Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00377 presentata da EMPRIN GILARDINI ERMINIA (RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA) in data 06/02/2007
Atto Senato Interrogazione a risposta orale 3-00377 presentata da ERMINIA EMPRIN GILARDINI martedì 6 febbraio 2007 nella seduta n.101 EMPRIN GILARDINI - Al Presidente del Consiglio dei ministri - Premesso che: il CIR-Consiglio italiano per i Rifugiati - Onlus è una delle principali organizzazioni di tutela dei richiedenti asilo e rifugiati, membro del Consiglio Europeo per rifugiati ed esiliati (ECRE), che opera dal 1990 su tutto il territorio nazionale e si occupa dell'attuazione di programmi, europei e nazionali, di tutela e assistenza destinati alla protezione legale e sociale dei rifugiati e richiedenti asilo, anche in collaborazione con gli enti locali; in convenzione con le locali Prefetture, il CIR gestisce i servizi di informazione e assistenza presso i valichi di frontiera di Roma Fiumicino, Milano Malpensa, Gorizia, Venezia, Bari, Brindisi, Trapani e Ancona (dove è presente dal novembre 2001). Questi servizi sono stati istituiti all'interno delle zone aeroportuali di transito, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 286/1998, e garantiscono assistenza, informazione legale e orientamento al territorio a coloro che intendano presentare domanda di asilo o fare ingresso in Italia per un soggiorno di durata superiore a tre mesi; il 29 gennaio 2007, in occasione di un'iniziativa pubblica ad Ancona, nel contesto del viaggio nell'Italia dell'immigrazione del Ministro della solidarietà sociale Ferrero, il CIR ha riportato l'attenzione sul problema delle separazioni dei nuclei familiari con minori che richiedono asilo sulla frontiera di Ancona; al riguardo risulta che: nel corso dell'estate 2002 è stato individuato un traffico di minori (provenienti prevalentemente da Albania, ex-Yugoslavia e Turchia) che venivano introdotti in Italia con motonavi che arrivavano al porto di Ancona. La necessità di contrastare tale traffico ha fatto sì che, per un accordo tra Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Ancona e Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni delle Marche, gli operatori del CIR Ancona siano stati incaricati di avere un primo approccio con i nuclei familiari stranieri con minori, per la verifica del rapporto di parentela di questi ultimi con gli adulti accompagnatori; l'intervento del personale CIR, reperibile 365 giorni l'anno, 24 ore su 24, viene effettuato su richiesta della Polizia di frontiera o della Guardia di finanza ogni volta che vi sia l'individuazione di nuclei familiari con minori sprovvisti di documenti o con documenti contraffatti; se il nucleo manifesta la volontà di richiedere protezione, viene ammesso sul territorio nazionale ma, in mancanza di idonea documentazione atta a determinare lo stato di parentela, esso viene separato su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni; i sedicenti genitori vengono ospitati presso i centri di accoglienza per richiedenti asilo, i minori sono affidati ai Servizi sociali del Comune e accolti presso il centro di pronta accoglienza per minori, in quanto considerati minori in stato di abbandono ai sensi dell'art. 403 del codice civile. Ciò avviene in maniera sistematica anche quando, a seguito del colloquio con gli operatori CIR e con l'ausilio dei mediatori culturali, dall'atteggiamento dei minori e dalla somiglianza fisica non vengono sollevati dubbi circa il legame di parentela; l'eventuale ricongiungimento del nucleo avviene solo a seguito di esito positivo del test DNA che accerti il legame di parentela; le famiglie restano così separate per periodi che possono superare i 20 giorni; si è anche verificato che la separazione venisse mantenuta anche a seguito dell'esito positivo del test DNA, permanendo secondo l'autorità giudiziaria minorile l'impossibilità di garantire stabile e idonea dimora nel territorio nazionale o mezzi di sussistenza adeguati a provvedere alle esigenze del minore; inoltre, la separazione del nucleo al momento dell'arrivo in frontiera crea forte diffidenza sia rispetto alle autorità che agli enti di tutela; ciò comporta che, non appena ricongiunto o alla prima occasione utile, il nucleo si renda irreperibile; tale fatto fa sì che il nucleo ritorni ad una situazione di irregolarità e di abbandono e ciò si ripercuote principalmente sul benessere dei minori che ne fanno parte; il servizio CIR Ancona dal settembre 2002 (data di partenza dell'iniziativa) ha incontrato in frontiera 96 nuclei familiari, prevalentemente provenienti da Iraq curdo, Afghanistan, Turchia curda e Sudan; di questi, 23 sono stati ammessi nel territorio a seguito di richiesta di protezione; tra questi 23, 16 si sono allontanati volontariamente prima della conclusione della procedura; in molti casi il nucleo, pur avendo manifestato la volontà di chiedere protezione allo Stato italiano, si è rifiutato di scendere dalla motonave e ha preferito la riammissione in Grecia piuttosto che fare ingresso in territorio italiano ed essere separato; nella maggioranza dei casi, i richiedenti asilo lasciano il proprio Paese per motivi contingenti (conflitti, persecuzioni, situazioni di pericolo, eccetera), non avendo la possibilità oggettiva di munirsi di documenti o titoli di viaggio, e in molti casi provengono da zone in cui la popolazione non è ufficialmente registrata; questa condizione non è considerata dalla normativa internazionale e nazionale ostativa all'avvio della procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato. A tal fine si segnala come l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), sulla base della Convezione di Ginevra del 1951, relativa allo status di rifugiato, indica chiaramente che: 1) i casi in cui il richiedente può fornire prove a sostegno delle sue dichiarazioni costituiscono l'eccezione e non la regola; 2) l'onere della prova non può essere inteso restrittivamente in quanto, per la particolarità della situazione, spesso il soggetto tende addirittura a occultare i legami ufficiali con il Paese di provenienza per salvaguardare la propria incolumità; ritenuto che: la vicinanza con gli adulti è estremamente importante per il benessere dei minori e, soprattutto nel caso specifico dei richiedenti asilo, risulta fondamentale l'unione del nucleo familiare, costretto ad abbandonare contro la propria volontà il Paese d'origine e intraprendere la strada della procedura d'asilo per continuare a vivere unito in territorio italiano; tale prassi rischia di ledere i diritti dei minori che l'iniziativa mirava invece a tutelare; rilevato, altresì, che l'art. 10 della Costituzione tutela il diritto di asilo, anche se non ha ancora trovato una legge attuativa, e l'Italia è l'unico Paese dell'Unione Europea privo di una legge nazionale sui rifugiati e sul diritto di asilo; tale prassi (applicata solo ad Ancona) è stata definita dall'UNHCR, in un comunicato stampa del 29 giugno 2006, come preoccupante e in contrasto con il principio che l'interesse superiore del minore deve essere alla base di ogni decisione e azione che lo riguardi e con il principio dell'unità familiare, e può compromettere l'accesso della famiglia alla procedura d'asilo, si chiede di sapere: se non si ritenga necessario promuovere ogni utile iniziativa di competenza al fine di accertare la legittimità di tale modus operandi ; quali iniziative di competenza si intendano comunque adottare affinché la separazione del nucleo non sia disposta in maniera sistematica nel momento successivo allo sbarco, ma come estrema ratio , considerato il forte rischio di ulteriori traumi a danno di minori che già provengono da situazioni difficili. (3-00377)