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Documenti ed Atti

XV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02450 presentata da PEDICA STEFANO (ITALIA DEI VALORI) in data 05/02/2007

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-02450 presentata da STEFANO PEDICA lunedì 5 febbraio 2007 nella seduta n.103 PEDICA. - Al Ministro della salute, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che: in data 2 gennaio 2007, il Signor Ennio Valetti, dipendente della ASL di Brescia, al rientro dal congedo ordinario ha trovato una nota nr. 0173282, a firma del direttore distrettuale, nella quale gli veniva comunicata la variazione dell'assegnazione provvisoria senza peraltro illustrare le motivazioni di una tale decisione; il signor Valetti ha ricevuto spesso note ufficiali e ufficiose ed ha subito frequenti trasferimenti; sembra che ciò sia avvenuto a causa delle denunce fatte dallo stesso Valetti contro il malfunzionamento dell'amministrazione, in particolare in occasione del trasferimento dell'Ufficio scelta revoca del medico, presso il quale presta servizio, che sarebbe stato caratterizzato da abusi che avrebbero provocato l'ennesima interruzione di pubblico servizio e conseguentemente anche uno spreco di denaro pubblico; anche in seguito ad una aggressione da parte di un cittadino extracomunitario il signor Valetti, pur avendo vinto il processo penale, ha subito un trasferimento; a causa delle azioni punitive nei suoi confronti, il Valetti è stato sottoposto ad una condizione di rapporto lavorativo estremamente difficile che può configurarsi come un vero e proprio mobbing , come tra l'altro emerge anche dalle diverse denunce da lui stesso fatte e tutte riconducibili a questa fattispecie; rispondendo alla nota del direttore distrettuale, il signor Valetti ha manifestato la ferma intenzione di non accettare il trasferimento punitivo per non perdere nuovamente la professionalità acquisita nel corso degli anni in un lavoro che svolge con passione -: se il Ministro non ritenga di dover attivare i suoi poteri ispettivi per verificare la situazione descritta in premessa al fine di far cessare i comportamenti lesivi della personalità e della professionalità del dottor Valetti da parte dell'Autorità della ASL di competenza; quali iniziative intenda mettere in atto affinché si ristabilisca un riconoscimento dei diritti fondamentali della persona e il dottor Valetti possa espletare la propria mansione senza subire ulteriori arbitrii.(4-02450)

