Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02114/003 presentata da BURTONE GIOVANNI MARIO SALVINO (L' ULIVO) in data 30/01/2007
Atto Camera Ordine del Giorno 9/2114/3 presentato da GIOVANNI MARIO SALVINO BURTONE martedì 30 gennaio 2007 nella seduta n.100 La Camera, premesso che: l'articolo 2, comma 3, del provvedimento in esame reca disposizioni concernente benefici previdenziali a favore delle imprese avicole entrate in crisi a seguito dell'influenza aviaria e che l'articolo 3- bis, introdotto dalla Commissione nel corso dell'esame in sede referente prevede la concessione di agevolazioni fiscali a favore di soggetti danneggiati dall'alluvione in Piemonte nel 1994; la legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 1, comma 1011, ha disposto l'abbattimento al 50 per cento dei tributi e contributi dovuti dai soggetti destinatari dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2005, n. 3442; il tenore della norma non lascerebbe adito a dubbi di sorta in ordine alla sua effettiva portata, considerato che consente la definizione della posizione dei soggetti destinatari della predetta ordinanza entro il 30 giugno 2007, relativamente ad adempimenti e versamenti tramite la corresponsione dell'ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 50 per cento, ferme restando le vigenti modalità di rateizzazione; su disposizione dell'Agenzia delle entrate di Palermo, gli uffici finanziari interessati ritengono che la portata della normativa sia limitata ai soli contributi, cosicché non vengono disposti gli annullamenti delle cartelle esattoriali con i quali è stato richiesto il pagamento delle imposte, impegna il Governo ad adottare le opportune iniziative normative volte a far sì che: l'articolo 1, comma 1011, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applichi a tutti i tributi e contributi i cui versamenti ed adempimenti correlati sono stati sospesi dai soggetti destinatari dei provvedimenti di sospensione dei termini di cui all'articolo 4 del decreto-legge 3 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 novembre 2002 e all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 giugno 2005, n. 3442; la posizione tributaria e previdenziale dei soggetti precedentemente citati, per le rate scadute e non pagate alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sia consentita entro il 30 giugno 2007 utilizzando l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472; la regolarizzazione del residuo debito per tributi e contributi sia consentita
relativamente alle rate aventi scadenza successiva alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, attraverso il versamento dell'importo di ogni singola rata ridotto al 50 per cento ferme restando le vigente modalità di realizzazione. 9/2114/3. Burtone, Incostante.