Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02420 presentata da MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA (FORZA ITALIA) in data 01/02/2007
Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-02420 presentata da GIUSEPPE FRANCESCO MARIA MARINELLO giovedì 1 febbraio 2007 nella seduta n.102 MARINELLO, ROMELE, IANNARILLI e LICASTRO SCARDINO. - Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, al Ministro per le politiche europee. - Per sapere - premesso che: l'applicazione del Regolamento (Ce) n. 2080/2005 del 19 dicembre 2005, recante «modalità di applicazione del regolamento (Ce) n. 865/2004 del Consiglio per quanto riguarda le organizzazioni di operatori del settore oleicolo, i loro programmi di attività e il relativo finanziamento», che ha trovato concreta attuazione con il decreto ministeriale del 30 gennaio 2006, n. 31, assume una particolare rilevanza per quanto riguarda il riconoscimento dell'IVA, ponendo un serio problema nell'ambito delle spese ammissibili al finanziamento, rispetto alla quale (in coerenza con la normativa vigente in materia), si evidenzia la non possibilità da parte dell'amministrazione di riconoscere alcun importo a titolo di IVA, in fase di erogazione del contributo in questione; infatti l'impostazione prevista dai Regolamenti (Ce) n. 1145/03 (allegato 1) e n. 16/03 (allegato 2), in base ai quali gli esborsi a titolo IVA, costituiscono una spesa ammissibile se definitivamente sostenuti dal beneficiario finale, sono specificatamente riferiti rispettivamente: al cofinanziamento dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione; pertanto essi non sono direttamente applicabili al Fondo europeo agricolo di garanzia-FEOAGA, nel cui ambito di applicazione gli importi a titolo di IVA non sono ammissibili al finanziamento in questione, anche se definitivamente sostenuti dal beneficiario finale e indipendentemente dalla tipologia di cofinanziamento (comunitario, nazionale, privato); in tal senso si è espressa infatti fin dal 1998, la Commissione europea che ha spiegato come non siano applicabili al FEOAGA, i principi di ammissibilità al finanziamento delle spese a titolo di IVA da parte dei Fondi strutturali; tale orientamento è stato ribadito inoltre, in occasione dell'applicazione del Regolamento (Ce) n. 1334/02, riguardante la prima fase di attuazione dei programmi in oggetto, nell'ambito della quale i servizi comunitari hanno riscontrato una richiesta di parere formulata al riguardo dalle autorità greche; dalle considerazioni suesposte emerge come la problematica in oggetto risulta di assoluta rilevanza, anche perché potrebbe compromettere l'impiego finanziario e determinare conseguentemente, l'escussione della prevista garanzia fideiussoria a carico delle organizzazioni e la perdita per l'Italia delle relative risorse; tenuto conto inoltre che l'Italia è tra le pochissime realtà che utilizza i finanziamenti derivanti dai Regolamenti predetti, le conseguenze che ne potrebbero derivare sono di un danno rilevante; considerando fra l'altro, la rilevanza strategica che la questione assume nella prospettiva di sviluppo degli interventi di qualità e di promozione previsto dalla nuova politica agricola comune (PAC) e dalla nuova organizzazione comune di mercato (OCM) dell'olio di oliva, risulta pertanto necessario individuare una soluzione legislativa -: se non ritenga opportuno adottare, attraverso un apposito provvedimento normativo, un regime di esenzione dall'IVA per le transazioni finanziarie connesse alla realizzazione di progetti cofinanziati dalla Comunità europea, attraverso il FEOAGA, così da eliminare limitatamente a tale fattispecie, le distorsioni generate dal cuneo fiscale; se non ritenga altresì opportuno intervenire in sede comunitaria, affinché ai fini dell'ammissibilità degli importi spesi a titolo di IVA, sia applicabile anche per il FEOAGA, l'impostazione prevista dai predetti Regolamenti (Ce) n. 1145/03 e n. 16/03; se non ritenga infine opportuno impegnarsi per far recepire nei Regolamenti di attuazione dalla nuova PAC e della nuova OCM, dell'olio d'oliva, la disposizione prevista dal Regolamento (Ce) del 10 marzo 2004 n. 448/2004, in particolare: Norma n. 7 IVA e altre imposte e tasse». (4-02420)