Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01190 presentata da VALPIANA TIZIANA (RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA) in data 30/01/2007
Atto Senato Interrogazione a risposta scritta 4-01190 presentata da TIZIANA VALPIANA martedì 30 gennaio 2007 nella seduta n.096 VALPIANA, RUSSO SPENA, BOCCIA Maria Luisa, NARDINI, GAGGIO GIULIANI, MARTONE, BONADONNA, ALBONETTI, CAPELLI, ZUCCHERINI - Ai Ministri per le politiche giovanili e le attività sportive, dell'interno, della solidarietà sociale e per le politiche per la famiglia - Risultando agli interroganti che: il Comitato veronese della FIGC (Federazione italiana giuoco calcio), come del resto altri in Italia, rifiuta di tesserare bambini inseriti in nuclei familiari stranieri di origine extracomunitaria, regolarmente presenti in Italia, con permesso di soggiorno in fase di rinnovo e quindi in possesso di regolare ricevuta rilasciata dalla Questura di Verona, adducendo la necessità di prendere visione dell'originale del permesso di soggiorno; il Comitato veronese richiama, a sostegno del diniego dell'istanza di tesseramento, disposizioni emanate dalla FIGC, secondo le quali, nei confronti dei bambini maggiori di dodici anni inseriti in nuclei familiari stranieri di origine extracomunitaria, il tesseramento sarebbe possibile unicamente previa esibizione del permesso di soggiorno originale; considerato che: il diniego dell'ammissione al tesseramento per queste categorie di bambini rappresenta una misura fortemente discriminatoria nei loro confronti, dal momento che essi vengono in tal modo privati del diritto allo svago, al gioco ed alla partecipazione - in condizioni paritarie rispetto ai loro coetanei - ad attività sportive necessarie per lo sviluppo psico-fisico del bambino; a giudizio degli interroganti, la citata disposizione della FIGC appare in evidente contrasto con la normativa, di fonte legislativa e regolamentare, in materia di immigrazione, ed in particolare con le disposizioni emanate dal Ministero dell'interno, volte a precisare l'efficacia e la validità, anche ai fini amministrativi, della ricevuta relativa all'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, mediante la quale "lo straniero potrà contare sulla piena legittimità del soggiorno e continuerà a godere dei diritti ad esso connessi"; il diniego dell'ammissione al tesseramento per la FIGC nei confronti dei bambini inseriti in nuclei familiari stranieri di origine extracomunitaria viola, del resto, non soltanto la normativa vigente in materia di immigrazione, ma anche e soprattutto le norme costituzionali di cui agli artt. 30 e 31, che sanciscono come inviolabili i diritti dei bambini, in particolare all'educazione, allo sviluppo, alla formazione complessivamente intesa, in quanto comprensiva di ogni attività necessaria allo sviluppo psico-fisico del bambino; l'art. 24 della Carta di Nizza, di analogo contenuto; le norme di diritto internazionale pattizio in materia, ed in particolare la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, che sancisce espressamente il diritto al gioco come fondamentale per la formazione e l'armonico sviluppo del bambino, si chiede di sapere: se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno assumere ulteriori informazioni in ordine alla questione sopra esposta; quali provvedimenti, nell'ambito delle proprie specifiche competenze, intendano adottare, al fine di evitare che disposizioni illegittime, come quella della FIGC, si traducano in inammissibili violazioni dei diritti fondamentali dell'infanzia. (4-01190)
Atto Senato Risposta scritta pubblicata nel fascicolo n. 047 all'Interrogazione 4-01190
presentata da VALPIANA Risposta.
