Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/00675 presentata da D'ELPIDIO DANTE (POPOLARI-UDEUR) in data 07/02/2007
Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-00675 presentata da DANTE D'ELPIDIO mercoledì 7 febbraio 2007 nella seduta n.105 D'ELPIDIO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che: l'Unione europea ha varato il Regolamento (CE) n. 2204/2002 con il quale elenca - articolo 2, lettera f) - quali sono le categorie dei lavoratori svantaggiati e stabilisce che gli incentivi tesi alle assunzioni di tali lavoratori sono estranei al concetto di «aiuto di Stato» e, quindi, fuori dalla regola de minimis ; l'articolo 63 della legge n. 289 del 2002 ha previsto incentivi per le assunzioni di L.S.U. e disabili (2 categorie di «lavoratori» che il Regolamento CE n. 2204/2002 definisce «svantaggiati») e, correttamente, non ha previsto la regola de minimis ; la medesima disposizione prevede che gli incentivi alle assunzioni vengano attribuiti nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione CIPE; la legge n. 80 del 2005 ha, addirittura, esteso i benefici di cui al predetto Regolamento Comunitario alle assunzioni fatte nel Mezzogiorno anche se non ci si trova in presenza di lavoratori svantaggiati. L'Unione europea (Decisione n. 4675 del 7 dicembre 2005) ha autorizzato l'adozione dei benefici previsti dal Regolamento (CE) n. 2204/2002 anche a queste tipologie di assunzioni, per cui si dà il caso che vi siano assunzioni di lavoratori ordinari che beneficiano degli incentivi senza limitazione alcuna e, al contrario, i benefici relativi alle assunzioni di lavoratori svantaggiati sono limitati alla regola de minimis ; nonostante quanto sopra riportato, l'Agenzia delle Entrate, «interpretando» la norma di cui sopra con la circolare n. 11/E del 13 febbraio 2003, ha affermato che «senza dubbio» a tale norma va applicata la regola de minimis , poiché tali incentivi sono assoggettati a tale limitazione perché aiuti alle imprese (quindi suscettibili di falsare la concorrenza) e non ai lavoratori; questa interpretazione ha provocato due conseguenze: 1) i fondi stanziati dal CIPE sono stati erogati dall'Agenzia delle Entrate con il predetto limite e, quindi, rimangono «fermi» sul capitale di bilancio e non generano nuove assunzioni; 2) le aziende hanno dei seri problemi di bilancio e i Revisori, che devono certificare i bilanci e controfirmare le dichiarazioni fiscali, si trovano di fronte al grave dilemma tra il disapplicare la norma europea o applicarla, con il rischio che l'Agenzia delle Entrate, controllando le dichiarazioni, faccia rilievi di natura sia fiscale che penale coinvolgendo anche i Revisori/Sindaci; su questo argomento è già intervenuta la Camera dei Deputati che ha approvato, con parere favorevole del Governo, due Ordini dei giorno (21 giugno 2005 e 21 settembre 2006) con i quali ha invitato il Governo «a rimuovere gli effetti dannosi della Circolare n. 11/E/03» ed a far sì che gli incentivi vengano goduti in maniera piena così come previsto del Regolamento (CE) n. 2204/2002; in sede di legge Finanziaria (A.C. n. 1746- bis /A) - articolo 18, 1 o comma, lettera e) - vengono previsti incentivi per favorire le assunzioni di una nuova categoria di lavoratori svantaggiati - aree «NUTS II» - ove è anormalmente alto il tasso di disoccupazione femminile e, quindi, tali incentivi, correttamente, sono assoggettati al Regolamento (CE) n. 2204/2002 e non viene richiamata la regola de minimis , mentre non sono previste misure per sanare la situazione sopra indicata; in compenso le Commissioni Bilancio e Finanze della Camera dei Deputati hanno apportato un emendamento alla legge Finanziaria (A.C. n. 1746- bis /A) con il quale, con norma di interpretazione autentica, si sopperiva alla inerzia dei Governo. La problematica - dare una possibilità di lavoro a circa 150.000 disoccupati di lunga durata e disabili residenti nel Sud - era tanto sentita che il Relatore della Finanziaria alla Camera ha fatto proprio l'emendamento (n. 18.600) poiché il Governo aveva assicurato che gli emendamenti fatti propri dal Relatore sarebbero stati recepiti, automaticamente, nel maxi emendamento in sede di fiducia; nonostante le assicurazioni del Governo, l'emendamento n. 18.600 non è stato recepito e quindi non appare nel testo definitivo della legge Finanziarla (comma 266) -: quali iniziative e interventi immediati intenda attivare il Ministro affinché venga sanata la situazione sopra indicata, alla luce di quanto esposto precedentemente, e quale tipo di provvedimento intenda adottare. (5-00675)