Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/00137 presentata da BIONDI ALFREDO (FORZA ITALIA) in data 06/02/2007
Atto Senato Interpellanza 2-00137 presentata da ALFREDO BIONDI martedì 6 febbraio 2007 nella seduta n.101 BIONDI - Ai Ministri della giustizia, per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture - Risultando all'interpellante che: il 9 giugno 1997, l'interpellante presentava propria interrogazione, 4-10682, ai Ministri della giustizia e dei lavori pubblici, sul progetto definitivo generale ed esecutivo, 1° lotto, del nuovo Palazzo di giustizia di Mantova e sul relativo incarico ai progettisti; il 14 dicembre 2000, l'interpellante presentava un'ulteriore interrogazione, 4-33093, al Ministro dei lavori pubblici sul medesimo oggetto; il 5 novembre 2003, l'interpellante presentava una terza interrogazione, 4-07944, al Ministro della giustizia, al Ministro delle infrastrutture, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per i beni e le attività culturali, sullo stesso oggetto; alle interrogazioni di cui sopra non è stata mai fornita alcuna risposta dai Ministri pro tempore ; il 31 agosto 2000, con nota n. 18450/00/ISP, diretta al sindaco di Mantova, l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici - servizio ispettivo, riteneva «di segnalare alla Procura regionale della Corte dei conti di Milano l'ipotesi di danno erariale derivante dal comportamento dell'Amministrazione comunale di Mantova» per le motivazioni inserite nella nota stessa; l'11 maggio 2001, con voto n. 95, l'Assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici pronunciava il seguente parere: «Il progetto, dichiarato "definitivo" della nuova sede del Palazzo di giustizia di Mantova deve essere restituito, unitamente agli elaborati progettuali, denominati "esecutivo 1° stralcio", affinché possa essere integrato e rielaborato secondo le osservazioni, raccomandazioni e prescrizioni di cui ai "considerato" che precedono»; il predetto voto n. 95/01 del Consiglio superiore dei lavori pubblici ha costituito - come si può facilmente rilevare dall'atto stesso - una palese e sostanziale stroncatura del progetto definitivo generale ed esecutivo, 1° lotto, del nuovo Palazzo di giustizia di Mantova; nell'occasione, non veniva presentato «il "quadro esigenziale", stabilito dall'articolo 16, comma 4, della legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni e integrazioni, posto alla base della progettazione, in assenza del quale non può essere espresso un giudizio definitivo in merito alla fruibilità del nuovo Palazzo di giustizia». Si veda, in proposito, lo stesso voto n. 95/01, alle pp. 16 e 23. Detto "quadro esigenziale", inoltre, non è più stato presentato nei successivi voti del Consiglio superiore dei lavori pubblici; per di più, sempre nel voto n. 95/01, a pagina 15, l'Assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici affermava che «il progetto definitivo dell'intera opera non risulta suddiviso in lotti e che il progetto esecutivo, "1° stralcio", in effetti, non costituisce lotto funzionale, non essendone dimostrata, come invece previsto per legge, il funzionamento, la fruibilità e la fattibilità»; il 9 novembre 2001, con nota n. 60167/01/ISP, l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici comunicava al dottor Matteo Gaddi ed al professor Giuliano Longfils, attuali capigruppo consiliari presso il comune di Mantova, che «il Consiglio dell'autorità - relativamente all'approvazione del progetto definitivo generale ed al finanziamento del 1° stralcio esecutivo dei lavori di costruzione del nuovo palazzo di giustizia di Mantova -, con decisione assunta nell'adunanza del 24 ottobre 2001, ha ritenuto di trasmettere alla Procura Regionale della Corte dei conti di Milano e alla Procura della Repubblica di Mantova, copia dei pareri n. 25/2000, reso dal C.T.A. del magistrato alle acque di Venezia, e n. 95/2001, reso dall'assemblea generale del Consiglio superiore dei Lavori pubblici»; per l'esattezza, il parere favorevole del suddetto C.T.A., reso dal Magistrato alle acque di Venezia, Provveditorato regionale alle opere pubbliche, nell'adunanza del 19 ottobre 2000 e rubricato come voto n. 