Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02351 presentata da BERTOLINI ISABELLA (FORZA ITALIA) in data 29/01/2007
Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-02351 presentata da ISABELLA BERTOLINI lunedì 29 gennaio 2007 nella seduta n.099 BERTOLINI, PAOLETTI TANGHERONI e GARAGNANI. - Al Ministro della salute, al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che: lo scorso mese di agosto il Ministro della salute e quello della giustizia hanno emanato un decreto, entrato in vigore il 13 novembre 2006, in cui è previsto l'aumento del quantitativo detenibile di cannabis per uso personale; rispetto al decreto dell'11 aprile 2006, emanato dal precedente esecutivo, il nuovo decreto prevede che delle sostanze quali la «Delta -8-tetraidrocannabiolo» e la «Delta - 9-tetraidrocannabiolo» il quantitativo detenibile per uso personale sia non più di 500 ma di 1000 milligrammi, nonostante la potenza della cannabis in circolazione sia aumentata del 400 per cento; accogliendo il ricorso contro tale decreto presentato dal Codacos e dall'associazione Articolo 32, che lamentavano come non ci fosse alcuna motivazione sanitaria alla base del provvedimento preso dai ministri Turco e Mastella ma solo motivazioni ideologiche, il TAR del Lazio ha precisato che il Ministro della salute ha 45 giorni di tempo per spiegare su quali basi abbia adottato il così detto «moltiplicatore 40» per fissare la dose massima detenibile di cannabis per uso personale, e il TAR ha, inoltre, invitato il ministro Turco, sempre entro il 14 marzo, a depositare i parametri di riferimento assunti in materia dall'Unione Europea; i dati allarmanti sull'aumentata diffusione del consumo di droghe, che nel 2005 è arriva a coinvolgere quasi 4 milioni di italiani, aveva spinto il precedente Governo a fissare in non più di 500 i milligrammi detenibili di cannabis per uso personale, tale decisione teneva conto anche del fatto che numerosi Istituti scientifici hanno dimostrato come le sostanze psicotrope contenenti alcaloidi, e tra queste la cannabis e la cocaina, se assunte già in quantità inferiore rispetto a quella prevista in precedenza (500 milligrammi), provocano danni gravissimi alla salute; gli effetti indotti dall'uso delle sostanze stupefacenti sono molteplici e come dimostrano le numerosissime ricerche in materia variano da soggetto a soggetto a seconda delle condizioni psico-fisiche della persona e del quantitativo assunto. Alcuni effetti che le sostanze psicotrope producono sono: la distorsione della realtà con una elevata alterazione delle percezioni, una significativa attenuazione della reattività fisica e mentale fino a giungere ad una totale opacità cognitiva, l'alterazione del comportamento volto ad una incondizionata ilarità, l'aumento dell'appetito provocato dalla soppressione della sensazione di sazietà, e se assunta in ingenti quantità, stati di paranoia e/o di allucinazioni lievi; la comunità scientifica ha più volte dimostrato come l'utilizzo di tutte queste sostanze psicotrope possa provocare, ad esempio, le seguenti patologie: a) il potenziamento della infettività del virus della immunodeficienza di tipo1, così come dimostrato da Peterson nel 19991 e ancora da Bagasra e Pomeraz nel 1993 ed infine da Garaci e Rotilio nel 1996; b) notevoli danni epatici e circolatori, così come è dimostrato in un articolo della rivista Journal American Medical Association vol. 293 del 2005, in cui è riportata l'esperienza di un medico che aveva in cura una ragazza che per tre anni aveva assunto dosi 150 milligrammi al giorno di cocaina il decreto Turco-Mastella consente la detenzione di ben 750 milligrammi al giorno; c) l'aumento della virulenza del virus HIV, già assumendo dosi pari a 5 milligrammi al giorno di cocaina, come dimostrato da Michael Roth in un lavoro apparso sul Journal of Leukocyte Biology nel 2005; le evidenze riportate dai lavori in vitro citati, ma anche dalle pubblicazioni di ricerche in vivo, dimostrano ampiamente come l'uso di sostanze psicotrope ed in special modo di quelle contenenti alcaloidi (cocaina cannabis ), a livelli notevolmente inferiori a quelli riportati nel decreto possano agire come co-fattori nel potenziamento di alcune infezione virali ed in special modo anche di quei virus portatori di patologie oncogene, inoltre tali dosi sono anche responsabili di gravi danni epatici e circolatori; nella relazione presentata al Parlamento dal Ministro Ferrero sullo stato delle tossicodipendenze lo scorso mese di luglio, è emerso come i fruitori delle sostanze stupefacenti siano sempre più giovani e non adeguatamente informati sui gravi danni che l'assunzione delle droghe può provocare alla loro salute fisica e psichica, sempre tale rapporto evidenzia come dal 2001 al 2005 siano praticamente triplicati i consumatori sia di cannabis che di cocaina che passano dal 6,2 per cento all'11,9 per cento e per quanto riguarda i giovani di età compresa fra i 19 e 21 anni si arriva anche ad un aumento pari al 20 e 25 per cento -: se il Ministro della