Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02427 presentata da FALLICA GIUSEPPE (FORZA ITALIA) in data 01/02/2007
Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-02427 presentata da GIUSEPPE FALLICA giovedì 1 febbraio 2007 nella seduta n.102 FALLICA. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che: l'aumento dei prezzi di carburante alla pompa ed in particolare del gasolio per autotrazione sta danneggiando fortemente la nostra economia e penalizzando i cittadini con particolare riferimento a quelli a reddito fisso; la recente accusa dell'antitrust, a nove compagnie petrolifere, di aver posto in essere meccanismi collusivi tesi a mantenere alti i prezzi e a trasferire il maggior margine lordo dalla benzina al gasolio non è priva di fondamento in particolare riguardo alla seconda affermazione, ma questa censura non può far passare in seconda linea l'altissimo livello delle accise, che contribuisce in misura preponderante a collocare il prezzo italiano dei carburanti tra i più alti d'Europa -:. se non si ritenga assolutamente indispensabile assumere iniziative per ridimensionare il peso delle accise sui carburanti per autotrazione che hanno raggiunto livelli insostenibili e penalizzanti per l'intera economia e se non si ritenga altresì necessario ed urgente richiamare le compagnie petrolifere ad una politica dei prezzi (industriali) di benzina e gasolio più in linea con il mercato europeo dove sono in media sensibilmente inferiori a quelli praticati in Italia. (4-02427)
Atto Camera Risposta scritta pubblicata sabato 5 gennaio 2008 nell'allegato B della seduta n. 263 All'Interrogazione 4-02427
presentata da FALLICA Risposta. - Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante chiede: «se non si ritenga assolutamente indispensabile assumere iniziative per ridimensionare il peso delle accise sui carburanti per autotrazione, che hanno raggiunto livelli insostenibili e penalizzanti per l'intera economia, e se non si ritenga altresì necessario ed urgente richiamare le compagnie petrolifere ad una politica dei prezzi (industriali) di benzina e gasolio più in linea con il mercato europeo dove sono in media sensibilmente inferiori a quelli praticati in Italia». Per quanto di competenza di questo dicastero, si fa presente che la tematica relativa ai prezzi dei carburanti risulta essere articolata. Se, infatti, è vero da un lato che la componente tributaria, costituita da accisa e Iva, nonché per la benzina anche dall'imposta regionale, ove istituita, concorre alla formazione del prezzo insieme al costo industriale, dall'altro occorre tener conto che il prezzo dei carburanti non è più, come in passato, un prezzo amministrato, bensì è autonomamente determinato dalle compagnie petrolifere. Ne deriva, pertanto, che la «leva fiscale» non costituisce uno strumento sicuro per determinare la riduzione del prezzo di vendita dei carburanti, infatti, una diminuzione dell'accisa non comporta una automatica riduzione del prezzo, così come un aumento dell'accisa non comporta un incremento del prezzo finale di vendita di pari valore. Vero è, comunque, che l'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, determinando un incremento del costo dei prodotti petroliferi, causa una crescita della base imponibile dell'Iva e, quindi, un aumento delle relative entrate fiscali, che, in caso di adozione di un provvedimento di riduzione dell'accisa, subirebbero una sicura riduzione. Per completezza di trattazione, è opportuno rappresentare che le aliquote di accisa nazionali sulla benzina e sul gasolio sono conformi alle disposizioni in materia di livelli minimi di imposizione comunitari contenute nella direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003. Come indicato nel considerando (5) alla citata direttiva, la scelta comunitaria di stabilire livelli minimi di imposizione per la maggior parte dei prodotti energetici - compresi l'elettricità, il gas naturale ed il carbone - è motivata dalla convinzione che la fissazione di aliquote minime appropriate possa consentire di ridurre le attuali differenze esistenti tra i livelli nazionali di tassazione degli Stati membri. Ai sensi del considerando (8) della medesima direttiva, il Consiglio deve esaminare periodicamente le esenzioni e le riduzioni di aliquota, nonché i livelli minimi di tassazione, tenendo in considerazione il buon funzionamento del mercato interno, il valore reale dei livelli minimi di tassazione, la competitività delle imprese comunitarie nel contesto internazionale ed i più ampi obiettivi del trattato. Infine, il considerando (6) della direttiva 2003/96/CE rammenta che le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione di altre politiche comunitarie. Per quanto, invece, concerne il livello di tassazione applicato negli altri Stati membri su benzina e gasolio per autotrazione, il Dipartimento per le politiche fiscali ha evidenziato che, in base ai dati contenuti nel documento della Commissione Europea Excise Duty Tabies - Part II Energy products and Electricity, al 1 o luglio 2006, l'aliquota di accisa in vigore in Italia sulla benzina senza piombo (564 euro/1.000 litri) risultava inferiore alle analoghe aliquote applicate in Finlandia (587,60 euro/1.000 litri), Belgio (592,1877 o 607,0613 euro/1.000 litri, a seconda del numero di ottani e del contenuto di zolfo), Francia (589,20 o 639,60 euro/1.000 litri, a seconda del numero di ottani), Germania (654,50 o 669,80 euro/1.000 litri, a seconda del contenuto di zolfo), Olanda (668,10 euro/1.000 litri) e Gran Bretagna (681,67 o 738,09 euro/1.000 litri a seconda del contenuto di zolfo) e di poco superiore a quella applicata in Portogallo (557,95 euro/1.000 litri). Quanto all'aliquota di accisa sul gasolio impiegato come carburante, in base al medesimo documento, il livello di imposizione applicato in Italia al 1 o luglio 2006 era inferiore all'analoga aliquota vigente in Francia (416,90 euro/1.000 litri), Germania (470,40 o 485,70 euro/1.000 litri a seconda del contenuto di zolfo), Svezia (per le classi 2 e 3, gravate, rispettivamente, da un'aliquota di accisa pari a 419,93 euro/1.000 litri e a 454,63 euro/1.000 litri) e Gran Bretagna (782,35 o 692,65 euro/1.000 litri a seconda del contenuto di zolfo). Il Viceministro dell'economia e delle finanze: Vincenzo Visco.