Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
RISOLUZIONE IN ASSEMBLEA 6/00015 presentata da TURCO MAURIZIO (LA ROSA NEL PUGNO) in data 31/01/2007
Atto Camera Risoluzione in Assemblea 6-00015 presentata da MAURIZIO TURCO mercoledì 31 gennaio 2007 nella seduta n.101 La Camera, premesso che: l'articolo 2 della Costituzione prevede che «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.»; l'articolo 3 della Costituzione prevede che «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.»; l'articolo 7 della Costituzione tra l'altro prevede che «Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani». E quindi i loro rapporti non possono prescindere dal reciproco rispetto; premesso altresì che a più riprese il Segretario generale della Conferenza episcopale italiana, Mons. Betori è intervenuto nel merito del dibattito in corso non solo esponendo le legittime convinzioni della Chiesa cattolica ma entrando nel merito di scelte che competono esclusivamente alle istituzioni della Repubblica italiana; impegna il Governo a rimuovere tutti gli ostacoli discriminatori fondati sul sesso previsti dalle leggi vigenti, sia nei confronti del singolo cittadino che delle formazioni sociali ove svolge la sua personalità, a cominciare dal diritto di famiglia fondata sul matrimonio ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, così come già previsto dall'articolo 29 della Costituzione; a invitare le autorità ecclesiastiche a rispettare l'indipendenza e la sovranità della Repubblica italiana evitando di intervenire nel merito di decisioni che spettano solo ed unicamente alle competenti istituzioni della Repubblica, avendo le stesse autorità piena libertà di invitare i propri fedeli a non usufruire di facoltà previste dalle leggi della Repubblica e, per quanto concerne obblighi di legge che prevedano l'obiezione di coscienza, di invitare i propri fedeli ad usufruirne. (6-00015) «Turco, Villetti».