Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02400 presentata da BELLOTTI LUCA (ALLEANZA NAZIONALE) in data 31/01/2007
Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-02400 presentata da LUCA BELLOTTI mercoledì 31 gennaio 2007 nella seduta n.101 BELLOTTI. - Al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che: il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, meglio noto come Codice del Consumo, sancisce all'articolo 2 il riconoscimento di alcuni diritti fondamentali tra i quali la correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi nonché ad una adeguata informazione e corretta pubblicità; da quanto si evince dall'articolo apparso su «Il resto del Carlino» di giovedì 4 gennaio 2007, «Consumatori all'attacco», si sarebbe perpetrata una vera e propria truffa a danno di consumatori-utenti del servizio di telefonia Telecom Italia, attraverso ingiustificati addebiti in bolletta per servizi mai richiesti e per chiamate mai effettuate verso numeri a pagamento o satellitari internazionali; la suddetta società, nonostante la segnalazione da parte degli utenti-consumatori dell'addebito di servizi mai utilizzati, né richiesti, aveva comunque inviato il sollecito per il pagamento dei c.d. servizi deregolamentati; a seguito delle migliaia di reclami e denunce presentate da consumatori-utenti truffati, la Lega Consumatori, nonché altre associazioni di consumatori, hanno denunciato l'accaduto; la questione è stata affrontata anche nella trasmissione televisiva «Mi manda Rai Tre» del 10 novembre 2006 e, in tale sede, i dirigenti Telecom avrebbero dichiarato che, per gli utenti-consumatori truffati sarebbe stato sufficiente lo scorporo ed il pagamento del canone e del traffico effettivo, ma, sulla base della denuncia fatta dalla Lega Consumatori nell'articolo succitato, la Telecom Italia, decorso qualche mese, avrebbe inviato agli utenti truffati il sollecito per il pagamento dei servizi deregolamentati; da quanto emerge dall'articolo apparso su «Il resto del Carlino» di giovedì 4 gennaio 2007, «Consumatori all'attacco», si tratterebbe di un fenomeno preoccupante poiché non riguarderebbe la sola provincia di Rovigo ma tutto il territorio nazionale e interesserebbe migliaia (se non milioni) di utenti; secondo alcune associazioni a tutela dei consumatori, gli operatori, sfruttando il principio del silenzio assenso, opererebbero una vera e propria truffa a danno dei consumatori-utenti che si vedrebbero recapitare bollette faraoniche; si tratterebbe peraltro di un meccanismo ingannevole basato su connessioni a pagamento che si attivano automaticamente, senza che l'utente ne faccia richiesta, mentre si sta «navigando» su Internet; la pratica fraudolenta, secondo l'articolo apparso su «Il resto del Carlino» di giovedì 4 gennaio 2007, «Consumatori all'attacco», parrebbe rappresentare il 15 per cento del business di Telecom Italia ed, inoltre, sarebbe incentivata anche dal fatto che coloro che lavorano nei call center e nei contact center sarebbero pagati a cottimo; nella trasmissione «Mi manda Rai Tre» del 10 novembre 2006, sono intervenuti anche il segretario generale del Ministero delle telecomunicazioni e il direttore dei contenuti audiovisivi e multimediali dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni i quali avrebbero dichiarato l'intenzione delle istituzioni da loro rappresentate di aggiornare la normativa in materia di telefonate a sovrapprezzo e di intervenire per offrire ai consumatori maggiori strumenti di difesa, ma, da quanto emerge dall'articolo succitato non ci sarebbero riscontri a riguardo; da quanto emerso dall'articolo apparso su «Il resto del Carlino» di giovedì 4 gennaio 2007, «Consumatori all'attacco», la Telecom Italia, con la propria condotta avrebbe notevolmente pregiudicato alcuni dei diritti fondamentali riconosciuti nell'articolo 2 del Codice del Consumo; la tutela giuridica contro questi addebiti illegittimi, peraltro ripetuti, come risulta da precedenti interrogazioni presentate dal sottoscritto interrogante, è di fatto difficile da ottenere, inoltre, in quanto si scontrerebbe con la necessità del tentativo di conciliazione come previsto dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM n. 182/02/CONS - regolamento concernente la regolazione delle controversie insorte tra organismi di telecomunicazioni ed utenti), che impedirebbe di adire direttamente al giudice di pace per la restituzione delle somme indebitamente corrisposte agli operatori telefonici -: se sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali misure e iniziative di propria competenza ritenga di poter attuare per arginare e risolvere efficacemente la problematica in questione, per garantire, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del Codice del Consumo, decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, «il diritto alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi», ferme restando le competenze in materia dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni; se non ritenga necessario, per le misure di propria competenza, di assumere iniziative per agevolare un aggiornamento della normativa in materia di telefonate a sovrapprezzo.(4-02400)