Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02114/004 presentata da MARTINELLO LEONARDO (UDC (UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO)) in data 30/01/2007
Atto Camera Ordine del Giorno 9/2114/4 presentato da LEONARDO MARTINELLO martedì 30 gennaio 2007 nella seduta n.100 La Camera, premesso che: l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge in esame reca le seguenti disposizioni: per le aziende in crisi di cui al comma 3-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 1 o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni, il termine per effettuare il versamento della prima rata è stabilito entro il 16 gennaio 2007, senza aggravio di sanzioni ed interessi; il termine per il versamento della seconda, terza e quarta rata di cui all'articolo 2, comma 116, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è posticipato rispettivamente al 16 aprile 2007, 16 luglio 2007 e 16 ottobre 2007 ed al relativo onere, pari a 50.000 euro per l'anno 2007, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3- ter del decreto-legge 1 o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244; i versamenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione di cui all'articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge 1 o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni, sono effettuati in unica soluzione senza aggravio di sanzioni e di interessi entro il 16 gennaio 2007 ovvero in un massimo di quattro rate trimestrali di pari importo; la prima rata è versata entro il 16 gennaio 2007. Le rate successive alla prima sono maggiorate degli interessi legali a decorrere dal 17 gennaio 2007. I tributi e i contributi o premi di previdenza e/o assistenza sociale pagabili in forma dilazionata sono quelli sospesi del periodo intercorrente dalla data di emanazione del citato decreto-legge n. 202 del 2005 alla data del 31 ottobre 2006. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Gli adempimenti tributari diversi dai versamenti non eseguiti per effetto della sospensione di cui al predetto articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge n. 202 del 2005 sono effettuati entro il 31 gennaio 2007, impegna il Governo a verificare l'opportunità di adottare le iniziative, anche normative, al fine di uniformare le scadenze dei pagamenti dei contributi a quello dei tributi sospesi evitando, nel contempo, l'applicazione di sanzioni per i contribuenti che hanno provveduto ad attuare la sospensione dei pagamenti dalla data del 1 o ottobre 2005, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 202 del 2005. 9/2114/4. (Testo modificato nel corso della seduta) Martinello.