25, veniva improvvidamente suffragato sia dal Presidente del tribunale di Mantova, Giovanni Scaglioni, che dal Sindaco del comune di Mantova, Gianfranco Burchiellaro, con affermazioni poste a verbale; il 14 dicembre 2001, con voto finale n. 320, su istanza di riesame del Comune di Mantova, l'Assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, esaminati gli atti trasmessi dai progettisti, pronunciava un secondo parere sostanzialmente negativo ribadendo le stesse critiche, osservazioni e prescrizioni del voto n. 95/01 su entrambi i progetti; l'assemblea generale rilevava, altresì, la completa assenza di funzionalità e fruibilità del 1° lotto esecutivo; per quanto riguarda quest'ultimo lotto, l'Assemblea aggiungeva pure, alle pp. 7 ed 8 del voto n. 320/01, quanto segue: «Inoltre si evidenzia che, nell'ambito dello stralcio esecutivo, è prevista la realizzazione parziale di alcune strutture (fondazioni e primo solaio) dei nuovi edifici, che non possiedono alcun elemento di funzionalità e di fruibilità»; l'Assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sempre nel voto n. 320/01, a p. 9, sottolineava poi il fatto che «rimane irrisolta la questione della mancanza di parcheggi, che sono demandati a decisioni future»; il 25 febbraio 2002, con nota n. 13057/02/ISP, l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici comunicava sempre al dottor Matteo Gaddi ed al professor Giuliano Longfils, relativamente ai loro esposti del 19 dicembre 2001 e 13 gennaio 2002 sul nuovo Palazzo di giustizia di Mantova, progetto definitivo generale e progetto esecutivo di 1° stralcio, che «il Consiglio dell'autorità, con decisione assunta nell'adunanza del 6.2.2002, ha ritenuto di trasmettere alla Procura Regionale della Corte dei conti di Milano e alla Procura della Repubblica di Mantova, unitamente alla documentazione allegata, copia delle vostre (di Gaddi e Longfils) segnalazioni»; il 19 luglio 2002, con nota prot. n. 83943, il Ministero dell'economia e delle finanze, Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, ufficio X, a firma del Ragioniere generale dello Stato, comunicava al prof. Giuliano Longfils, all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, al Ministero della giustizia ed al Consiglio superiore per il lavori pubblici che, con nota n. 596, in data 28 maggio 2002, il mutuo di 27.000.000.000 lire (pari a 13.944.336,28 euro) - già concesso nei primi mesi del 2001 per il progetto esecutivo di 1° stralcio -, ai sensi dell'art. 19 della legge 119/1981, era stato "revocato"; il 23 luglio 2002, con nota prot. n. 118838/2002, pos. 4385688-00, la Cassa depositi e prestiti comunicava al Comune di Mantova che il mutuo di 27.000.000.000 lire per la costruzione del 1° lotto esecutivo del nuovo Palazzo di giustizia di Mantova era stato revocato, "a tutti gli effetti", con determinazione del Direttore generale della stessa Cassa, pos. 4385688-00, sempre in data 23 luglio 2002, "considerato che sono venuti a mancare elementi determinanti per la vigenza del mutuo quali l'autorizzazione del Ministero della giustizia e la garanzia dello Stato relativa al regolare e puntuale pagamento delle rate di ammortamento"; il 30 luglio 2003, con voto n. 163, l'Assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, a p. 20, confermava che, «sotto il profilo ambientale, il Piano Particolareggiato "Fiera Catena" non appare concepito secondo un'ottica di salvaguardia di un ambiente caratterizzato da emergenze storiche di rilevante interesse; ciò in particolare per quanto concerne le cubature previste, le altezze degli edifici, i distacchi delle pre-esistenze di valore storico-artistico, eccetera»; sempre a p. 20, l'Assemblea affermava pure che «la ridotta attenzione per tali aspetti ha senza dubbio influito sulla logica compositiva del nuovo Palazzo di Giustizia, che non sembra aver tenuto adeguatamente conto dei caratteri del sito e dell'impatto ambientale delle opere previste»; a p. 23, veniva evidenziato dalla stessa Assemblea che «è necessario dirimere la problematica dei parcheggi di pertinenza del nuovo Palazzo di Giustizia prima del passaggio all'elaborazione del progetto esecutivo; ciò in quanto la completa realizzazione