salute non intenda presentare in tempi brevi una documentata e dettagliata analisi delle motivazioni di ordine medico-scientifico che vadano a giustificare le modifiche alle tabelle predisposte dal precedente Governo, considerando che quelle fino ad ora fornite sono, a giudizio degli interroganti, a dir poco sconcertanti, come quella, ad esempio, in cui ha affermato, lo scorso 19 novembre durante un audizione alla Camera, che: «l'aumento del quantitativo massimo detenibile per l'uso personale comporta una minore frequenza di contatti delle persone che fanno uso di cannabis con il mondo degli spacciatori»; se il Ministro della giustizia non ritenga di dover presentare una relazione, aggiornata alla data di applicazione delle nuove tabelle predisposte dal Ministro Turco, riferita agli arresti e alle denunce per detenzione illegale di sostanze stupefacenti ( hashih e marijuana ) avvenuti nei periodi maggio-ottobre 2006 comparati con il periodo maggio-ottobre 2005 e riportanti: i casi in cui la quantità di principio attivo contenuta nella sostanza detenuta era superiore a 500 milligrammi e inferiore ad 1 grammo; i casi in cui la detenzione delle sostanze era finalizzata allo spaccio; i casi in cui la detenzione delle piante intere di cannabis derivava da attività di coltivazione e spaccio; se alla luce delle richieste di chiarimento formulate dal TAR del Lazio al Ministro della salute, dei dati allarmanti relativi ai danni derivanti da abuso di sostanze psicotrope ed infine del costante aumento del numero degli utilizzatori di tali sostanze, non considerino più opportuno, i ministri interrogati, abrogare il decreto da loro emanato lo scorso mese di agosto. (4-02351)
Atto Camera Risposta scritta pubblicata lunedì 15 ottobre 2007 nell'allegato B della seduta n. 223 All'Interrogazione 4-02351
presentata da BERTOLINI Risposta. - Con riferimento a quanto viene richiesto dall'atto parlamentare, si precisa preliminarmente che il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi, Direzione generale di statistica, del Ministero della giustizia ha comunicato di non essere in possesso dei dati richiesti nell'interrogazione, in quanto i dati statistici, oggetto di rilevazione istituzionale, sono quelli relativi ai flussi dei procedimenti giudiziari e non quelli sui singoli reati. Infatti, i dati concernenti i reati non sono presenti nei registri di cancelleria, pertanto, per essi «occorrerebbe una specifica rilevazione a cura delle cancellerie penali, previa analisi dei singoli fascicoli processuali». Relativamente agli aspetti di competenza del Ministero della salute, va segnalato che il 4 agosto 2006, con il quale era stato modificato, limitatamente ai quantitativi massimi dei principi attivi della cannabis (Delta-8- tetraidrocannabinolo THC e Delta-9-tetraidrocannabinolo THC), il precedente 11 aprile 2006, concernente: "Indicazione dei limiti quantitativi massimi delle sostanze stupefacenti e psicotrope, riferibili ad un uso esclusivamente personale delle sostanze elencate nella tabella I del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis» è stato annullato dal tribunale amministrativo ragionevole del Lazio (sezione II quater) con sentenza 2487 del 21 marzo 2007. In merito alle motivazioni medico-scientifiche che hanno determinato il provvedimento annullato, deve essere precisato che le conseguenze sanitarie correlate all'abuso di droghe e i profili relativi alla prevenzione delle tossicodipendenze sono stati definiti dal legislatore con il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (testo unico in materia di disciplina di stupefacenti e sostanze psicotrope). Al contrario, entrambi i citati decreti perseguono obiettivi e finalità diverse. Peraltro, l'articolo 73, comma 1-bis, lettera a), dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, come modificato dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, affida all'Amministrazione sanitaria, di concerto con quella della giustizia, l'individuazione del limite massimo di sostanze stupefacenti detenibile per un consumo esclusivamente personale; la norma è contenuta all'interno del titolo VIII del Testo unico, ossia «Della repressione delle attività illecite». Dalla formulazione e dal contesto in cui è inserito il citato comma 1-bis, si evince che si è inteso fornire all'Autorità giudiziaria un parametro decisionale per distinguere il consumatore dallo spacciatore, tenuto conto che tale discrimine non può essere messo in relazione unicamente con gli effetti provocati sulla salute dalle singole sostanze stupefacenti o con il quantitativo massimo che si può assumere senza subire conseguenze negative sullo stato psicofisico. Infatti, il quantitativo, detenuto solitamente per consumo personale, è soprattutto correlato ad aspetti economici, abitudinari, comportamentali o di difficoltà di approvvigionamento. Ne consegue, quindi, che il citato comma introduce un valore distintivo per scopi diversi da quelli di prevenzione e di sanità pubblica. Al riguardo, deve essere ricordato che