Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01265 presentata da GIAMBRONE FABIO (MISTO - ITALIA DEI VALORI) in data 06/02/2007
Atto Senato Interrogazione a risposta scritta 4-01265 presentata da FABIO GIAMBRONE martedì 6 febbraio 2007 nella seduta n.102 GIAMBRONE - Al Ministro della pubblica istruzione - Premesso che: per ottenere l'inquadramento in aree specifiche come assistente tecnico è necessario, come specificato dalle norme vigenti e dal Contratto nazionale di lavoro, il diploma di qualifica statale conseguito con tre anni di studio presso gli istituti statali, o il diploma di maturità corrispondente alle aree specifiche, o il diploma di scuola media integrato con specifico attestato di qualifica regionale con il piano di studi equivalente per durata e contenuti all'area d'indirizzo del diploma di qualifica statale; il decreto prot. n. 13068 del 9 ottobre 2006 dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Palermo, in esecuzione della sentenza n. 2110/04 del Tribunale di Palermo, ha riconosciuto al personale transitato dagli enti locali - Comune di Palermo - nello Stato - Scuola - l'inquadramento nel livello B2 Contratto nazionale di lavoro con il profilo di assistente tecnico, per le sole Aree AR20 e AR02 anche a persone in possesso di sola licenza elementare, prevedendo per le stesse la frequenza di un corso di formazione di appena 300 ore gestito dall'amministrazione scolastica; pur condividendo il principio sancito da queste sentenze del riconoscimento di un diritto acquisito, nella fattispecie il quarto livello maturato presso gli enti di provenienza, il fatto che detto personale, la cui qualificazione professionale sarebbe affidata esclusivamente ad un modestissimo corso, dal prossimo 1° settembre 2007 presterà la sua opera nei laboratori delle istituzioni scolastiche getta una pesante ombra sulla qualità dei percorsi scolastici, con grave danno per l'immagine e il prestigio della scuola pubblica; questo personale, inoltre, occuperà i posti abitualmente conferiti con incarichi a tempo determinato ai lavoratori precari inseriti nelle graduatorie provinciali di prima e terza fascia, i quali, pur essendo nel pieno possesso di tutti i titoli previsti dalla normativa, si vedranno negare il diritto al lavoro, altrettanto legittimamente acquisito; la responsabilità per tutte tali gravi conseguenze ricade interamente sull'amministrazione scolastica e in particolare sul Centro servizi amministrativi di Palermo, che ha presentato in ritardo e quindi con effetto nullo (il trentunesimo giorno) il ricorso contro la citata sentenza che trasformava in assistenti tecnici il personale ex enti locali, senza i necessari titoli, l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti di propria specifica competenza si intendano adottare anche facendosi carico delle legittime aspettative dei lavoratori precari, al fine di risolvere la situazione, impedendo che si arrechino gravi danni al prestigio e alla qualità della scuola pubblica ed al personale che in essa si è formata garantendo al personale ex enti locali il ritorno presso i loro enti di provenienza - come del resto è già avvenuto per la maggior parte di loro, 120 unità circa - dove fra l'altro si registrano in maniera cronica gravi carenze di organico, privando i cittadini di servizi necessari. (4-01265)
Atto Senato Risposta scritta pubblicata nel fascicolo n. 029 all'Interrogazione 4-01265
presentata da GIAMBRONE Risposta.
- Prima dell'entrata in vigore della legge 124/1999, che ha previsto
il passaggio nei ruoli dello Stato del personale degli enti locali in servizio
nelle istituzioni scolastiche, il Comune di Palermo decise di riqualificare
il personale che svolgeva nelle scuole elementari le mansioni di bidello
tramite un corso non selettivo; analoga decisione è stata assunta
dalla Provincia pur senza ricorrere ad alcun corso di riqualificazione.
Entrambi gli enti locali inquadrarono il personale suddetto nel IV livello
senza però mutarne le mansioni. Alla data
di entrata in vigore della legge 124/1999 il personale ha continuato a
svolgere le mansioni di bidello pur se retribuito come «esecutore»
(ex IV livello funzionale). Il problema
è però nato dal fatto che il nuovo contratto collettivo degli
enti locali inquadrava gli esecutori nell'area B, e non prevedeva
per questa qualifica mansioni che attengono alla pulizia dei locali. Appena il
Comune e la Provincia hanno manifestato l'intenzione di trasferire
allo Stato il personale ATA, questo si è rifiutato di svolgere le
mansioni che per tutto il 1999 aveva svolto; da parte sua l'amministrazione
scolastica ha ritenuto quindi che, nel caso che l'ente locale non
avesse accolto la richiesta di opzione di quasi tutto il personale di restare
presso l'ente di appartenenza, si sarebbe reso necessario il transito
nei ruoli dello Stato. La Provincia
di Palermo ha rigettato la richiesta di opzione; anche il Comune di Palermo
ha operato in tal senso dando però esecuzione, con effetto retroattivo,
ai contratti degli enti locali e modificando il precedente mansionario.
