Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01186 presentata da COLLINO GIOVANNI (ALLEANZA NAZIONALE) in data 30/01/2007
Atto Senato Interrogazione a risposta scritta 4-01186 presentata da GIOVANNI COLLINO martedì 30 gennaio 2007 nella seduta n.096 COLLINO - Al Ministro della pubblica istruzione - Premesso che: nella scuola media di Paularo (Udine) la percentuale di docenti "precari" sfiora il 100% (dodici su tredici) del personale assegnato ed il ricambio annuale, già elevatissimo negli anni precedenti, negli ultimi quattro anni ha riguardato tutti i docenti di lettere, matematica e lingue straniere, con grave pregiudizio della continuità e della qualità dell'insegnamento esteso all'intero ciclo scolastico; le recenti normative tese a garantire la "continuità" dei docenti nelle scuole di montagna (doppio punteggio e legge regionale sugli incentivi ai docenti di montagna) non hanno prodotto gli effetti sperati, anzi aggravando, nel caso della legge nazionale, il fenomeno del ricambio; tale situazione sussiste anche a seguito della deliberazione della Giunta comunale del gennaio 2003 n. 19 con la quale si chiedeva l'assegnazione di cattedre "triennali" nelle scuole di montagna con elevato turnover , così come richiesto dai Dirigenti scolastici della Carnia e da una petizione di 500 genitori dell'Istituto comprensivo scolastico di Arta Terme e Paularo; lo stato di sconcerto e di esasperazione dei genitori di Paularo per il persistere delle conseguenze negative che tale situazione produce anche sul livello di preparazione degli alunni (come risulta dagli insuccessi nelle prime classi delle superiori, arrivati nell'2006 al 40%) con una elevatissima percentuale di abbandoni scolastici, potrebbe provocare concrete azioni di protesta coinvolgenti l'intera comunità di Paularo; tale situazione, persistendo nel tempo, rappresenta di fatto una violazione del diritto costituzionalmente garantito ad una corretta istruzione in condizioni di eguaglianza e finalizzato al pieno sviluppo della persona umana, tanto più in quanto rivolto a soggetti nella fase delicata della loro formazione dalla quale dipende in larga parte il loro futuro, l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di adottare, nell'ambito delle proprie competenze, provvedimenti volti a prevedere che le supplenze dei posti vacanti nelle scuole - ove si rilevi un elevato numero di precari con conseguente continuo ricambio annuale di docenti - avvengano con cadenza triennale, al fine di garantire una effettiva continuità dei docenti, in analogia a quanto peraltro già avviene in base ad una legge regionale del Trentino. (4-01186)
Atto Senato Risposta scritta pubblicata nel fascicolo n. 045 all'Interrogazione 4-01186
presentata da COLLINO Risposta.
- Nell'interrogazione parlamentare sopra riportata l'interrogante
rappresenta le difficoltà della Scuola media di Paularo (Udine)
derivanti dall'elevata percentuale di docenti precari assegnati; rileva
che ciò è di pregiudizio alla continuità didattica
e che la normativa sul doppio punteggio per il servizio di insegnamento
prestato nelle scuole di montagna non ha prodotto gli effetti sperati ma,
anzi, ha aggravato la situazione. Di conseguenza, l'interrogante chiede
che questa Amministrazione adotti, nell'ambito delle proprie competenze,
«provvedimenti volti a prevedere che le supplenze dei posti vacanti
nelle scuole - ove si rilevi un elevato numero di precari con conseguente
continuo ricambio annuale di docenti - avvengano con cadenza triennale,
al fine di garantire una effettiva continuità dei docenti». In primo luogo,
va detto che la legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (finanziaria 2007)
ha introdotto misure volte a favorire la continuità didattica ed
ha predisposto le condizioni per offrire una adeguata soluzione al fenomeno
del «precariato storico» con lo scopo, da un lato, di evitarne
la ricostituzione e, dall'altro, di stabilizzare e rendere più
funzionale l'organizzazione scolastica. La stessa
legge infatti - all'articolo 1, comma 605, lettera c) prevede l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per
complessive 150.000 unità, da attuarsi nel triennio compreso tra
