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Documenti ed Atti

XV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/00672 presentata da MARCHI MAINO (L' ULIVO) in data 07/02/2007

Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-00672 presentata da MAINO MARCHI mercoledì 7 febbraio 2007 nella seduta n.105 MARCHI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che: la legge finanziaria 2007 ha determinato significative e positive innovazioni per quanto concerne il patto di stabilità interno; la scelta di basare tale patto sui saldi finanziari, abbandonando il criterio dei tetti di spesa, insieme a nuovi spazi di autonomia fiscale sono i principali elementi innovativi; la legge finanziaria 2007 permette di dare più flessibilità alla gestione degli Enti Locali, di mettere a disposizione più strumenti per il reperimento delle risorse, di dare l'avvio alla compartecipazione dinamica dell'IRPEF, introduce le tasse di scopo e sostiene finanziariamente i piccoli Comuni; con la legge finanziaria 2007 si chiede agli Enti Locali di contribuire al risanamento della finanza pubblica responsabilizzando gli amministratori sia sul fronte della spesa che su quello delle entrate e proponendo agli Enti Locali un protagonismo nuovo per un risanamento duraturo; contemporaneamente a questi aspetti positivi, va altresì evidenziato che alcuni effetti delle complesse norme che definiscono i meccanismi del nuovo patto di stabilità interno suscitano quanto meno perplessità e si prestano a rilievi che vanno considerati con attenzione; in particolare va esaminato il comma 681 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007, che impone ad ogni ente locale di conseguire, per il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, un saldo finanziario, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, pari a quello medio del triennio 2003-2005, migliorato della misura annualmente determinata ai sensi del comma 678, lettera c) ; il livello del miglioramento da conseguire è pertanto stabilito dalla somma di coefficienti relativi ai saldi di cassa del periodo 2003-2005, nel caso tali saldi siano negativi, e alla spesa corrente in termini di cassa negli stessi anni; per il primo coefficiente il comma 678 rinvia al comma 680, in base al quale il saldo finanziario è calcolato in termini di cassa quale differenza tra entrate finali, correnti e in conto capitale, e spese finali, correnti e in capitale, quali risultano dai conti consuntivi. Sempre il comma 680 precisa altresì che nel saldo finanziario non sono considerate le entrate derivanti dalla riscossione di crediti e le spese derivanti dalla concessione di crediti; quest'ultimo aspetto determina un saldo negativo più elevato per i Comuni che hanno avuto un maggior livello di indebitamento; paradossalmente però il meccanismo nel suo complesso penalizza gli enti più virtuosi, a minor livello di indebitamento; avendo un saldo positivo o negativo in misura modesta, che va comunque migliorato negli anni 2007, 2008 e 2009 non considerando nelle entrate quelle derivanti da riscossione di crediti e nelle spese quelle derivanti dalla concessione di crediti (comma 683), si trovano nella condizione di non poter accendere mutui, se non in misura molto contenuta. È invece possibile per gli Enti a più elevato indebitamento continuare ad accendere mutui, seppur in misura minore rispetto al triennio 2003-2005; per gli Enti in esame è poi altresì penalizzante non poter utilizzare l'avanzo di amministrazione ai fini del conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno; si ritiene pertanto necessario intervenire per correggere effetti distorsivi dell'innovazione normativa, positiva in termini di principio, introdotta dalla legge finanziaria 2007; a tal fine è interessante valutare il comma 679, richiamato dallo stesso comma 681, laddove prevede che la misura del miglioramento dei saldi sia determinata ai sensi del comma 678, lettera e) , ovvero del comma 679; il comma 679 stabilisce che nel caso in cui l'incidenza percentuale dell'importo di cui al comma 678, lettera c) , sull'importo della media triennale 2003-2005 delle spese finali al netto delle Commissioni di crediti risulti superiore all'8 per cento, il Comune deve considerare come obiettivo del patto di stabilità l'importo corrispondente all'8 per cento della suddetta media triennale; si è pertanto inteso mettere un tetto al miglioramento per i Commi che avrebbero dovuto fare un intervento di contenimento della spesa molto elevato (o quantomeno avere un livello molto elevato di miglioramento da conseguito in rapporto alla spesa (2003-2005); è opportuno valutare un meccanismo simile anche per i Comuni più virtuosi, sulla base del quale non richiedere miglioramenti, o richiederne in misura più contenuta, agli Enti che hanno un saldo di cassa positivo o negativo al di sotto di una determinata soglia, ai sensi della lettera a) del comma 678 e, comunque, per gli stessi Enti permettere un livello di indebitamento rapportato alla consistenza delle entrate correnti -: se il Ministro dell'economia e delle finanze condivida le valutazioni sopra esposte e quali iniziative intenda adottare al riguardo. (5-00672)





 
Cronologia
venerdì 2 febbraio
  • Politica, cultura e società
    In occasione della partita di calcio Catania-Palermo, scoppia una guerriglia tra le tifoserie in cui perde la vita l'ispettore di Polizia Filippo Raciti. Il giorno successivo viene sospeso il campionato di calcio.

giovedì 8 febbraio
  • Parlamento e istituzioni
    Il Governo emana il decreto-legge 8 febbraio 2007, n.8 recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche. Il decreto sarà convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2007, n. 41.