Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02349 presentata da MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA (FORZA ITALIA) in data 29/01/2007
Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-02349 presentata da GIUSEPPE FRANCESCO MARIA MARINELLO lunedì 29 gennaio 2007 nella seduta n.099 MARINELLO. - Al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che: l'articolo 16, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radio-televisivo), ha fissato gli importi dei canoni di abbonamento speciale al servizio pubblico televisivo, decorrenti dal 1 o gennaio 2000; alla lettera e) di detto comma, fra i soggetti sottoposti all'obbligo di corrispondere il canone speciale sono stati individuati «circoli, associazioni, sedi di partiti, istituti religiosi, studi professionali, botteghe, negozi ed assimilati, mense aziendali; scuole»; l'articolo 9, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ha modificato il dettato dell'articolo 16, comma l, legge 23 dicembre 1999, n. 448, inserendo dopo le parole negozi ed assimilati la frase: «ad esclusione delle imprese che esercitano l'attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva»; conseguentemente le botteghe, i negozi ed assimilati che esercitano l'attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva sono escluse dal pagamento del canone speciale; il canone ordinario di abbonamento alle radiodiffusioni è stato introdotto con l'articolo 7, comma 1, del regio decreto-legge 3 ottobre 1925, n. 1917, con il conseguente dispositivo «Chiunque intenda ricevere le radiotrasmissioni circolari deve essere munito di apposita licenza di abbonamento»; il criterio di distinzione fra soggetti tenuti al pagamento del canone ordinario e soggetti tenuti al pagamento di un canone speciale è stato introdotto con l'articolo 10, comma 1, del regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917, con il seguente dispositivo «I prezzi di abbonamento di cui all'articolo 8 riguardano gli utenti privati»; il concetto di canone speciale di abbonamento alle radiodiffusioni è stato introdotto con l'articolo 10, comma 2, del regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917, con il seguente dispositivo «Gli esercizi pubblici e tutti coloro che impiegano gli apparati a scopo di lucro diretto o indiretto, stipuleranno speciali contratti di abbonamento con la società concessionaria»; in questi giorni diversi studi professionali stanno ricevendo dalla direzione amministrazione abbonamenti della RAI, una lettera che invita i titolari, qualora presso i propri locali siano installati televisori, a provvedere al versamento di un canone di abbonamento speciale; tale lettera fa seguito alla disposizione normativa del Ministero delle comunicazioni dettata dal decreto ministeriale 20 dicembre 2002, che all'articolo 4 regola la misura dei canoni di abbonamento speciale per chiunque detenga fuori dall'ambito familiare apparecchi radioriceventi o televisivi, facendo rientrare in quest'obbligo anche tutti gli studi professionali, botteghe, negozi e assimilati; trattandosi dunque di un canone previsto e dovuto in base alla semplice detenzione dell'apparecchio televisivo, le suddette disposizioni impongono l'obbligo del pagamento di detto canone indipendentemente dall'uso al quale gli apparecchi stessi vengono adibiti (ad esempio la sola visione di videocassette, anche dimostrative, filmati, eccetera -: se non ritenga tale obbligo iniquo e particolarmente penalizzante per gli studi professionali e per le imprese che non possono fare a meno di utilizzare apparecchi per la visione di videocassette o filmati prodotti su richiesta dei clienti per esclusivi motivi professionali; se non ritenga opportuno intervenire, attraverso apposita iniziativa, al fine di prevedere l'esonero dal pagamento del canone di abbonamento, speciale o supplementare, per i soggetti titolari di studi professionali che, per lo svolgimento della loro specifica attività lavorativa, detengano in via temporanea o utilizzino apparecchi di ricezione radiotelevisiva. (4-02349)
Atto Camera Risposta scritta pubblicata mercoledì 30 maggio 2007 nell'allegato B della seduta n. 161 All'Interrogazione 4-02349
presentata da MARINELLO Risposta. - Al riguardo si fa presente che l'articolo 27 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, integrato dall'articolo 2 del decreto legislativo luogotenziale 21 dicembre 1994, n. 458, stabilisce che chi detiene apparecchi di radiodiffusione fuori dell'ambito familiare è tenuto al pagamento di un canone di abbonamento speciale. Inoltre l'articolo 10 del regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562 (successivamente modificato dal decreto legislativo luogotenziale 21 dicembre 1944, n. 458) già prevedeva l'obbligo - per tutti coloro che utilizzavano l'apparecchio televisivo «a scopo di lucro diretto o indiretto» - di stipulare speciali contratti di abbonamento con la società concessionaria. Nel sistema normativo suddetto, pertanto, l'obbligo di stipulazione di un abbonamento speciale veniva collegato, tra l'altro, ad una finalità lucrativa o comunque estranea al mero godimento personale o familiare delle trasmissioni radiotelevisive. La legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000) nel fissare, all'articolo 16, gli importi dei canoni di abbonamento speciale relativamente all'anno 2000, ha riformato le suddette tariffe sia abolendo i canoni supplementari, sia modificando la classificazione delle tipologie degli abbonati tenuti al pagamento del canone speciale, suddividendoli in 5 categorie: a), b), c), d), e) . Nella tipologia prevista dalla lettera e) sono state ricomprese le imprese che esercitano attività di riparazione e commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva (negozi e assimilati), le quali, pertanto, sono state sottoposte all'obbligo del pagamento del canone speciale. Successivamente, l'articolo 9, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) ha modificato il suddetto articolo 16, escludendo esplicitamente le «imprese che esercitano attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva», dall'obbligo del pagamento del canone speciale. Va rammentato, tuttavia, che l'articolo 1 del menzionato regio decreto-legge n. 246/1938 stabilisce che chiunque detiene un apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive è tenuto al pagamento del canone di abbonamento: ordinario se detenuto in ambito familiare, speciale se detenuto fuori tale ambito. Alla luce di quanto precede, pertanto, sussiste l'obbligo di corrispondere il canone di abbonamento speciale per la detenzione di apparecchi radiotelevisivi presso gli studi professionali, in quanto - come peraltro ricordato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 284/2002) - ciò che rileva ai fini dell'imposizione è la mera detenzione di apparecchi idonei al ricevimento dei segnali, indipendentemente dalla reale possibilità o volontà di usufruire del servizio, essendo la stessa detenzione individuata come manifestazione di capacità contributiva. Il canone, pertanto, è finalizzato a remunerare non tanto, o non solo, la fruizione del servizio da parte del singolo utente, ma a finanziare - da parte di tutti i possessori di apparecchi riceventi e per ciò stesso potenzialmente in grado di fluire delle trasmissioni pubbliche - il servizio pubblico medesimo che, in quanto impegnato a svolgere una funzione di informazione imparziale ed obiettiva nei confronti di tutti i cittadini, nonché di promozione culturale, giustifica il ricorso ad una imposizione tributaria quale forma di finanziamento sia pure non esclusiva. Il Ministro delle comunicazioni: Paolo Gentiloni Silveri.