Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02302 presentata da RUSSO PAOLO (FORZA ITALIA) in data 25/01/2007
Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-02302 presentata da PAOLO RUSSO giovedì 25 gennaio 2007 nella seduta n.098 PAOLO RUSSO, LAURINI, FASOLINO e GIOACCHINO ALFANO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che: con la legge n. 296 del 2006 comma 774 il legislatore ha fornito una interpretazione autentica dell'articolo 1 comma 41 della legge n. 335 del 1995 che opera quindi ex tunc , vale a dire dal 17 agosto 1995, ed al successivo comma 776 ha disposto l'abrogazione dell'articolo 215 comma 5 della legge n. 724 del 1994; in virtù della disposizione normativa sopra evidenziata, quindi, l'Inpdap non è più tenuto a pagare l'indennità integrativa speciale, vale a dire la vecchia scala mobile ossia l'adeguamento della pensione all'aumento del costo della vita in misura intera ma in proporzione all'aliquota di riduzione prevista per il coniuge superstite; tale applicazione è gravissima per un duplice ordine di ragioni: in primo luogo perché penalizza soltanto la categoria più svantaggiata costituita dai vedovi senza altra fonte di reddito ed in secondo luogo perché viene a crearsi una disparità di trattamento fra chi è andato in pensione prima e chi invece è andato in pensione dopo l'entrata in vigore della legge n. 335 del 1995; per evitare tale disparità, la giurisprudenza unanime e costante della Corte dei Conti ha da sempre riconosciuto a tali soggetti il beneficio della corresponsione per intero della indennità integrativa speciale (cfr. Sez. Unite Corte dei conti sent. n. 8/2002/QM del 17 aprile 2002) come pure con tale diritto è stato riconosciuto dallo stesso Comitato d Vigilanza dell'Inpdap in più occasioni; si aggiunga, inoltre, che la normativa introdotta con i commi 774, 775 e 776 della legge n. 296 del 2006, si fanno salvi solo i trattamenti più favorevoli già definiti in sede di contenzioso, vale a dire quelli per cui è già intervenuta una sentenza definitiva, mentre centinaia di ricorsi pendenti e non ancora definiti a causa dei tempi biblici della giustizia contabile, sono stati completamente spazzati via, aggiungendo per i poveri vedovi pensionati ed unireddito al danno anche la beffa di avere sostenuto inutilmente le spese legali necessarie a far valere i propri diritti quesiti che oggi si intendono stravolgere -: quali iniziative intenda assumere ed intraprendere per eliminare la disparità di trattamento sopra evidenziata e per garantire ai soggetti de quibus il riconoscimento dei loro diritti quesiti; se non ritenga di attivarsi al fine di chiarire che comunque tale normativa non si applica ai ricorsi pendenti ed alle sentenze favorevoli ai ricorrenti per le quali non siano ancora scaduti i termini per l'impugnazione ed a quelle che non sono state applicate dalle sedi provinciali e territoriali e comunque che tale disposizione non può comunque avere carattere retroattivo.(4-02302)