Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01232 presentata da MORSELLI STEFANO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 31/01/2007
Atto Senato Interrogazione a risposta scritta 4-01232 presentata da STEFANO MORSELLI mercoledì 31 gennaio 2007 nella seduta n.098 MORSELLI - Ai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze - Premesso che: l'art. 100 del Testo Unico Imposte sui Redditi (decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), in tema di oneri di utilità sociale, alla lett. O) prevede - per soggetti titolari di reddito di impresa - la deducibilità delle "erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute, per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel settore della sanità autorizzate dal Ministro della Salute con apposito decreto che individua annualmente, sulla base di criteri che saranno definiti sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali. Il predetto decreto determina altresì, fino a concorrenza delle somme allo scopo indicate, l'ammontare delle erogazioni deducibili per ciascun soggetto erogatore, nonché definisce gli obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari. Il Ministero della Salute vigila sull'impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, all'Agenzia delle entrate, l'elenco dei soggetti erogatori e l'ammontare delle erogazioni liberali deducibili da essi effettuate"; l'art. 1, comma 353, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, (Finanziaria 2006) stabilisce che "Sono integralmente deducibili dal reddito del soggetto erogante i fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità, dalle società e dagli altri soggetti passivi dell'imposta sul reddito della società (IRES) in favore di università, fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, delle fondazioni e delle associazioni regolarmente riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000 n. 361, aventi per oggetto statuario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ivi compresi l'ISS e l'ISPESL."; che a titolo di esempio si cita il caso esplicito di un consorzio provinciale per lo sviluppo dei programmi di un'area metropolitana che ogni anno decide di finanziare un ente di ricerca scientifica del proprio ambito territoriale; nel caso menzionato, destinatario della norma sarebbe o una fondazione di ricerca scientifica o una Unità Sanitaria Locale per lo svolgimento di un programma di ricerca scientifica (sulle cellule staminali) da svolgersi in Joint-venture con una fondazione di ricerca scientifica; in relazione a quanto suesposto, nel mese di novembre u.s. lo scrivente ha inoltrato alcuni quesiti al Ministero della salute; nella risposta pervenuta in data 20 novembre 2006, si legge testualmente: « ...In merito alle due disposizioni tuttora vigenti: la prima è relativa all'articolo 100, comma 2, lettera o) del Testo unico delle imposte sul reddito, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, successivamente modificato da ultimo dal decreto legislativo 12 dicembre 2003 n. 344 (all.1); la seconda riproduce l'articolo 1, comma 353, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) (all.2); entrambe le norme citate fanno riferimento alla deducibilità dal reddito ai fini impositivi, la prima , delle erogazioni liberali a favore dello Stato e di altri enti impegnati nella realizzazione della ricerca scientifica nel settore sanitario individuati con decreto del Ministro della salute; la seconda , dei fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca in favore di enti aventi per oggetto statutario la ricerca scientifica, individuati con decreto del Presidente del Consiglio.»; al di là della formale cortesia si evidenzia il contenuto generico ed evasivo di detta risposta, l'interrogante chiede di conoscere: lo stato di attuazione delle disposizioni di cui in premessa; relativamente alla situazione specifica menzionata, se, in una situazione di costante deficit della spesa destinata alla ricerca scientifica rispetto agli altri paesi industrializzati, non si ritenga di incentivare il più possibile l'afflusso di capitali dai privati, invece di deprimerlo attraverso la mancata attuazione della decretazione applicativa. (4-01232)