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Documenti ed Atti

XV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01180 presentata da PIANETTA ENRICO (FORZA ITALIA) in data 25/01/2007

Atto Senato Interrogazione a risposta scritta 4-01180 presentata da ENRICO PIANETTA giovedì 25 gennaio 2007 nella seduta n.095 PIANETTA - Ai Ministri della giustizia, della salute e dell'università e della ricerca - Risultando all'interrogante che: un Consigliere di amministrazione dell'Università "La Sapienza", il prof. Antonio Sili Scavalli, aveva richiesto di acquisire copia del contratto stipulato in data 15 luglio 2005 dal Rettore, prof. Renato Guarini con il dott. Ubaldo Montaguti, per la nomina di quest'ultimo a Direttore generale dell'Azienda Policlinico Umberto I, in data 14 novembre 2006 per le vie brevi e in data 30 novembre 2006 con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Rettore e al direttore amministrativo; dai verbali del Consiglio di amministrazione del 12 e del 21 dicembre 2006 risulta reiterata la richiesta da parte del prof. Sili Scavalli di acquisire copia del contratto stipulato dal Rettore con il dott. Montaguti; il prof. Sili Scavalli, nella sua qualità di Consigliere di amministrazione, è stato quindi costretto a presentare un esposto alla Procura della Repubblica di Roma in data 27 dicembre 2006 (protocollo ricezione primi atti n. 089589) in cui si rappresentava il fatto che non si fosse concesso ad un Consigliere di amministrazione dell'Università "La Sapienza" di acquisire copia di un atto amministrativo stipulato dal Rettore, Presidente del Consiglio di amministrazione; lo stesso Consigliere di amministrazione dell'Università "La Sapienza", prof. Antonio Sili Scavalli, in data 19 gennaio 2007 ha chiesto al Rettore, prof. Renato Guarini, l'immediata risoluzione del contratto stipulato in data 15 luglio 2005 con il dott. Montaguti; nel contratto di diritto privato di prestazione d'opera professionale sottoscritto dal Rettore, prof. Renato Guarini, con il dott. Ubaldo Montaguti in data 15 luglio 2005 all'art. 6 si legge: "Al direttore generale, per l'espletamento dei compiti di cui al presente contratto, è attribuito il compenso annuo, al lordo degli oneri a carico del lavoratore, pari ad 207.000,00 euro annui. Tale compenso sarà incrementato, fino al 30% dell'importo totale lordo da corrispondersi semestralmente sulla base dei risultati di gestione ottenuti dal direttore generale in rapporto alla realizzazione degli obiettivi prefissati di cui all'allegato A. Il compenso, a carico del bilancio dell'Azienda Policlinico Umberto I, sarà corrisposto in dodici ratei mensili posticipati, ciascuno di uguale ammontare". Sul sottoconto 750001 del bilancio di previsione 2006 dell'Azienda Policlinico Umberto I risulta la cifra di 269.100,00 euro come costo dell'indennità del Direttore generale; al contrario, le normative vigenti, e specificatamente il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 maggio 2001, n. 319, disciplinando il trattamento economico da attribuire ai direttori generali, prevede una base annua non superiore a circa 150.000 euro e un'integrazione massima del 20%. L'art. 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 maggio 2001, n. 319, recita: " Al direttore generale è attribuito il trattamento economico omnicomprensivo individuato dalla regione in relazione ai seguenti parametri: a) volume delle entrate di parte corrente della unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera; b) numero di assistiti e di posti letto; c) numero di dipendenti. Il trattamento annuo, determinato sulla base delle lettere a), b) e c) non può essere superiore a lire trecentomilioni. Il trattamento economico può essere integrato di una ulteriore quota, fino al 20 per cento dello stesso, previa valutazione, sulla base dei criteri determinati ai sensi del comma 5 dell'articolo 3- bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, assegnati al direttore generale annualmente dalla regione. Il trattamento economico è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle funzioni. Al direttore generale, per lo svolgimento delle attività inerenti le sue funzioni, spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti generali dello Stato di livello C"; l'art. 2- bis del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 maggio 2001, n. 319, prevede poi specificatamente l'applicabilità del tetto massimo retributivo anche ai direttori generali dei policlinici universitari. Recita infatti: "2- bis . 