Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02287 presentata da MARTINELLO LEONARDO (UDC (UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO)) in data 24/01/2007
Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-02287 presentata da LEONARDO MARTINELLO mercoledì 24 gennaio 2007 nella seduta n.097 MARTINELLO. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che: con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (cosiddetta riforma Amato), sono stati introdotti criteri più restrittivi in tema di integrazione al trattamento minimo, rispetto alla precedente normativa di cui al decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modifiche, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638; per la valutazione dei presupposti che danno diritto al trattamento minimo previdenziale è risultata determinante la condizione reddituale complessiva goduta dal pensionato, con particolare riguardo pertanto anche ai redditi percepiti dal coniuge; in particolare gli effetti previsti dall'entrata in vigore dell'articolo 4, che si riferisce ai nuovi requisiti reddituali, del sopra citato decreto legislativo sono subito apparsi particolarmente iniqui nei confronti di quelle donne che, nella prospettiva del conseguimento dell'integrazione al minimo, avevano scelto di abbandonare l'attività lavorativa per dedicarsi alla cura della famiglia; è vero che per riconoscere un maggiore livello di tutela nei confronti di queste categorie si sono apportate nel corso degli anni delle modifiche al decreto legislativo n. 503 del 1992. Così l'articolo 11, comma 38, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 ne ha differito l'entrata in vigore e ha innalzato i limiti di reddito originariamente previsti; così anche la legge 14 dicembre 2000, n. 385, ha parzialmente modificato l'articolo 4 del citato decreto subordinando il conseguimento di un'integrazione soltanto parziale al possesso di determinati requisiti di anzianità contributiva; questi interventi legislativi non hanno comunque posto fine alle ingiustizie che si sono verificate a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 503 del 1992; alcuni autorevoli rappresentanti di questo Governo, tra i quali l'attuale Presidente del Consiglio ed il Ministro degli esteri, avevano sottoscritto, nel 1996, un documento politico in occasione del congresso della Federcasalinghe, svoltosi a Fiuggi, impegnandosi non solo a cancellare l'articolo 4 della legge di riforma Amato per l'integrazione al minimo ma sottolineando che tra i risultati ottenuti, con molti sforzi ed un tenace lavoro, l'allora Governo Dini appoggiato da tutto il centrosinistra, aveva anche trovato la copertura finanziaria per cancellare definitivamente l'articolo 4 -: quali provvedimenti il Ministro e l'attuale Governo intendano adottare per porre rimedio ad una situazione di ingiustizia sociale che continua a pesare su molte famiglie italiane. (4-02287)
Atto Camera Risposta scritta pubblicata lunedì 12 novembre 2007 nell'allegato B della seduta n. 240 All'Interrogazione 4-02287
presentata da MARTINELLO Risposta. - Con riferimento all'interrogazione parlamentare in esame l'Inps ha fatto presente quanto segue. L'articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638, disponeva, nel testo originario, che l'integrazione al trattamento minimo non spettasse ai soggetti con redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a determinati limiti. L'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni ed integrazioni ha stabilito, con effetto dal 1 o gennaio 1994, che ai fini del diritto all'integrazione al trattamento minimo assume rilievo, oltre al reddito proprio, anche il reddito del coniuge non legalmente ed effettivamente separato. L'articolo 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 385 ha, inoltre, previsto che nei confronti dei soggetti che si trovino in determinate condizioni di età, di assicurazione e di contribuzione, e di reddito, l'integrazione al minimo, fermo restando il limite di reddito proprio, sia attribuita in una misura percentuale fissata dalla legge stessa e variabile in relazione al reddito cumulato con quello del coniuge. In particolare il predetto articolo è rivolto a coloro ai quali, alla data del 31 dicembre 1992, mancavano non più di tre anni per il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dalla normativa vigente a tale data e che siano nelle condizioni di assicurazione e contribuzione di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Tali condizioni sono quelle previste per determinate categorie di lavoratori al fine dell'esclusione dall'elevazione dei requisiti assicurativi e contributivi prevista dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 2 per il diritto alla pensione di vecchiaia. Le categorie di lavoratori di cui al citato comma 3, e quindi in possesso delle condizioni assicurative e contributive richieste dalla legge n. 385 del 2000, sono le seguenti: lavoratori dipendenti ed autonomi che al 31 dicembre 1992 abbiano maturato i requisiti di assicurazione e contribuzione previsti dalla normativa vigente a tale data (15 anni di assicurazione e contribuzione); lavoratori dipendenti ed autonomi ammessi alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 31 dicembre 1992; lavoratori dipendenti che possono far valere un'anzianità assicurativa di almeno venticinque anni e risultano occupati per almeno 10 anni, anche non consecutivi, per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare; lavoratori dipendenti che abbiano maturato al 31 dicembre 1992 un'anzianità assicurativa e contributiva tale che, anche se incrementata dai periodi intercorrenti tra la predetta data e quella riferita all'età per il pensionamento di vecchiaia, non consentirebbe loro di conseguire i requisiti assicurativi e contributivi previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto n. 503. La normativa in questione non prevede, quindi, deroghe valevoli in linea generale per le donne che, nella prospettiva del conseguimento dell'integrazione al minimo, abbiano scelto di abbandonare il lavoro per dedicarsi alla famiglia. Per quanto riguarda, infine, la richiesta di interventi in materia avanzata nell'interrogazione, si fa presente che eventuali ulteriori deroghe potranno essere esaminate in sede parlamentare. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Damiano.