Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/00662 presentata da LEO MAURIZIO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 06/02/2007
Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-00662 presentata da MAURIZIO LEO martedì 6 febbraio 2007 nella seduta n.104 LEO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che: la legge n. 296 del 2006, legge finanziaria per il 2007, ha disposto, al comma 266 dell'articolo 1, una modifica all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, il quale ora prevede che, al fini Irap, « a) sono ammessi in deduzione: ... 2) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e) , esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazioni e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un importo pari a 5.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta; ... 4) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e) , esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazioni e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, i contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato»; la predetta legge n. 296 del 2006 dispone, relativamente all'entrata in vigore delle predette agevolazioni (cosiddetta riduzione del «cuneo fiscale»), che «le deduzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) , numeri 2) e 4) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come da ultimo modificato dal comma 266, spettano, subordinatamente all'autorizzazione delle competenti autorità europee, a decorrere dal mese di febbraio 2007 nella misura del 50 per cento e per il loro intero ammontare a decorrere dal successivo mese di luglio, con conseguente ragguaglio ad anno di quella prevista dal citato numero 2)»; la Finanziaria 2007 prevede inoltre, all'articolo 1 comma 269, che «nella determinazione dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo d'imposta in corso al 1 o febbraio 2007, può assumersi, come imposta del periodo precedente, la minore imposta che si sarebbe determinata applicando in tale periodo le disposizioni dei commi 266, 267 e 268»; la disciplina concernente il divieto di aiuti di Stato alle imprese è contenuta essenzialmente negli articoli 87 e 88 del Trattato CEE del 25 maggio 1957; il Regolamento (CE) n. 659/1999 del 22 marzo 1999, recante le modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE dispone, all'articolo 2, che «qualsiasi progetto di concessione di un nuovo aiuto deve essere notificato tempestivamente alla Commissione dallo Stato membro interessato»; il predetto Regolamento (CE) n. 659/1999 del 22 marzo 1999 dispone altresì, all'articolo 7, che «la Commissione si adopera per adottare una decisione entro 18 mesi dall'avvio della procedura» e che «questo termine può essere prorogato di comune accordo tra la Commissione e lo Stato membro interessato» -: se la notifica di cui all'articolo 2 del citato Regolamento (CE) n. 659/1999 sia stata effettuata, in quanto la predetta agevolazione di cui all'articolo 1, comma 266 della legge Finanziaria 2007 si rende fruibile a decorrere dal mese di febbraio 2007 (sebbene parzialmente) solo «subordinatamente all'autorizzazione delle competenti autorità europee»: tale precisazione appare quantomai necessaria, in considerazione del fatto che, ai sensi dell'articolo 7 del citato Regolamento (CE), la Commissione può impiegare fino a 18 mesi per autorizzare formalmente la fruizione dell'aiuto di Stato, determinando la paradossale conseguenza (se l'autorizzazione non fosse stata ancora notificata e se la Commissione si pronunciasse tra 18 mesi) che la stessa sarebbe concessa non prima del mese di luglio-agosto 2008, e non potrebbe essere utilizzata per tutto il 2007 dai contribuenti, i quali, in tal caso, non potrebbero tenere conto della riduzione del «cuneo fiscale» né in sede di versamento dell'acconto né in sede di versamento del saldo. (5-00662)