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Documenti ed Atti

XV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02266 presentata da BELLANOVA TERESA (L' ULIVO) in data 24/01/2007

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-02266 presentata da TERESA BELLANOVA mercoledì 24 gennaio 2007 nella seduta n.097 BELLANOVA. - Al Ministro per le politiche per la famiglia, al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione. - Per sapere - premesso che: la legge n. 350 del 2003, articolo 3 introduce nell'ordinamento giuridico l'articolo 42- bis decreto legislativo n. 151 del 2001 in virtù del quale il dipendente pubblico: «può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e di destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso ed il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda»; tale norma va ad ampliare quel regime di tutele contenuto nel decreto legislativo n. 151 del 2001, «Testo unico per la tutela della maternità e della paternità», in linea con l'articolo 31 della Costituzione secondo cui: «La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose; protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo»; l'assegnazione temporanea del genitore-lavoratore ad una sede nella regione di residenza della propria famiglia rappresenta lo strumento idoneo a salvaguardare tutti gli interessi coinvolti dall'evento della nascita di un figlio: il diritto al lavoro ed alla retribuzione di entrambi i coniugi, il diritto dovere di esercitare la funzione genitoriale, il diritto dei figli in età infantile alla presenza di entrambi i genitori, il diritto del datore di lavoro alla prestazione lavorativa, l'interesse al buon andamento della Pubblica Amministrazione; il decreto legislativo n. 151 del 2001, articolo 42 riconosce valore sociale all'interesse privato rappresentato dalla genitorialità, individuando nelle PPAA (Pubbliche amministrazioni) i soggetti tenuti alla cura di tale interesse; la legittimità degli atti di gestione del rapporto di lavoro nelle PPAA viene generalmente valutata comparando opportunamente gli interessi in gioco, anche sotto il profilo dell'eccesso di potere; si riscontra nelle PPAA in cui il rapporto di lavoro dei dipendenti è stato privatizzato, o messo in mobilità, una valutazione compiuta invece con riferimento esclusivo ai parametri del lavoro privato, vale a dire buona fede e correttezza, con la conseguenza che sono ritenuti legittimi i comportamenti che non siano arbitrari, pretestuosi o vessatori; i giudici del lavoro hanno ritenuto corretti e legittimi numerosi dinieghi di assegnazioni temporanee fondati sulla carenza di personale o comunque su non meglio precisate esigenze di servizio; subordinando la concessione dell'assegnazione temporanea all'assenza di circostanze quali carenza di personale, o generiche esigenze di servizio, si ridimensiona notevolmente la portata della norma in oggetto; con l'accordo del 9 marzo 2004 il Ministero della giustizia ha concordato con le OO.SS. alcuni criteri di applicazione di tale normativa al fine di superare le criticità richiamate -: se l'applicazione della normativa in questione sia stata oggetto di monitoraggio per indagarne successi e criticità al fine di conoscere e valutare in quale misura essa rappresenti una tutela reale per le famiglie con figli in età infantile; quali iniziative il Governo intenda intraprendere per rafforzare tale strumento normativo e renderlo pienamente operativo sotto il profilo della tutela e della salvaguardia della genitorialità e dell'infanzia.(4-02266)

 
Cronologia
mercoledì 10 gennaio
  • Politica, cultura e società
    A 27 anni dall'esplosione in volo del DC9 dell'Itavia diretto a Palermo, la prima sezione penale della Corte di Cassazione dichiara innocenti i due generali dell'Aeronautica accusati di aver depistato le indagini.

giovedì 1° febbraio
  • Parlamento e istituzioni
    Con il voto favorevole dei senatori dell'opposizione (152 voti a favore, 146 contro e 4 astenuti) l'Assemblea del Senato approva l'ordine del giorno n. 2 (Calderoli ed altri), di condivisione delle comunicazioni con cui il Ministro della difesa Parisi ha confermato il consenso del Governo all'ampliamento della base militare di Vicenza. La maggioranza vota contro tale ordine del giorno, su cui il vice ministro per gli affari esteri Intini ha espresso parere contrario. Viene quindi messo ai voti e approvato l'ordine del giorno n. 3 della maggioranza, con cui si impegna il Governo a dare impulso alla seconda conferenza nazionale sulle servitù militari.