nel corso della passata legislatura, al fine di evidenziare i possibili aspetti medico-scientifici collegati all'individuazione di tale quantitativo, il Ministro della salute Francesco Storace aveva istituito, in data 11 febbraio 2006, una Commissione di studio con il compito, tra l'altro, di definire, per ciascuna delle sostanze stupefacenti o psicotrope ricomprese nella tabella I allegata disponibile presso il Servizio Assemblea alla legge n. 49 del 2006, «i limiti quantitativi massimi di principio attivo riferibili ad un consumo esclusivamente personale»; tale Commissione fu istituita su iniziativa dell'organo politico per fornire un supporto tecnico alle proprie determinazioni in materia. L'unico criterio scientifico, individuato dalla Commissione quale possibile traccia iniziale per distinguere lo spaccio dal consumo, tenendo conto delle differenti caratteristiche farmacologiche e tossicologiche dei vari principi attivi, è stato l'individuazione della dose media singola assumibile dal consumatore abituale. La dose media singola può costituire, infatti, il criterio base per stabilire la quantità che il consumatore può detenere, utilizzando così il criterio abbastanza realistico che prevede l'abituale detenzione di una piccola «scorta». Il moltiplicatore «20» applicato nel decreto ministeriale 11 aprile 2006 alla dose media singola di THC per determinarne il quantitativo massimo detenibile per uso personale, è, pertanto, un valore del tutto discrezionale che la citata Commissione demandò alla definitiva decisione del vertice politico, come si può rilevare dal documento finale, contenente «Elementi tecnici utilizzabili ai fini dell'indicazione dei limiti massimi previsti dall'articolo 73, comma 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990», nel quale è riportato che «ha ritenuto di non poter esprimere, semplicemente, un valore per ciascuna delle sostanza contemplate nella tabella I, ma di dover offrire alla autorità ministeriali una - serie di elementi tecnici utilizzabili ai fini della individuazione di detti limiti». Premesso quanto sopra, appare necessario segnalare che le motivazioni di sostegno alla decisione del Ministro della salute circa l'aumento del suddetto valore discrezionale decreto ministeriale 4 agosto 2006), sono state le seguenti: a) i dati comparativi delle persone segnalate all'Autorità giudiziaria nel periodo maggio-ottobre degli anni 2005 e 2006, presentati dal Ministro Livia Turco nella comunicazione alla Camera dei Deputati del 19 novembre 2006 (all. 1); b) le considerazioni della suddetta Commissione sulla minore attività di alterazione comportamentale indotta dal THC, rispetto ai principi attivi di altre droghe (all. 2); c) una serie di autorevoli studi scientifici, i quali hanno consentito di evidenziare come l'applicazione di misure alternative a quelle penali non influisca negativamente sui modelli di consumo della cannabis (all. 3). Deve certamente essere evidenziato, inoltre, che la sentenza del Tar del Lazio di annullamento del citato decreto contiene nelle motivazioni l'ipotesi, secondo la quale debba ritenersi illegittimo anche il precedente decreto dell'11 aprile 2006 decreto Berlusconi - Castelli), il quale per la prima volta ha stabilito i quantitativi massimi detenibili ad uso personale. Il tribunale amministrativo ha evidenziato che il procedimento seguito per i due decreti, pur portando all'individuazione di diversi valori di riferimento, è stato identico. Il Ministero della salute ritiene che l'affermazione dei giudici amministrativi che pone sullo stesso piano, ai fini della valutazione della legittimità, i due decreti ministeriali, risulta perfettamente coerente; la sentenza ha evidenziato che le modifiche apportate al testo unico dalla cosiddetta legge Fini-Giovanardi hanno affidato al Ministro della salute e al Ministro della giustizia un compito rivelatosi impossibile: quello di individuare il quantitativo massimo di sostanza stupefacente, la cui detenzione non comporta l'applicazione di sanzioni penali, senza indicare, peraltro, il criterio da seguire per l'individuazione di tale limite. Poiché il Tar del Lazio non ha potuto disporre, in quanto non oggetto del ricorso presentato, l'annullamento del decreto 11 aprile 2006, pur rilevandone l'illegittimità, e poiché è evidente la necessità di superare la precedente normativa in materia aggiornando nel contempo il già citato testo unico del 1990, il Governo, pertanto, sta predisponendo una proposta di legge-delega che stabilisca principi e criteri direttivi, relativamente, tra l'altro, alla differenzazione tra spaccio e consumo, all'applicazione delle pene, alle attività mirate a contrastare i comportamenti irresponsabili (ad esempio guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o alcoliche), alla tutela dei minori contro la diffusione di comportamenti a rischio e al rilancio del ruolo dei Servizi pubblici per le tossicodipendenze (SERT) e dei Servizi territoriali. Il Sottosegretario di Stato per la salute: Antonio Gaglione.