il 2007 e il 2009, ed ha contestualmente disposto la trasformazione delle
graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento con effetto dal 1º
gennaio 2007. Questa misura consentirà di ridurre in modo significativo
il tasso di precarietà del personale docente fornendo alle scuole,
nella loro generalità, risorse stabili in grado di favorire la continuità
didattica. Relativamente
alle segnalate conseguenze negative della disposizione sul raddoppio del
punteggio per il servizio nelle scuole di montagna si può fondatamente
ritenere che l'interrogante intenda riferirsi ad una norma varata
nella precedente legislatura; trattasi della disposizione di cui al punto
B.3), lettera h) , della tabella di valutazione dei titoli allegata
al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, che aveva esteso alle scuole di
ogni ordine la valutazione in misura doppia del punteggio per il servizio
prestato nei comuni di montagna di cui alla legge 10 marzo 1957, n. 90;
detto beneficio era previsto dalla normativa del 1957 soltanto per il servizio
nelle scuole elementari pluriclassi dei comuni di montagna medesimi. A questo Proposito,
si fa presente che la suddetta disposizione della legge n. 143 del
del 2004, in considerazione delle rilevate conseguenze negative derivanti
dalla sua applicazione, è stata abrogata dal comma 605 dell'articolo
1 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006. Ma v'è di più:
la Corte costituzionale, con la sentenza n. 11 del 1º gennaio
2007, ne ha dichiarato l'illegittimità costituizionale. Quanto alla
richiesta, contenuta nell'atto di sindacato ispettivo, a che il Ministero
adotti, nell'ambito delle proprie competenze, «provvedimenti
volti a prevedere che le supplenze dei posti vacanti nelle scuole -
ove si rilevi un elevato numero di precari con conseguente continuo ricambio
annuale di docenti - avvengano con cadenza triennale, al fine di garantire
una effettiva continuità dei docenti», si fa presente che,
pur comprendendone la finalità, la misura proposta non può
essere adottata in via amministrativa; non può essere adottata neppure
in via regolamentare, ostandovi la vigente normativa primaria e precisamente
la legge n. 124, del 3 maggio 1999 - articolo 4 - che determina
la durata delle supplenze per un periodo non superiore all'anno scolastico
e non prevede la possibilità di conferma automatica del supplente
nominato per l'anno Scolastico precedente. Comunque,
il Regolamento sulle supplenze del personale docente ed educativo firmato
dal Ministro Fioroni il 13 giugno 2006, dopo il parere favorevole espresso
dal Consiglio di Stato e il nulla-osta concesso dalla Presidenza del Consiglio
dei ministri - introduce, nei limiti consentiti dalla normativa primaria,
innovazioni e modifiche al precedente regolamento che sono tutte finalizzate
ad una maggiore tempestività ed efficacia delle procedure. Le principali
novità riguardano: l'attivazione
di una funzione informatica attraverso la quale disporre in tempo reale,
da parte degli operatori scolastici e degli uffici, del quadro completo
delle operazioni effettuate, delle disponibilità di post e di ore,
nonché della situazione aggiornata degli aspiranti a supplenza.
Questo permetterà di abbattere sia i costi che la farraginosità
delle procedure di nomina, eliminando gli sprechi oltre che le telefonate,
i fax e i registri cartacei; la
diminuzione del numero delle istituzioni scolastiche richiedibili dagli
interessati (da 30 a 20) per consentire operazioni più celeri; l'istituzione
per le scuole dell'infanzia e primarie di una particolare tipologia
di supplenze brevi (fino a 10 giorni) con l'obbligo da parte degli
aspiranti di dare il proprio assenso preventivo; sanzioni
più incisive in caso di non reperibilità all'atto della
convocazione, di rinuncia o di abbandono della supplenza, in particolare
nei confronti di coloro che si sono dichiarati disponibili all'assunzione
di supplenze fino a 10 giorni; diminuzione
da 3 a 2 anni del periodo di validità delle graduatorie di istituto
per allinearlo a quello delle graduatorie ad esaurimento. Il Vice Ministro della pubblica istruzione Bastico