dei parcheggi risulta indispensabile per la fruibilità dell'opera». Tale problematica è assai grave e, sino ad oggi, non è stata mai risolta: il che implica, nello specifico, rilevanti responsabilità di carattere amministrativo e penale, tese a favorire la ditta "Vecchia Ceramica" s.r.l., proprietaria dell'area dove dovrebbe sorgere il nuovo tribunale di Mantova; nel voto n. 163/03, come affermato in premessa, non compare alcun cenno al "quadro esigenziale", stabilito dall'articolo 16, comma 4, della legge 109/1994 e successive modificazioni e integrazioni, "quadro" posto alla base della progettazione. Tale "quadro" viene sostituito, in modo surrettizio e contra legem , dai pareri favorevoli espressi dalla Commissione per la manutenzione del tribunale di Mantova, dalla Corte d'appello di Brescia e da un "organigramma funzionale", «peraltro molto sintetico», come si afferma a p. 23 del voto stesso; sempre con il voto n. 163/03, l'Assemblea formulava il parere che, «con le prescrizioni e raccomandazioni formulate nei suesposti "considerato", sul progetto definitivo del nuovo Palazzo di giustizia di Mantova (il cui importo lavori, si badi bene, è lievitato da 103.865.038.830 lire - pari a 53.641.815,86 euro - nel 2001 a 58.975.643,24 euro nel 2003, con un aumento di circa 7.262.000 euro - compresi gli oneri della sicurezza - in soli due anni, come recita il voto succitato, a p. 36), possa essere espresso avviso favorevole al passaggio alla successiva fase di progettazione esecutiva»; il 16 marzo 2005, con voto n. 28, le sezioni I e V (e non l'Assemblea generale) del Consiglio superiore dei lavori pubblici, a maggioranza ed in violazione dell'art. 8, lett. p) del decreto del Presidente della Repubblica 554/1999, pur ammettendo che «la semplice acquisizione dell'area di sedime - del nuovo tribunale di Mantova - non costituisce lotto o stralcio "funzionale", a termini del precitato articolo 8», esprimevano il parere che, «in assenza di un progetto esecutivo generale ed in armonia alla Circolare di indirizzo politico - amministrativo del Ministero della giustizia n. 4/1597/2002/20/A del 16 ottobre 2002 (che, per pacifica giurisprudenza, non può certamente sostituire né, tantomeno, violare leggi specifiche di carattere regolamentare, come il Regolamento applicativo - leggasi decreto del Presidente della Repubblica 554/1999, di cui sopra - della legge 109/1994 e successive modificazioni e integrazioni) si possa ammettere a finanziamento, previa verifica della destinazione urbanistica e di dichiarazione di pubblica utilità, l'acquisizione dell'area»; al riguardo, il Ministero della giustizia, Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, con nota prot. n. 2008 del 19 gennaio 2006, pervenuta al Comune di Mantova il 30 gennaio 2006, precisava, tra l'altro, in modo assai opportuno e corretto, che «la sola acquisizione del terreno non risolverebbe i problemi degli uffici giudiziari di Mantova con l'aggravio per questo Ministero di immobilizzare per un tempo indefinito una somma in conto capitale utile per opere a più breve respiro»; con la stessa nota, il Ministero precisava, altresì, rammentandolo al Comune di Mantova, che «codesta Amministrazione (ossia il Comune stesso) ha formalizzato il solo acquisto dell'area e non si ha alcuna notizia sul progetto del primo lotto di lavori che superi le criticità segnalate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nel voto n. 320, come già richiesto con nostra nota n. 4/805/2003 del 19 maggio 2003»; infatti, il cosiddetto progetto esecutivo del primo lotto lavori non è assolutamente funzionale (p. 7 del voto n. 320/01), poiché il «progetto generale definitivo non è stato suddiviso in lotti», come, maldestramente, hanno affermato gli stessi progettisti del nuovo Tribunale (p. 8 del voto sopra menzionato); in definitiva, la nota prot. n. 2008, in data 19 gennaio 2006, del Ministero della giustizia ristabilisce, una volta per tutte, la verità e getta una luce di assoluta mancanza di trasparenza sul comportamento dell'ex sindaco di Mantova, Gianfranco Burchiellaro, che ha gestito, in prima persona, i contatti con il Consiglio superiore dei lavori pubblici; infatti, nel