1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche ai contratti del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario dei policlinici universitari, delle aziende in cui insistono le facoltà di medicina e delle aziende costituite ai sensi del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517"; quindi gli attuali emolumenti percepiti dal direttore generale sono pagati sul bilancio aziendale e quindi dalla Regione e risultano palesemente al di sopra dei tetti previsti dalle normative vigenti; il Rettore, prof. Renato Guarini, avrebbe stipulato un contratto eccessivamente oneroso, al di fuori dei tetti massimi previsti dalle normative vigenti, contratto che peraltro viene poi pagato da un ente terzo, cioè la Regione; la legge 14 gennaio 1994, n. 20, all'art 1, comma 4, recita: "La Corte dei conti giudica sulla responsabilità amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici anche quando il danno sia stato cagionato ad amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di appartenenza, per i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.". Quindi si prevede un'azione di responsabilità nei confronti di amministratori pubblici che abbiano cagionato danni erariali ad altre amministrazioni pubbliche anche se da loro non amministrate; in data 13 novembre 2006 con prot. n. 0052671 il Rettore, prof. Renato Guarini, ha scritto al Direttore generale: "Riscontro la Sua nota prot. 0033058 del 12 ottobre 2006 concernente l'oggetto, con la quale mi viene ufficialmente trasmessa la Relazione da Lei presentata all'Organo di Indirizzo in data 13 settembre 2006, anche alla mia presenza. Considerato positivamente il contenuto di tale relazione e preso atto della discussione intervenuta in quella sede con riferimento a quanto previsto dall'art. 6 del Suo contratto individuale di Direttore generale dell'Azienda Policlinico Umberto I, ritengo pienamente raggiunti gli obiettivi ad 1 anno correlati agli indirizzi strategici che Le sono stati posti con decreto n. 346 del 15 luglio 2005 e con il contratto individuale summenzionato."; con delibera del Direttore generale n. 618 del 1 dicembre 2006 avente ad oggetto "Integrazione retribuzione Direttore generale" il dott. Montaguti si sarebbe riconosciuta una indennità di 62.100,00 euro, come da previsione contrattuale; i compiti dell'organo di indirizzo disciplinati dall'art. 4, comma 4, del decreto legislativo n. 517/1999 sono, invece: "L'organo di indirizzo, con riferimento ai dipartimenti ad attività integrata di cui all'articolo 3, ha il compito di proporre iniziative e misure per assicurare la coerenza della programmazione generale dell'attività assistenziale dell'azienda con la programmazione didattica e scientifica delle università e di verificare la corretta attuazione della programmazione". Non rientra quindi assolutamente tra i compiti dell'organo di indirizzo la verifica dei risultati raggiunti dal direttore generale; il vigente protocollo di intesa tra l'Università "La Sapienza" e la Regione Lazio, determinazione del Direttore 2 agosto 2002 n. 640 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 27 del 30 settembre 2002, all'art. 3, prevede al contrario: "La Regione e l'Università verificano congiuntamente i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi prefissati, applicando con decreto motivato e congiunto le norme previste dall'art. 3- bis del decreto legislativo 502/92 e successive modificazioni e integrazioni. Una Commissione paritetica apposita definirà il procedimento per la verifica dei risultati conseguiti dal Direttore generale. Al Direttore generale si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 502/92 e successive modificazioni e integrazioni."; quindi, il Rettore dell'Università "La Sapienza" avrebbe unilateralmente riconosciuto il raggiungimento degli obiettivi, verifica che avrebbe dovuto invece fare la Commissione paritetica che, per quanto risulta all'interrogante, non è mai stata nominata, si chiede di sapere: quali eventuali azioni di propria competenza i Ministri in indirizzo intendano porre in essere in merito alle questioni sopra descritte; se l'introduzione del ticket nella Regione Lazio serva per poter pagare gli emolumenti al dottor Montaguti e quali azioni abbia posto in essere il Ministro della salute, venuto a conoscenza della vicenda; se i Ministri siano a conoscenza di eventuali azioni poste in essere dal Presidente della Regione Lazio e dall'Assessore regionale alla Sanità, Augusto Battaglia, per il ripristino del rispetto delle leggi che sembrano violate in questo caso. Giova ricordare le reiterate dichiarazioni del presidente Marrazzo sulla sua volontà di far rispettare la legge e di agire con forza contro chi la viola e di eliminare gli sprechi; se sia legittimo da parte di un Rettore e di un Direttore amministrativo negare l'accesso agli atti amministrativi ad un Consigliere di amministrazione in carica di una università e quali azioni intendano porre in essere al riguardo; se si ritenga legittimo che un Rettore stipuli un contratto eccessivamente oneroso al di fuori dei tetti massimi previsti dalla legge e, peraltro, a carico di altra amministrazione e se e quali azioni intendano porre in essere in merito a tale comportamento. (4-01180)

