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Documenti ed Atti

XV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/00680 presentata da ADOLFO VITTORIO (UDC (UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO)) in data 07/02/2007

Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-00680 presentata da VITTORIO ADOLFO mercoledì 7 febbraio 2007 nella seduta n.105 ADOLFO e FORMISANO. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che: con l'ordinanza n. 94/2003 del 13 agosto 2003, il Sindaco di Cassino ha chiesto alla società concessionaria della regione Campania per la gestione di un acquedotto: a) di cessare immediatamente il prelievo di acqua dal fiume Gari in modo difforme da quanto autorizzato con il decreto ministeriale citato in premessa; b) di consentire il monitoraggio autonomo della portata della captazione direttamente dalle bocche di presa; c) di trasmettere immediatamente al comune di Cassino i dati relativi all'emungimento effettuato sul territorio comunale dal 1 o agosto 2003 alla data odierna; il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, con ordinanza del 18 febbraio 2004, nell'accogliere una domanda cautelare, ha implicitamente riconosciuto la legittimità dell'intervento comunale «a tutela di esigenze contingibili ed urgenti legate all'emergenza igienico-sanitaria connessa alla contingente carenza idrica...»; con il medesimo provvedimento interinale, il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha chiarito che «le problematiche relative alla corretta entità del prelievo idrico debbono essere risolte dall'Autorità concedente»; il Ministero dell'ambiente - Direzione per la tutela delle acque interne - ha tentato una mediazione tra le Amministrazioni coinvolte, convocando, con nota prot. n. 5377/TAI/DI/GRI del 24 giugno 2003, una riunione per il giorno 23 luglio 2003; a tale riunione hanno partecipato i soli rappresentanti della regione Lazio e del Comune di Cassino; anche alla successiva riunione dei 28 aprile 2004, alla quale sono stati convocati tutti gli enti interessati (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Ministero dell'ambiente e della tutela dei territorio; regione Lazio; regione Campania, Autorità di Bacino dei Fiumi Liri e Garigliano ed Enti Locali) per concludere l'Accordo di Programma imposto dall'articolo 17 legge 5 gennaio 1994, n. 36, risulta all'interrogante che si è dovuta registrare l'assenza dei soggetti maggiormente interessati, quali la regione Campania e l'Autorità di Bacino Liri Garigliano: anche in forza dell' impasse venutasi a creare, risulta all'interrogante che la società concessionaria continua a prelevare una quantità d'acqua superiore a quella a suo tempo assentita in via provvisoria; in forza degli accertamenti tecnici a suo tempo compiuti dai competenti Enti, venne esclusa la possibilità di emungere dalla falda profonda (come, viceversa, previsto dal Piano Regolatore Generale degli Acquedotti del 3 agosto 1968) e, con decreto ministeriale n. 11 del 10 gennaio 1990, venne rilasciata l'autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori per la derivazione dell'acqua, con prelievo dalla fluenza superficiale del Gari di soli l/sec. 2973,77 anziché dei richiesti l/sec. 6000, «salva e riservata ogni decisione in ordine alla concessione di derivazione delle acque»; la Giunta Regionale del Lazio, con deliberazione n. 2246 del 27 marzo 1990, espresse «parere favorevole, con le prescrizioni di cui ai considerato contenuti nel voto n. 2834 del 16 ottobre 1989 del Comitato tecnico consultivo regionale - 2 a sezione, sul progetto di massima relativo alla captazione con prelievo superficiale della portata di 3000 l/sec.»; infatti, il rappresentante dell'allora Cassa per il Mezzogiorno sottoscrisse, in data 9 aprile 1990, il «Foglio di condizioni» «per l'attingimento di l/sec. 2973,77 al fine dell'alimentazione dell'Acquedotto della Campania Occidentale»; successivamente, con deliberazione del consiglio comunale n. 148/33 del 10 dicembre 1990, il comune di Cassino approvò, per quanto di competenza, il progetto in questione, limitando a l/sec. 3000 la quantità di acqua da derivare dalle sorgenti del Gari, stabilendo, altresì, di approvare l'obbligo a carico della regione Campania di alimentare l'acquedotto cittadino «mediante la derivazione dalla vasca di riunione di Monte Trocchio di una portata di 200 l/sec. ...»; dopo la soppressione della Cassa per il Mezzogiorno, prima, e dell'Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno, poi, con decreto ministeriale dei lavori pubblici n. 394 del 22 settembre 1992 la titolarità dell'autorizzazione provvisoria concessa con il decreto ministeriale n. 11 del 1990 fu attribuita alla regione Campania; sia il Consorzio di Bonifica n. 9 «Valle del Liri» che l'Associazione ambientalista «Amici Rapido/Gari» hanno da sempre invitato il comune di Cassino ad attivarsi per scongiurare l'approvazione di un maggiore prelievo da parte della regione Campania; la regione Lazio - Direzione Regionale Opere Pubbliche e Servizi per il territorio - Area 7 - Ufficio C4, con nota prot. n. 42468 del 29 luglio 2002, ha comunicato alla regione Campania di non poter autorizzare alcun aumento di prelievo idrico, stante la competenza del Ministero dei lavori pubblici per le grandi derivazioni che comportano il trasferimento di acqua tra Regioni diverse, come quello richiesto; la regione Campania nel corso della menzionata causa ha affermato che «a seguito di