Tutto il personale in questione è transitato pertanto nei ruoli
dello Stato. Questi provvedimenti
hanno evidentemente provocato forme di protesta e un interminabile contenzioso.
Nel 2002 decisioni della Magistratura hanno riconosciuto il diritto di
tale personale ad essere inquadrato non come collaboratore scolastico ma
come aiutante tecnico o assistente amministrativo; l'amministrazione
è ricorsa in appello in considerazione del fatto che il numero del
personale coinvolto era tale da creare problemi di consistente soprannumero
nei sopra indicati profili. In appello
la Magistratura ha accolto la tesi dell'amministrazione scolastica
secondo cui qualora le mansioni non risultassero coincidenti con quelle
del collaboratore scolastico dovevano essere considerati illegittimi i
provvedimenti con i quali l'amministrazione provinciale aveva respinto
le richieste degli esecutori di restare presso l'ente stesso. In tale contesto
si inquadra la vicenda dei dipendenti del Comune di Palermo ai quali fa
riferimento l'interrogante. Per questo personale, com'è
noto, il Tribunale di Palermo, in funzione del giudice del lavoro, con
sentenza di I grado del 3 ottobre 2002, ha sancito il diritto dei medesimi
ad essere inquadrati nel profilo «B2» del Contratto nazionale
del lavoro del comparto scuola, anziché in quello di collaboratore
scolastico dell'area «A» del medesimo contratto. L'allora
Centro Servizi di Palermo, appena venuto a conoscenza del dispositivo di
questa sentenza, con nota del 4 dicembre 2002, consegnata a mano il 5 dicembre
2002, ha chiesto all'Avvocatura distrettuale dello Stato, come per
tutti i casi analoghi, di promuovere l'appello. Con nota del
16 dicembre 2002 l'Avvocatura distrettuale dello Stato ha fatto presente
di non reputare opportuno proporre appello avverso la sentenza sulla base
del solo dispositivo, nella considerazione che era prossima la pubblicazione
della decisione formalmente sollecitata con apposita istanza rivolta alla
cancelleria del Tribunale di Palermo - sezione lavoro -. Il dirigente
dell'Ufficio scolastico provinciale di Palermo ha precisato che agli
atti dello stesso ufficio non risulta notificata la sentenza in questione,
e cioè la sentenza n. 2689 del 2002, per la quale l'ufficio
medesimo, come già detto, aveva richiesto appello sulla base della
conoscenza del dispositivo. Nell'udienza del 9 dicembre 2004 la Corte
di Appello, senza entrare nel merito della questione, ha dichiarato inammissibile
l'appello proposto. Nella motivazione della decisione si rileva che
«la sentenza di I grado risulta notificata al Ministero dell'istruzione,
in persona del Ministro p.t. presso l'Avvocatura distrettuale dello
Stato di Palermo il 13 giugno 2003, mentre l'appello risulta depositato
nella Cancelleria di questa Corte il 6 agosto 2003 e, quindi, ben oltre
il termine perentorio di 30 giorni della notifica, spirato il 13 luglio
2003». Questi sono
i fatti. L'amministrazione
a questo punto ha dovuto dare esecuzione alla decisione in parola essendosi
formata la cosa giudicata. Il Centro
Servizi Amministrativi di Palermo, su conforme parere del Ministero, ha
ravvisato la necessità di attivare appositi percorsi di qualificazione
e di riconversione professionale; finalizzati all'acquisizione di
competenze particolarmente mirate; ciò in considerazione che tale
personale, sebbene rivendicasse l'inquadramento nel profilo di assistente
tecnico e assistente amministrativo, di fatto, anche dopo il passaggio
di livello contrattuale disposto a suo tempo dal Comune di Palermo (dal
III al IV ex EE.LL.) ha continuato a svolgere le mansioni di collaboratore
scolastico, pur percependo lo stipendio del livello superiore. Si è
ovviamente tenuto conto dei titoli culturali e di servizio realmente posseduti
dal personale in questione. Il Vice Ministro della pubblica istruzione Bastico