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Documenti ed Atti

XV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00593 presentata da LION MARCO (VERDI) in data 06/02/2007

Atto Camera Interrogazione a risposta orale 3-00593 presentata da MARCO LION martedì 6 febbraio 2007 nella seduta n.104 LION, CAMILLO PIAZZA, PELLEGRINO e FUNDARÒ. - Al Ministro dei trasporti. - Per sapere - premesso che: nulla mutando nelle premesse e nei quesiti di cui all'Interpellanza urgente recante «Subingresso della società Porto di Lavagna SpA nella concessione attribuita alla Cala dei genovesi SpA relativa ad una zona di arenile nel comune di Lavagna (Genova) - n. 2-00304, discussa nella Seduta n. 94 del 18 gennaio 2007 dell'Assemblea della Camera dei deputati, l'interrogante ritiene di dover integrare e puntualizzare il citato atto di sindacato ispettivo con ulteriori asserzioni, in particolare: nella risposta fornita dal rappresentante del Ministero dei trasporti è tra l'altro affermato in maniera particolare e perentoria, quasi assiomatica, che «con sentenza n. 4376 del 6 aprile del 2000 il tribunale di Milano omologava il concordato fallimentare, disponendo il trasferimento all'assuntore di tutto l'attivo della procedura, una delle cui condizioni è il passaggio in proprietà alla Porto di Lavagna Spa dei beni della Cala dei genovesi Spa, ivi compresi quelli che, realizzati in forza della concessione demaniale marittima, verranno acquisiti allo Stato alla scadenza della concessione, ai sensi dell'articolo 49 del codice della navigazione. Stanti tali premesse, il curatore fallimentare (nella qualità di interlocutore dell'amministrazione e di garante dell'esecuzione del concordato) e la Porto di Lavagna Spa hanno presentato a questa amministrazione istanza per ottenere a favore della società il subingresso nella concessione, ex articolo 46, secondo comma, del codice della navigazione. Il trasferimento dei beni disposto con la sentenza di omologa del concordato può infatti a buon diritto essere equiparato alla fattispecie della vendita o dell'esecuzione forzata (in mancanza di concordato i beni sarebbero stati posti in vendita all'incanto), di cui alla citata disposizione; detta istanza è stata sottoposta a rituale istruttoria, tesa ad accertare le capacità gestionali del richiedente, nel corso della quale sono state utilizzate anche le informazioni acquisite ai fini delle già concessa autorizzazione ex articolo 45- bis del codice della navigazione. In data 13 ottobre 2000 la scrivente amministrazione, con decreto ministeriale 2/2399, autorizzava il subingresso della Porto di Lavagna Spa nella concessione già assentita alla Cala dei genovesi Spa, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del codice della navigazione»; all'interrogante risulta che l'amministrazione è ben consapevole della natura giuridica della concessione di cui trattasi e in tale contesto è adeguatamente informata sui vincoli, sulle prerogative e sulle libertà di comportamento giuridico-amministrativo che si possono attivare nell'ambito della relativa gestione. Soprattutto è informata ed edotta sulle differenze giuridico-civilistiche che esistono tra opere realizzate sulle aree demaniali e opere costruite con qualifica di bene del demanio necessario. A tal proposito, in merito alla vicenda di cui trattiamo, si veda ad esempio la nota del Direttore del dipartimento navigazione marittima e interna, unità di gestione delle infrastrutture per la navigazione ed il demanio marittimo, Divisione Dem 2, Prot. N. Dem 2A 1443, Class. G/77, dell'8 giugno 2000, avente ad oggetto: Porto turistico di Lavagna, stipula di contratti per l'uso dei posti barca all'interno del porto turistico, che riporta, tra l'altro, «vi è piena consapevolezza delle prerogative della Pubblica amministrazione in materia di esercizio della concessione e della proprietà dello Stato su beni demaniali, prerogative che non s'intendono ledere con il presente contratto». E ancora, «La stessa nota precisa peraltro come, per le opere realizzate sulle aree demaniali che verranno incamerate al termine della concessione si procederà all'assegnazione, per lo specchio acqueo invece, essendo già demanio, si procederà ad una assegnazione d'uso». Dalla lettura degli incisi appare evidente, in maniera chiara ed esplicita, che l'Amministrazione conosce che le opere afferenti al demanio necessario, tra cui dighe, moli, banchine ed altre strutture, ossia il porto, sono acquisite ipso iure al demanio marittimo all'atto stesso della loro costruzione, come tali non possono mai essere oggetto di un contratto di diritto privato; è importante segnalare tale questione in quanto la procedura di fallimento della Cala dei Genovesi Spa è di natura parziaria e si riferisce solo alle opere realizzate fuori terra e non rientranti nell'alveo del demanio necessario e perciò solo esse oggetto di trasferimento giudiziale; l'interrogante intende sottolineare, a proposito di beni demaniali, che l'articolo 823 codice civile, enuncia due regole generali sui beni demaniali: 1) l'inalienabilità («...sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano»); 2) l'autotutela («spetta all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico»). Ciò stabilisce che i beni demaniali sono res extra commercium (cfr. articolo 1145 codice civile), cui si riconosce l'inidoneità di essere oggetto di: 1) possesso privatistico e quindi di acquisto per usucapione; 2) esecuzione forzata; 3) espropriazione per pubblica utilità -: attraverso quale atto normativo esplicito o in quale dottrina o quale riferimento giurisprudenziale consolidato, l'Amministrazione stabilisca che, in merito alla vicenda di cui trattasi e in particolare alle opere del demanio necessario riguardanti il porto, il molo, le banchine ed altre strutture, «il trasferimento dei beni (da parte della società Cala dei Genovesi Spa, alla Porto di Lavagna Spa) disposto con la sentenza di omologa del concordato può infatti a buon diritto essere equiparato alla fattispecie della vendita o dell'esecuzione forzata, e conseguentente autorizzarvi il subingresso di cui in premessa, se essa stessa, al contrario, è edotta sul fatto che trattandosi di beni demaniali non sono idonei ad essere oggetto, tra l'altro, di espropriazione forzata (articolo 1145 codice civile). (3-00593)

 
Cronologia
venerdì 2 febbraio
  • Politica, cultura e società
    In occasione della partita di calcio Catania-Palermo, scoppia una guerriglia tra le tifoserie in cui perde la vita l'ispettore di Polizia Filippo Raciti. Il giorno successivo viene sospeso il campionato di calcio.

giovedì 8 febbraio
  • Parlamento e istituzioni
    Il Governo emana il decreto-legge 8 febbraio 2007, n.8 recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche. Il decreto sarà convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2007, n. 41.