intervenute necessità idriche (in parte dovute anche alla frana del Sarno che ha danneggiato l'acquedotto del Serino) ha acquisito, così come risulta dal verbale del 14 luglio 1999, ai rappresentanti della regione Lazio intervenuti alla riunione, il parere favorevole al maggior prelievo di un quantitativo, in aggiunta a quello assentito di 800 l/sec.»; a tale proposito si segnala però che i tecnici regionali non hanno il potere autorizzativo in questione; il sindaco di Cassino, già con nota prot. n. 9169 del 23 aprile 2003, ha invitato la società concessionaria ad astenersi da prelievi non autorizzati onde evitare provvedimenti sanzionatori a tutela degli irreparabili danni ambientali provocati; al fine di garantire la protezione ed un impiego sostenibile delle acque, è dovere dei soggetti istituzionali coinvolti di adottare misure idonee ad impedire il degrado delle risorse e dell'ambiente interessato ed a preservare le fonti di approvvigionamento dell'inquinamento e da un uso eccessivo e/o a fini meramente speculativi; a tal proposito, i prelievi di acqua dai fiumi devono essere compatibili con il minimo deflusso vitale e le legittime aspettative delle popolazioni locali; in mancanza di diverse determinazioni dell'Autorità di Bacino Liri Garigliano, deve essere ritenuto vincolante il limite precisato (l/sec. 2973,77) con il decreto ministeriale n. 11 del 10 gennaio 1990; risulta all'interrogante che la regione Lazio - Dipartimento Territorio ha segnalato, con nota prot. n. 336 del 17 febbraio 2004, all'Autorità di Bacino Liri Garigliano il problema del superamento dei limiti dei prelievo effettuato dalla regione Campania, a mezzo del proprio concessionario, in quanto privo di titolo concessorio; la suddetta Autorità di Bacino, con nota prot. n. 1370 del 1 o marzo 2004, ha dato riscontro alla prodotta missiva limitandosi ad evidenziare che l'accertamento sui reali fabbisogni idrici non poteva essere espletato nell'assegnato termine di quindici giorni e che, in ogni caso, il problema del «trasferimento delle risorse idriche da Cassino alla regione Campania, coinvolgente un sistema Tecnico/Politico/Istituzionale alquanto articolato» doveva essere risolto in altre sedi; il comune di Cassino, pur non essendo l'Ente competente al rilascio della concessione di derivazione, è in ogni caso tenuto: a) a preservare quali-quantitativamente la risorsa evitando uno sfruttamento intensivo della stessa oltre il livello di ripristino e ricambio naturale che comporta un evidente pericolo di isterilimento del bene; b) ad evitare l'aggravarsi dell'ingente danno ambientale che la diminuzione della risorsa idrica causa all'ecosistema locale e all'utenza interessata (imprese zootecniche, agricole e turistiche esistenti) anche mediante effetti indotti (si consideri che la diminuzione d'acqua rischia di indurre una selezione indiscriminata tra le attività economiche presenti sul territorio con scomparsa di quelle cosiddette marginali); c) a scongiurare il pericolo che la riduzione dell'acqua disponibile sia di ostacolo alle attività produttive presenti sul territorio o allo sviluppo di nuove attività economiche e/o di impresa e determini una riduzione della ricchezza complessiva della comunità locale che, per un verso, si potrebbe tradurre in un impoverimento delle risorse finanziarie dell'ente locale e, per altro, potrebbe comportare un blocco allo sviluppo sociale, economico, ambientale e culturale della stessa comunità; tali obblighi a carico dell'Ente Locale sono stati espressamente riconosciuti nel corso della riunione tenutasi il 16 ottobre 2003 presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione tutela acque interne; anche la Commissione europea si è a vario titolo occupata della ripartizione delle risorse idriche, arrivando a stabilire che nei «costi delle risorse» ai fini della determinazione delle tariffe vadano ricompresi i costi delle mancate opportunità imposte ad altri utenti in conseguenza dello sfruttamento intensivo delle risorse (cfr. COM 2000,477); il Parlamento europeo ed il Consiglio, con l'articolo 9 della direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, hanno istituito un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, introducendo il principio generale del «recupero dei costi», con riferimento, appunto, ai costi ambientali e a quelli relativi alle risorse; in ogni caso, l'attuale tariffa non tiene assolutamente conto dei cosiddetti «costi delle risorse», come sopra esplicitati, tanto da imporsi un inevitabile adeguamento che sia rispettoso del mutato assetto generale degli interessi in gioco -: se non ritenga di intervenire in tempi rapidi al fine di ricondurre il prelievo alle condizioni previste dal decreto ministeriale e richieste dal comune di Cassino e per far effettuare un monitoraggio che riscontri la portata della captazione direttamente dalle bocche di presa e sull'emungimento effettuato negli ultimi tre anni. (5-00680)





 
Cronologia
venerdì 2 febbraio
  • Politica, cultura e società
    In occasione della partita di calcio Catania-Palermo, scoppia una guerriglia tra le tifoserie in cui perde la vita l'ispettore di Polizia Filippo Raciti. Il giorno successivo viene sospeso il campionato di calcio.

giovedì 8 febbraio
  • Parlamento e istituzioni
    Il Governo emana il decreto-legge 8 febbraio 2007, n.8 recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche. Il decreto sarà convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2007, n. 41.