luglio 2003, il Consiglio medesimo si è accordato con Burchiellaro che ha ritirato il progetto esecutivo del 1° lotto del nuovo Palazzo di giustizia di Mantova, progetto che era ed è, al contrario, una condizione necessaria, anzi imprescindibile, per poter procedere, ma la cui mancanza di funzionalità avrebbe impedito allo stesso Consiglio superiore dei lavori pubblici di esprimere un parere favorevole sullo stesso progetto definitivo generale; tale procedimento illegittimo, di grave pregiudizio per l'imparzialità della pubblica amministrazione, ha, tuttavia, dimostrato i propri limiti e l'intera pratica dovrebbe essere trasmessa alle Procura generale della Corte di Cassazione alla luce dei nuovi atti pubblici prodotti; per di più, a seguito di richiesta indirizzata al Soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio di Brescia, Cremona e Mantova dal prof. Giuliano Longfils, risulta anche scaduta l'autorizzazione paesaggistica a suo tempo rilasciata per il nuovo palazzo di giustizia di Mantova, come da nota di risposta dello stesso Soprintendente prot. n. 4348, in data 2 maggio 2006; recenti ritrovamenti archeologici, limitrofi all'area di sedime del nuovo tribunale ed ai compendi di Santa Paola e di Santa Maria del Gradaro, hanno altresì fatto luce su alcuni aspetti della vita monastica medioevale (e non), nobilitando ancor di più l'antico quartiere di Fiera Catena in Mantova; nello specifico si accludono diversi articoli di quotidiani locali dai quali si evince la delicatezza storico-artistica dei compendi succitati che, sempre più, assumono un'importanza essenziale per la città virgiliana; l'intero iter progettuale, relativo ai progetti definitivi generale ed esecutivo del nuovo palazzo di giustizia di Mantova, presenta, quindi, aspetti assai inquietanti che devono essere indagati dall'Autorità giudiziaria ed evidenzia gravi irregolarità in violazione delle seguenti leggi, regolamenti e norme: art. 46 Testo unico espropri (decreto del Presidente della Repubblica 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni); legge 109/1994 e successive modificazioni e integrazioni; decreto del Presidente della Repubblica 554/1999; legge urbanistica 1150/1942 e successive modificazioni e integrazioni; legge 122/1989; Codice dei beni culturali ed ambientali 42/2004; deliberazione della Giunta regionale Lombardia n. 7/193 del 28 giugno 2000, istitutiva del parco regionale del Mincio; Piano regolatore generale comunale del Comune di Mantova e relative norme tecniche di attuazione; pertanto, il nuovo Palazzo di giustizia di Mantova non può essere finanziato perché, a tal finanziamento, mancano presupposti tecnici e giuridici essenziali: a) il 1° stralcio esecutivo, infatti, non integra lotto funzionale; b) è, inoltre, scaduta l'efficacia dell'autorizzazione paesistica ai sensi dell'art. 16 del Regolamento approvato con Regio decreto 3 giugno 1940 n. 1357 ed art. 46 del Testo unico espropri (decreto del Presidente della Repubblica n. 327del 2001 e successive modificazioni); per di più, la relazione paesaggistica, a suo tempo prodotta, non risulta redatta secondo i criteri e contenuti successivamente fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 e dal punto 2.4.6. dell'All. B della deliberazione della Giunta regionale Lombardia n. 8/2121 del 15 marzo 2006: "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12"; c) in aggiunta, non si è proceduto alla preventiva verifica dell'interesse archeologico del sito ai sensi dell'art. 96 del Codice Appalti Pubblici del 2006; d) manca, altresì, il "quadro esigenziale", previsto dalla legge quadro sui lavori pubblici; infine, il 29 settembre 2006, con nota prot. n. 1428/06, il Presidente del tribunale di Mantova, Giovanni Scaglioni, trasmetteva al Ministro della giustizia e, tra gli altri, ai parlamentari mantovani, una cronistoria sintetica sull' iter amministrativo relativo alla costruzione del nuovo Palazzo di giustizia di Mantova, firmata dal Procuratore della repubblica, Mario Luberto, e dallo stesso Presidente del tribunale, il 26 settembre 2006; in tale nota, il Presidente del tribunale non sollecita i destinatari ad un intervento di sistemazione dell'attuale