizioni
contenute nel decreto legislativo n. 165 del 2001, concernente «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche». Tale norma
appare incompatibile con le disposizioni contenute nell'articolo 7,
comma 2, del decreto legislativo n. 297 del 1994 che nel sistema previgente
attribuivano al collegio dei docenti la competenza ad eleggere i collaboratori
del capo d'istituto. Poiché
nella fattispecie in esame le disposizioni citate disciplinano la stessa
materia in modo differente e appartengono al medesimo livello gerarchico,
in base al principio dello ius superveniens deve ritenersi prevalente
la disposizione successiva nel tempo. Pertanto,
in applicazione del criterio cronologico delle fonti normative, quelle
antecedenti ed in contrasto debbono considerarsi implicitamente abrogate. Si ricorda
che la questione è stata oggetto di attenzione e di esame da parte
dell'amministrazione scolastica quando è stata avviata la riforma
del sistema scolastico con il riconoscimento alle istituzioni scolastiche
dell'autonomia e della personalità giuridica e il contestuale
inquadramento dei capi d'istituto nel ruolo dirigenziale previsto
dall'articolo 25- bis del decreto legislativo 3 febbraio 1991,
n. 29, e successive modificazioni. La questione medesima è
stata anche sottoposta al parere del Consiglio di Stato il quale, nell'adunanza
della sezione II del 26 luglio 2000, ha riconosciuto pienamente legittimi
i dubbi sollevati dall'amministrazione circa la permanenza in capo
al collegio dei docenti dei poteri di elezione dei docenti collaboratori
del capo d'istituto dal momento dell'attribuzione a quest'ultimo
di tutti i poteri di gestione unitaria dell'istituzione scolastica
dotata di autonomia e personalità giuridica. Chiarimenti
sono stati forniti a suo tempo con circolare ministeriale n. 205 del
30 agosto 2000. Quanto all'interpretazione
della nota ministeriale del 20 giugno 2002, alla luce dell'articolo
25 del decreto legislativo n. 165 del 2001, si fa presente che al
riguardo deve applicarsi il criterio gerarchico delle fonti, secondo il
quale la norma di rango superiore prevale su quella di rango inferiore. Il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione De Torre