- Va ricordato che, in applicazione della Convenzione sui Diritti
del Fanciullo del 20 novembre 1989 fatta a New York e ratificata con la
legge del 27 maggio 1991 n. 176, che prevede espressamente il diritto
al gioco del fanciullo, è stata emanata, dal Comitato per i minori
stranieri istituito dall'articolo 33 del testo unico sull'immigrazione,
la Circolare del 20 febbraio 2003, in base alla quale, qualora una società
affiliata alla FIGC si trovi nella condizione di non poter tesserare un
minore straniero perché temporaneamente privo di un permesso di
soggiorno idoneo per il tesseramento o del certificato di residenza, può
richiedere il nulla osta al Comitato per i minori stranieri per il tesseramento
del minore, valido per tutto il periodo di attesa della concessione o del
rinnovo del permesso di soggiorno. A tal fine,
il Comitato deve acquisire: copia del certificato di famiglia del minore
o copia del decreto di nomina del tutore; copia del permesso di soggiorno
scaduto o in scadenza o copia del cedolino di richiesta di rilascio del
permesso di soggiorno; scheda autocertificativa debitamente compilata dalla
società presso la quale il minore ha richiesto l'iscrizione. Tale agevolazione
del tesseramento era prevista esclusivamente per i bambini da 6 a 12 anni. La conseguenza
è che, per le seconde generazioni, si verificavano spesso casi di
minori regolarmente presenti da molti anni sul territorio italiano che,
alla scadenza del permesso di soggiorno, se avevano compiuto 12 anni, dovevano
sospendere l'attività sportiva in attesa del rinnovo del permesso. Al fine di
evitare inique sperequazioni, il Governo, con il Documento programmatico
relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio
dello Stato per il triennio 2007-2009 si è impegnato ad estendere
tale meccanismo a tutti i minori, che vantano un analogo diritto al gioco
e alla pratica sportiva. Inoltre, la
«Direttiva sui diritti dello straniero nelle more del rinnovo del
permesso di soggiorno» del Ministero dell'Interno del 5 agosto
2006 consente «al cittadino straniero che ha chiesto il rinnovo del
permesso di soggiorno e che attende la definizione del relativo procedimento,
di continuare a permanere sul territorio nazionale con pienezza dei connessi
diritti o delle altre posizioni soggettive giuridicamente rilevanti, senza
soluzione di continuità, essendo sufficiente la documentazione rilasciata
dall'Ufficio, attestante l'avvenuta richiesta di rinnovo». La stessa
F.I.G.C., prendendo atto delle difficoltà operative determinate
dalle disposizioni di cui all'articolo 40, commi 11 e 11- bis delle
Norme Organizzative Interne della Federazione Italiana Giuoco Calcio -
in base alle quali ai fini del tesseramento dei calciatori dilettanti extracomunitari
è necessaria la presentazione del permesso di soggiorno valido per
un anno o comunque fino al termine della stagione sportiva di riferimento
- delibera annualmente una parziale deroga alla predetta disposizione
prevedendo che sia sufficiente presentare il permesso di soggiorno con
scadenza anche anteriore al termine della stagione sportiva in corso. Peraltro,
con il decreto legislativo dell'8 gennaio 2007, n. 3, emanato
in attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di
cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, la portata limitatrice
del richiamato articolo 40 si è notevolmente ridotta. Infine, da
quanto riferito dalla Prefettura di Verona - Ufficio territoriale
del Governo, il Comitato provinciale di Verona di C.O.N.I-F.I.G.C. ha fatto
presente di essersi sempre attenuto alle disposizioni emanate sia dal Settore
Giovanile Scolastico Nazionale che dal Comitato Regionale Veneto dello
stesso S.G.S.N. Al predetto Comitato consta infatti che non sia stato mai
richiesto l'originale del permesso di soggiorno, essendo sufficiente
la fotocopia di detto documento per il tesseramento di giovani di oltre
12 anni oltre agli altri documenti (stato di famiglia, frequenza scolastica).
Per i minori dai 6 ai 12 anni bastava il cedolino di ricevuta per completare
la documentazione da inviare al Comitato per i minori stranieri che, ultimata
la visione della pratica, se regolare, trasmetteva il nulla osta per procedere
al tesseramento dei minori in tale fascia d'età. A decorrere
dal 25 gennaio 2007, in base alle direttive emanate in tal senso dal settore
Giovanile Scolastico - sedi Nazionale e Regionale, l'anzidetto
comitato Provinciale F.I.G.C. osserva il principio che per tutti i giovani
extracomunitari il tesseramento si può effettuare anche con la sola
ricevuta (cedolino) di rinnovo del permesso di soggiorno, purché
sia stata presentata la documentazione agli uffici competenti, nel rispetto
dei termini consentiti. Il Sottosegretario di Stato per le politiche giovanili e
le attività sportive Lolli