Atto Camera Risposta scritta pubblicata venerdì 26 ottobre 2007 nell'allegato B della seduta n. 232 All'Interrogazione 4-02450
presentata da PEDICA Risposta. - Si risponde all'interrogazione parlamentare in esame sulla base delle notizie fornite dalla Direzione generale della azienda sanitaria locale di Brescia. Con lettera del 26 dicembre 2006, il Dirigente responsabile del Distretto socio sanitario n. 1 ha destinato il signor Valetti all'espletamento di nuove attività in conseguenza del trasferimento di un dipendente ad altro Ente. Il signor Valetti è stato incaricato di svolgere mansioni equivalenti, per contenuti e professionalità, a quelle precedentemente effettuate, proprie della qualifica professionale in possesso, pur se diverse per contenuti. Attualmente il suddetto dipendente è inserito nell'ufficio che si occupa di tutte le procedure relative alle richieste di visite fiscali per malattia dei lavoratori, che pervengono dalle aziende o da altri enti datori di lavoro. Ad avviso della Direzione generale, non appare che si possano riscontrare «intenti punitivi» nei confronti del dipendente, poiché si tratta di mansioni più complesse ed articolate, meno ripetitive delle precedenti, con possibilità di contatti con l'utenza e con soggetti esterni. Inoltre, il nuovo incarico non è espressione di un trasferimento, poiché il signor Valletti dal 27 giugno 2005 continua a lavorare presso la stessa unità operativa (il Distretto socio sanitario n. 1). Peraltro, l'azienda sanitaria locale ha precisato che rientra nei normali poteri di organizzazione che fanno capo al Direttore del Distretto la redistribuzione delle competenze e la razionalizzazione delle attività, soprattutto quando occorre fronteggiare l'esigenza di assicurare la continuità dei servizi in conseguenza del venir meno di un'unità di personale. In merito alle presunte attività persecutorie e alle vessazioni, è stato sottolineato che il signor Valetti è perfettamente inserito in un ambito lavorativo insieme ad altri colleghi, in un ufficio assolutamente dignitoso, ubicato in una struttura recentemente ristrutturata; inoltre, da parte del Dirigente responsabile del Distretto non sono mai stati assunti comportamenti ostili o persecutori nei suoi confronti e non ne sono stati osservati analoghi da parte dei colleghi. In relazione alle denunce che il signor Valetti afferma di aver effettuato a seguito di presunte irregolarità o disfunzioni nell'amministrazione del Distretto, denunce che avrebbero dato origine nei suoi confronti ad attività persecutorie, l'azienda sanitaria locale ha osservato che tali denunce potrebbero segnalare un atteggiamento conflittuale, che si esplicita in affermazioni non rispettose dell'attività lavorativa svolta dai suoi colleghi d'ufficio. Inoltre, alla Direzione sono pervenute diverse lamentele da parte dell'utenza, circa l'attività espletata dal signor Valetti, le quali denotano un comportamento non sempre comprensivo delle esigenze dei cittadini, specie se appartenenti a categorie «in difficoltà» (anziani, extracomunitari). Relativamente al fenomeno «mobbing» al quale fa riferimento l'atto parlamentare, il competente Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha inteso precisarne l'ambito. Il termine mobbing individua un fenomeno sociale consistente nell'aggressione sistematica posta in essere nei confronti del lavoratore dal datore di lavoro (o da un suo preposto) o da un superiore gerarchico, o anche da colleghi e compagni di lavoro, con chiari intenti discriminatori, mirati a emarginarlo progressivamente nell'ambiente di lavoro, per ragioni di concorrenza, gelosia, invidia. Sia la dottrina che la giurisprudenza lavoristica hanno affermato che i principali elementi caratterizzanti dell'illiceità di tale condotta consistono nella ripetitività e/o reiterazione delle azioni di mobbing, ovvero nell'illecita finalità di discriminare, emarginare o arrecare altrimenti pregiudizio al dipendente - vittima. Va segnalato inoltre come la Suprema Corte abbia sinora qualificato il mobbing, al più, come illecito contrattuale, dal quale origina il diritto del lavoratore al risarcimento del danno in presenza dei requisiti di legge ed, in particolare, della prova del nesso di causalità tra il comportamento, doloso o colposo, del datore e il pregiudizio che ne è derivato per il lavoratore. Pertanto, allo stato, la norma di riferimento per individuare la responsabilità del datore di lavoro è l'articolo 2087 c.c., («Tutela delle condizioni di lavoro»), il quale, in materia, deve essere interpretato alla luce degli articoli 32 (diritto alla salute) e 41, 2 o comma (libertà di iniziativa economica privata) della Costituzione. La giurisprudenza che si sta formando in materia - assai diversificata nelle sue espressioni - riconduce al mobbing sia fattispecie, già tipizzate e sanzionate penalmente o civilmente, sia comportamenti atipici, censurabili più sotto il profilo relazionale, che per la loro contrarietà a regole giuridiche. In dottrina, è assai discussa la natura contrattuale o extra-contrattuale della responsabilità per mobbing, specie con riferimento alle fattispecie di angherie operate dai dipendenti all'insaputa del datore di lavoro, delle quali, secondo una parte della dottrina e della giurisprudenza di merito, l'imprenditore dovrebbe comunque rispondere. Pertanto, appare chiaro come la materia risenta della difficoltà di individuare gli stessi elementi costitutivi del fenomeno e, quindi, di conoscerne significato ed implicazioni di tipo risarcitorio, ancor prima che di carattere penale. Il suddetto Ministero ha sottolineato come la giurisprudenza prevalente consideri come possibili elementi costitutivi del mobbing (sempre in combinato disposto con altri elementi costitutivi della strategia vessatoria, la cui sussistenza va sempre verificata in concreto), la comminazione immotivata e reiterata di sanzioni disciplinari (Pret. Milano, 14 dicembre 1995), il demansionamento (Cass., 14 novembre 2001, n. 14189) e il trasferimento illegittimo, specie se accompagnato da vessazioni morali e dalla assegnazione del lavoratore a mansioni di contenuto professionale inferiore rispetto a quelle svolte in precedenza (Trib. Forlì, 15 marzo 2001). Il Sottosegretario di Stato per la salute: Gian Paolo Patta.



 
Cronologia
venerdì 2 febbraio
  • Politica, cultura e società
    In occasione della partita di calcio Catania-Palermo, scoppia una guerriglia tra le tifoserie in cui perde la vita l'ispettore di Polizia Filippo Raciti. Il giorno successivo viene sospeso il campionato di calcio.

giovedì 8 febbraio
  • Parlamento e istituzioni
    Il Governo emana il decreto-legge 8 febbraio 2007, n.8 recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche. Il decreto sarà convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2007, n. 41.