Palazzo di Giustizia, cosa che, peraltro, l'amministrazione civica si è impegnata a fare proprio in questi giorni, avendo posto a bilancio - per il 2007 - la somma cospicua di 1.328.000 euro destinata, in parte, al restauro della facciata del Tribunale (428.000 euro) e per il resto (900.000 euro) all'adeguamento antincendio (si veda, in proposito, il piano opere pubbliche 2007/2009, pubblicato sulla "Gazzetta di Mantova" del 21 ottobre 2006, a p. 11); Scaglioni sollecita, invece, i destinatari, con espressioni perentorie, a far sì che «non resti vanificato l'ingente sforzo compiuto dall'Amministrazione comunale di Mantova per l'edificazione di un nuovo Palazzo di Giustizia», "sforzo" costellato da gravi illegittimità ed irregolarità, mai sanzionate dai citati magistrati mantovani; la frase assolutamente infelice, di cui sopra, viene pure ripetuta, con qualche termine diverso, ma invariata nella sostanza, nell'ultimo capoverso della cronistoria del 26 settembre 2006; la nota prot. n. 1428/06, sopra menzionata, del Presidente del tribunale risulta ora non solo superata visto l'impegno del Comune di Mantova, nel 2007, volto al recupero dell'attuale Palazzo di giustizia, bensì assolutamente impropria tenuto conto che il Presidente Scaglioni si sarebbe dovuto rivolgere, per via gerarchica, unicamente al dicastero della giustizia, rilevata la pur teorica possibilità che i parlamentari mantovani sopra citati possano essere coinvolti in procedimenti penali e/o civili presso il medesimo tribunale di Mantova; la cronistoria omette, pure, alcune informazioni sostanziali e suffraga comportamenti con risvolti penali rilevanti come la valutazione degli immobili da espropriare, redatta dalla locale Agenzia del territorio in regime di convenzione con il Comune di Mantova e, pertanto, invalida, si chiede di sapere se sia intenzione del Governo: abbandonare il finanziamento di un progetto di un nuovo Palazzo di giustizia quale quello di Mantova che ha visto lievitare il suo costo complessivo da 103.865.038.830 lire - pari a 53.641.815,86 euro - nel 2001 a 58.975.643,24 euro nel 2003 e, successivamente, a 65 milioni di euro circa nel 2005, con un aumento di circa 12 milioni di euro, in soli cinque anni ed in sola fase progettuale: il che è inammissibile ed intollerabile considerato che detto palazzo non solo è opera inutile, sovradimensionata e sita in luogo (il quartiere di Fiera Catena, in Mantova) incompatibile dal punto di vista urbanistico, storico-artistico, archeologico, ambientale e paesistico, ma posta, altresì, in un contesto di piano particolareggiato che «non corrisponde a compiti di salvaguardia di un ambiente caratterizzato da emergenze storiche di rilevante interesse», come recita, in proposito, il già citato voto n. 320/01, a p. 8; procedere, tramite il Ministero della giustizia nell'ambito delle sue specifiche competenze, all'invio di ispettori presso la Procura della Repubblica di Mantova e presso lo stesso tribunale al fine di verificare perché, nonostante la trasmissione di diversi esposti dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici alla Procura medesima, tutti relativi alle gravi illegittimità e palesi violazioni di legge nell' iter progettuale del nuovo palazzo di giustizia, gli esposti stessi siano stati archiviati proprio da quei magistrati che avrebbero dovuto astenersi da qualsiasi giudizio visto il loro interesse nell'opera ed il loro coinvolgimento nell' iter stesso; garantire il finanziamento delle opere per il restauro della facciata dell'attuale tribunale di Mantova e quelle per la messa in sicurezza di determinati impianti; prescrivere, tramite il Ministero per i beni e le attività culturali nell'ambito delle sue specifiche competenze, misure di tutela indiretta dei compendi medioevali del Gradaro e di Santa Paola, nel quartiere di Fiera Catena in Mantova, al fine di evitare che detti compendi, di grande valore storico-artistico, siano sommersi da una edilizia devastante e che l'intero quartiere, per la sua delicatezza urbanistica ed ambientale, anche alla luce delle recenti scoperte archeologiche nelle aree limitrofe ai citati compendi, venga compromesso in modo definitivo. (2-00137)