Atto Senato Risposta scritta pubblicata nel fascicolo n. 040 all'Interrogazione 4-01180
presentata da PIANETTA Risposta.
- Si risponde all'interrogazione in esame su delega della Presidenza
del Consiglio dei ministri, sulla base degli elementi informativi pervenuti
dal Ministero dell'università e della ricerca. Per quanto
concerne l'entità economica del contratto del Direttore generale
dell'azienda Policlinico Umberto I, dott. Ubaldo Montaguti, il Rettore
dell'Università degli Studi «La Sapienza» di Roma
ha precisato che l'articolo 4 del decreto legislativo 21 dicembre
1999, n. 517, omologava il trattamento economico dei direttori generali
delle aziende ospedaliero-universitarie a quello dei direttori generali
delle ASL. Tale trattamento
era stato determinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
19 luglio 1995, n. 502, integrato e modificato dal decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 31 maggio 2005, n. 319, nell'importo di
300 milioni di lire, eventualmente integrabile con un'ulteriore quota
fino al 20 per cento dello stesso. Va sottolineato,
tuttavia, che, alla luce delle modifiche apportate al Titolo V della parte
seconda della Costituzione (legge cost. n. 3 del 18 ottobre 2001), la disciplina
del trattamento economico dei direttori generali dei Policlinici universitari
rientra certamente fra le competenze riservate all'esclusiva potestà
legislativa regionale. Il Rettore
ha segnalato che, nel caso di specie, l'atto che costituisce, ai sensi
dell'articolo 117, comma 6, della Costituzione, l'unica fonte
normativa di rango regolamentare, suscettibile oggi di essere applicata,
non potendosi ritenere più applicabile il decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri n. 502/1995 per non violare la riserva prevista
nel suddetto articolo 117, comma 6, è la delibera della Giunta della
Regione Lazio n. 1757 del 23 novembre 2001. Tale delibera
individua i limiti del trattamento economico per i direttori generali delle
Aziende ASL e delle Aziende ospedaliere, ma non per i direttori dei Policlinici
universitari. Si può,
pertanto, ritenere che la Regione abbia scelto di non determinare alcun
limite al trattamento economico dei direttori generali dei Policlinici
universitari. La motivazione della scelta risiede nelle particolari complessità
e dimensioni di tali strutture, nonché nelle funzioni aggiuntive
di didattica e ricerca rispetto alle funzioni proprie delle Aziende ospedaliere
(attività assistenziali); per le suddette funzioni, come precisato
dal Rettore citato, «in rapporto all'elevato numero di degenti,
di personale, di prestazioni rese, e dello specifico rapporto con l'Università,
trova giustificazione la non applicazione al Direttore generale del tetto
indicato per le altre strutture. In assenza
di tale tetto, si ritiene legittima l'attribuzione al Direttore generale
del Policlinico Umberto I di un trattamento economico correlato con la
maggiore complessità delle proprie funzioni». In ordine
alla richiesta, avanzata dal prof. Antonio Sili Scavalli, di acquisire
copia del contratto stipulato in data 15 luglio 2005 dal Rettore con il
dott. Ubaldo Montaguti, per la nomina di quest'ultimo a Direttore
generale, è stato precisato che «non si ravvisa che il prof.
Sili Scavalli, nella sua qualità di Consigliere di amministrazione
dell'Università, abbia il diritto né l'interesse
concreto ed attuale ad ottenere copia di un atto, coperto dalla riservatezza
e il cui onere non ricade sul bilancio dell'Università, bensì
su quello di altra Amministrazione, quale è l'Azienda Policlinico
Umberto I». Per quanto
concerne gli aspetti di competenza del Ministero della giustizia, si fa
presente che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma
ha riferito che il prof. Sili Scavalli ha presentato un esposto concernente
una asserita mancata comunicazione alla propria persona, nonostante la
presentazione di una formale richiesta di una copia del contratto stipulato
dalla citata Università per l'incarico di Direttore generale
dell'azienda Policlinico Umberto I. Detto esposto
è stato ricevuto dall'Ufficio ricezione primi atti della Procura
della Repubblica il 27 dicembre 2006, ed è stato iscritto nel registro
mod. 45 degli atti non costituenti notizia di reato. Il Procuratore
ha comunicato che soltanto all'esito dell'acquisizione documentale
integrativa sarà possibile assumere determinazioni al riguardo. Il Sottosegretario di Stato per la salute Gaglione



 
Cronologia
mercoledì 10 gennaio
  • Politica, cultura e società
    A 27 anni dall'esplosione in volo del DC9 dell'Itavia diretto a Palermo, la prima sezione penale della Corte di Cassazione dichiara innocenti i due generali dell'Aeronautica accusati di aver depistato le indagini.

giovedì 1° febbraio
  • Parlamento e istituzioni
    Con il voto favorevole dei senatori dell'opposizione (152 voti a favore, 146 contro e 4 astenuti) l'Assemblea del Senato approva l'ordine del giorno n. 2 (Calderoli ed altri), di condivisione delle comunicazioni con cui il Ministro della difesa Parisi ha confermato il consenso del Governo all'ampliamento della base militare di Vicenza. La maggioranza vota contro tale ordine del giorno, su cui il vice ministro per gli affari esteri Intini ha espresso parere contrario. Viene quindi messo ai voti e approvato l'ordine del giorno n. 3 della maggioranza, con cui si impegna il Governo a dare impulso alla seconda conferenza nazionale sulle servitù militari.