Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01229 presentata da TURIGLIATTO FRANCO (RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA) in data 31/01/2007
Atto Senato Interrogazione a risposta scritta 4-01229 presentata da FRANCO TURIGLIATTO mercoledì 31 gennaio 2007 nella seduta n.098 TURIGLIATTO, ALFONZI - Ai Ministri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale - Risultando agli interroganti che: il lavoratore Romano Borrelli, operaio presso la Denso di Poirino (Torino), nella primavera del 2006, e per circa due mesi, fu sottoposto a pedinamenti e appostamenti da parte di un istituto investigativo privato, su commissione dell'azienda per la quale Borrelli lavora; i fatti sono emersi soltanto in sede di dibattimento processuale, quando l'azienda è stata costretta a produrre la documentazIone in suo possesso; la documentazione ha inequivocabilmente dimostrato che Romano Borrelli non ha mai usufruito illecitamente di permessi concessi per cure mediche, cosa di cui era invece accusato; la stessa documentazione ha, altresì, evidenziato che i pedinamenti si sono svolti anche quando il Borrellì godeva di regolari periodi di ferie e che degli stessi sono stati oggetto anche il padre e il fratello del lavoratore, a causa di presunto errore commesso dall'agenzia investigativa; l'operaio, noto per la sua attività sindacale e politica, ha ricevuto un grave danno morale a causa dell'esposizione alle ingiuste accuse, così come risulta vulnerata la sfera della riservatezza personale e familiare, si chiede di sapere: se queste pratiche, che invadono la vita personale, possano essere considerate compatibili con la democrazia e i legittimi diritti delle lavoratrici e dei lavoratori e/o dei cittadini; se, anche alla luce dalla giurisprudenza in materia, non risulti necessario un chiarimento circa: la teorica possibilità per il datore di lavoro dl investigare legittimamente su comportamenti esterni all'attività lavorativa del proprio dipendente; quali siano eventualmente i limiti di tale investigazione, e quali strumenti si intendano predisporre per evitarne il superamento; quale giudizio sì dia, in ogni caso, su tale tipologia di comportamento aziendale; quali misure si intendano perciò adottare sul terreno normativo e amministrativo in merito a tale ordine di problemi. (4-01229)
Atto Senato Risposta scritta pubblicata nel fascicolo n. 055 all'Interrogazione 4-01229
presentata da TURIGLIATTO Risposta.
- Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri. In relazione
all'interrogazione in oggetto, si fa presente, per quanto di competenza,
che la legge 20 maggio 1970, n. 300, cosiddetto «Statuto dei
lavoratori», vieta al datore di lavoro i seguenti comportamenti, all'interno
del luogo di lavoro: - l'utilizzo
di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità
di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori (art.
4); - lo
svolgimento di indagini sulle opinioni politiche, religiose o sindacali
o su fatti non rilevanti ai fini della capacità del lavoratore (art.
8); - l'impedimento
o la limitazione dell'esercizio della libertà e dell'attività
sindacale nonché del diritto di sciopero (art. 28). Alla luce di quanto sopra
si ritiene, pertanto, che il sistema sanzionatorio previsto dalla citata
legge 300/70, risulta idoneo a reprimere il fenomeno indicato nell'interrogazione. Per quanto
concerne l'ulteriore profilo posto all'attenzione, si fa presente
che, secondo parte della giurisprudenza (Cass. 3 aprile 2002, n. 4746),
in taluni casi l'impianto garantista della legge n. 300 del 1970
deve essere contemperato con l'esigenza del datare di lavoro di verificare
la corretta, diligente e fedele esecuzione della prestazione lavorativa. Infatti l'oggetto
del controllo è limitato alle eventuali violazioni del patrimonio
aziendale, oppure ai comportamenti illeciti del dipendente che possono
esporre il datore di lavoro a responsabilità penale (pret. Milano
11 dicembre 1991). Ciò
in vista della necessità di verificare l'esatto adempimento
contrattuale, al fine di preservare l'integrità del patrimonio
aziendale ovvero di constatare l'eventuale venir meno del vincolo
fiduciario. Resta inteso
che, al di fuori di tali ipotesi, l'uso di controlli, anche attraverso
investigatori privati, risulta vietato. Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza
sociale Rinaldi