Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01231 presentata da COSTA ROSARIO GIORGIO (FORZA ITALIA) in data 31/01/2007
Atto Senato Interrogazione a risposta scritta 4-01231 presentata da ROSARIO GIORGIO COSTA mercoledì 31 gennaio 2007 nella seduta n.098 COSTA - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle comunicazioni - Premesso che: ai dipendenti delle Poste italiane S.p.A. o per i loro familiari che sono afflitti da una patologia permanente rientrante nei benefici previsti dalla legge 104/1992 viene richiesta ogni anno copia conforme del verbale originale rilasciato dall'Azienda sanitaria locale; tale sistematico adempimento oltre ad essere ritenuto umiliante e vessatorio per i dipendenti, comporta anche l'aumento del carico di lavoro per gli uffici preposti al rilascio della documentazione con enorme spreco di tempo utile per il disbrigo delle competenze giornaliere, l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno, nell'ambito delle proprie competenze, intervenire con urgenza al fine di far cessare l'inutile dispendio di tempo e di risorse economiche per tutti i soggetti interessati anche attraverso il ricorso all'autocertificazione. (4-01231)
Atto Senato Risposta scritta pubblicata nel fascicolo n. 029 all'Interrogazione 4-01231
presentata da COSTA Risposta.
- Al riguardo, nel far presente che si risponde per incarico della
Presidenza del Consiglio dei ministri, si ritiene opportuno anzitutto premettere
che a seguito della trasformazione dell'ente Poste italiane in società,
il Governo non ha il potere di intervenire sulla gestione aziendale che
rientra nella competenza degli organi statutari della stessa società
la quale, interessata in merito all'applicazione della legge 104/1992
nei confronti dei propri dipendenti ha precisato quanto segue. La legge in
questione prevede il riconoscimento di alcuni benefici nei confronti dei
lavoratori (per se stessi o per prestare assistenza ai propri familiari)
in presenza di handicap connotato da gravità, situazione
che per assumere rilevanza ai fini della concessione dei citati benefici,
deve risultare dall'accertamento rilasciato da apposite Commissioni
mediche istituite presso le Aziende Sanitarie Locali (ASL) di appartenenza
dei disabili; tali giudizi possono avere natura definitiva o temporanea
e, in questo caso, prevedono una revisione a medio/lungo termine. Qualora la
Commissione preposta non si pronunci entro 90 giorni dalla presentazione
della domanda di accertamento dell' handicap formulata dall'interessato,
la condizione di handicap grave può essere accertata, in
via provvisoria, da un medico specialista nella patologia denunciata, in
servizio presso l'ASL di appartenenza dell'interessato. In tal
caso l'accertamento provvisorio ha valenza sostitutiva temporanea
e produce effetto fino all'emissione dell'accertamento da parte
della Commissione medica preposta. Ciò
chiarito, la medesima società Poste ha riferito che in presenza
di una domanda di riconoscimento dei benefici in parola, ai dipendenti
interessati viene richiesta la produzione delle certificazioni suddette
onde poter accertare la sussistenza dell' handicap grave. Successivamente,
decorso un anno dalla fruizione delle agevolazioni, la società chiede
ai dipendenti interessati di rinnovare la domanda, riproducendo la documentazione
necessaria ad attestare la permanenza dei requisiti suscettibili di variazioni,
senza pretendere il rilascio di una nuova certificazione sanitaria di accertamento
dell' handicap grave ove questo risulti definitivo. Stando a quanto
precisato da Poste italiane, pertanto, le sole certificazioni mediche delle
quali è richiesto il rinnovo sono quelle relative a giudizi della
commissione ASL soggette a revisione, nonché quelle in cui l'accertamento
dell' handicap in condizioni di gravità sia stato effettuato,
in via provvisoria, dal medico specialista della ASL di appartenenza del
disabile, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. L'art.
49 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, infatti, prevede
che i certificati sanitari «non possono essere sostituiti da altro
documento salvo diverse disposizioni della normativa del settore»
e, pertanto, gli accertamenti sanitari non possono formare oggetto di autocertificazione. A completamento
di informazione Poste italiane ha comunicato che, in tutti i casi di necessario
rinnovo della documentazione, il dipendente, nelle more della produzione
delle certificazioni richieste, continua comunque a fruire dei benefici
già in godimento. Il Ministro delle comunicazioni Gentiloni