Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01225 presentata da EUFEMI MAURIZIO (UNIONE DEI DEMOCRATICICRISTIANI E DI CENTRO (UDC)) in data 31/01/2007
Atto Senato Interrogazione a risposta scritta 4-01225 presentata da MAURIZIO EUFEMI mercoledì 31 gennaio 2007 nella seduta n.097 EUFEMI - Al Presidente del Consiglio dei ministri - Premesso che: anche con riferimento al trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro privati, si è affermata una sorta di principio in forza del quale sarebbe sufficiente l'indicazione di informazioni generiche sui cosiddetti cartellini identificativi dei dipendenti, quali codici, il solo nome o il ruolo professionale svolto, per sé sole - si sostiene - in grado di essere d'ausilio all'utenza; la prescrizione sopra richiamata fa sì che in molti ambienti si rinunci all'identificazione in ragione del senso di confidenzialità che l'esposizione del solo nome comporta, confidenzialità non adatta per molti luoghi di lavoro, a cominciare da quelli pubblici; l'indicazione del solo nome non garantisce l'identificazione in molti settori, mentre il cartellino identificativo con nome e cognome non determina alcun aggravio di lavoro per il dipendente, né alcuna violazione del contratto di lavoro, si chiede di sapere: le valutazioni di competenza sulla possibilità di esporre cartellini con l'indicazione del solo nome; quali iniziative concrete di propria competenza si intendano assumere per un ulteriore approfondimento della questione, nell'interesse del buon funzionamento degli uffici, in particolare della pubblica amministrazione ovvero privati. (4-01225)
Atto Senato Risposta scritta pubblicata nel fascicolo n. 020 all'Interrogazione 4-01225
presentata da EUFEMI Risposta.
- Si fa riferimento all'interrogazione concernente l'indicazione
di dati personali sui cartellini identificativi di dipendenti pubblici
e privati. Al riguardo
si rappresenta, in via preliminare, che l'obbligo di dotare i dipendenti
pubblici e privati di cartellini identificativi riportanti dati ed informazioni
relative, tra l'altro, alle proprie generalità anagrafiche,
risponde ad una esigenza fondamentale di trasparenza e di ottimizzazione
dei rapporti tra operatori ed utenti dei servizi. Mediante una maggiore
responsabilizzazione del personale dipendente, è, infatti, possibile
perseguire una più efficace tutela dei diritti dei cittadini. Ciò
nonostante, a seguito di numerose richieste di parere avanzate da amministrazioni
pubbliche e private nonché di segnalazioni pervenute da singoli
dipendenti direttamente interessati all'utilizzo di cartellini identificativi,
l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali si
è pronunciata in merito alla conformità dell'esposizione
al pubblico dei suddetti cartellini con la normativa in materia di trattamento
di dati personali. In particolare,
larga parte del personale dipendente, sia pubblico che privato, ha lamentato
che l'esibizione al pubblico dei propri dati personali può
determinare improprie pressioni da parte di chi ne venga a conoscenza o,
comunque, può esporre il dipendente a tentativi di contatto, anche
per ragioni estranee all'attività lavorativa, con conseguente
rischio di violazione del suo diritto alla privacy . Da ultimo,
con deliberazione n. 53 del 23 novembre 2006, il Garante ha sottolineato
che il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice
in materia di protezione dei dati personali», nel dare attuazione
alla direttiva n. 95/46/CE, considera legittimo il trattamento dei dati
personali solo se esso si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà
fondamentali e della dignità delle persone fisiche. Ne consegue
che i dati trattati devono essere «pertinenti» e «non eccedenti»
rispetto alla finalità perseguita e che la loro diffusione, in quanto
idonea a trasmettere informazioni personali ad un numero indeterminato
di persone, è ammessa solo in attuazione delle specifiche condizioni
indicate dalla citata legge. Peraltro,
l'Autorità Garante ha evidenziato che la diffusione dei dati
personali riportati sui cartellini di identificazione può avvenire,
al di là del consenso espresso degli interessati, unicamente in
attuazione di un obbligo previsto da una legge, da un regolamento o dalla
normativa comunitaria. Per quel che
riguarda, in particolare, il rapporto di lavoro privato, il Garante ha
rilevato che l'obbligo, previsto dagli accordi sindacali aziendali,
di portare in modo visibile un cartellino personale identificativo è
giustificato da diverse finalità, relative, da un lato, ad esigenze
organizzative dell'azienda (controlli su entrate ed uscite, riconoscimento
da parte di colleghi o dirigenti, accessi ad aree riservate), dall'altro,
ai rapporti esterni con gli utenti o i clienti. In ordine a questo secondo
profilo, l' Authority ha evidenziato che l'indicazione
del nome, della qualifica professionale, di un numero o di una sigla identificativi,
nonché dell'immagine fotografica sono, di per sé, sufficienti
a consentire agli utenti o clienti l'esercizio dei loro diritti: ciò
in applicazione dei sopra richiamati principi di «pertinenza»
e di «non eccedenza». Ad analoghe
conclusioni il Garante giunge anche in riferimento al settore pubblico,
rispetto al quale sottolinea che l'adozione di cartellini identificativi
personali da parte dei dipendenti addetti ad attività implicanti
il rapporto diretto con il pubblico è prescritta da meri atti amministrativi
di natura organizzativa e di indirizzo. A tal proposito
si segnala, in particolare, la circolare del 5 agosto 1989 n. 36970 con
la quale il Dipartimento per la funzione pubblica ha sottolineato l'esigenza
di dotare tutti i dipendenti operanti presso strutture sia centrali che
periferiche di un cartellino di identificazione completo di fotografia,
riportante il nome e il cognome, la qualifica ed il servizio di pertinenza. Anche per
il lavoro pubblico, dunque, in assenza di precise disposizioni di legge
o di regolamento che prescrivano puntualmente il contenuto dei cartellini
identificativi, appare non giustificabile, ai sensi del sopra richiamato
Codice della privacy, che amministrazioni pubbliche o concessionari
di pubblici servizi impongano la diffusione di elementi identificativi
personali «non pertinenti» ed inutilmente «eccedenti»
rispetto alle finalità di responsabilizzare maggiormente il personale
e di fornire agli utenti una conoscenza sufficiente degli operatori con
cui entrano in rapporto. Ciò
premesso, è, comunque, intenzione del Governo valutare la possibilità
di intervenire sulla materia con una circolare organizzativa che, aggiornando
quanto già contemplato dalla sopra menzionata circolare del 5 agosto
1989, anche alla luce delle recenti determinazioni del Garante per la privacy, prescriva forme e modalità di utilizzo dei cartellini identificativi
del personale dipendente da pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei
principi affermati dalla normativa in tema di protezione dei dati personali. Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione Nicolais