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Documenti ed Atti

XV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02491 presentata da MANCINI GIACOMO (LA ROSA NEL PUGNO) in data 07/02/2007

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-02491 presentata da GIACOMO MANCINI mercoledì 7 febbraio 2007 nella seduta n.105 MANCINI. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che: la legge 3 maggio 1999 n. 124, contenente disposizioni urgenti in materia di personale scolastico, ha disposto, all'articolo 8, che: «il personale ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado è a carico dello Stato»; il secondo comma dello stesso articolo 8 stabilisce che il personale ATA, dipendente degli enti locali, «in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data dell'entrata in vigore della presente legge» è trasferito nei ruoli del personale ATA statale ed «è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili»; tale disposizione normativa ha riguardato circa 80.000 persone, che avrebbero dovuto essere inquadrate, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 8 della legge n. 124, con il riconoscimento «ai fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata nell'ente locale di provenienza»; nell'ottica del legislatore, quindi, il passaggio del predetto personale dagli enti locali allo Stato si configurava come una novatio soggettiva del rapporto di impiego del personale ATA stesso, tanto più che, sempre il secondo comma del citato articolo 8 garantisce anche il mantenimento della sede in fase di prima applicazione; in deroga all'articolo 8 della legge n. 124 del 1999 il ministero della pubblica istruzione ha emanato il decreto del 5 aprile del 2001 che ha recepito l'accordo tra ARAN e organizzazioni sindacali e ha previsto che i lavoratori in questione dovessero essere inquadrati nella progressione economica per posizioni stipendiali delle corrispondenti qualifiche del comparto scuola, con il criterio del cosiddetto «maturato economico» che tiene conto unicamente del trattamento economico in godimento al momento dell'inquadramento nei ruoli del personale statale, prescindendo dall'effettiva anzianità di servizio; come era facile prevedere l'applicazione di questo decreto ha provocato una consistente mole di ricorsi giudiziari per riaffermare il diritto dei lavoratori ATA al pieno riconoscimento dell'anzianità giuridica ed economica. In questi anni i giudici hanno emesso un copioso numero di sentenze positive per i lavoratori, ma poiché l'amministrazione ha sempre resistito, le azioni legali sono approdate in Cassazione ove, finalmente tutte le sezioni lavoro hanno riconosciuto il diritto dei lavoratori. La giurisprudenza si è quindi espressa sostanzialmente in modo chiaro e univoco: tutte le sentenze della Corte di cassazione hanno infatti accolto i ricorsi proposti dai lavoratori e respinto quelli promossi dall'Avvocatura; a fronte del riconoscimento dei diritti dei lavoratori da parte della Cassazione e della mancanza di difformità interpretative, che non giustificano quindi il ricorso all'interpretazione autentica, il Governo della passata legislatura, ha inserito nella Finanziaria 2006 il comma 218 dell'articolo 1. In base a tale disposizione si verranno a determinare gravi situazioni di disparità di trattamento tra soggetti ai quali continua ad applicarsi il regime convalidato e riconosciuto dalla giurisprudenza e soggetti che pur trovandosi nella medesima situazione di fatto, vedranno riconoscersi un trattamento deteriore in base alla nuova norma; l'interrogante esprime il proprio dubbio, sostenuto in questo da numerose pronunce di giudici che nel frattempo hanno rinviato il giudizio di merito alla Corte costituzionale, sulla legittimità costituzionale del comma 218 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2006 e ricorda che su questo argomento è stata già effettuata un'interrogazione al Senato di cui all'Atto n. 3-00144 della seduta n. 38 pubblicato in data 26 settembre 2006 -: se e come si intenda operare per eliminare le ingiuste disparità di trattamento economico-giuridico nei confronti del personale ATA e degli insegnanti tecnico-pratici transitati dagli enti locali ai ruoli del personale statale, stabilite secondo l'interrogante in modo iniquo e maldestro dagli interventi legislativi della XIV legislatura.(4-02491)

Atto Camera Risposta scritta pubblicata martedì 29 maggio 2007 nell'allegato B della seduta n. 160 All'Interrogazione 4-02491
presentata da MANCINI Risposta. - Si risponde all'atto di sindacato ispettivo in esame, con la quale l'interrogante chiede provvedimenti per il riconoscimento del servizio pregresso maturato dal personale dipendente dagli enti locali, già in servizio nelle scuole ed istituti statali, e transitato allo Stato nei ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario ai sensi della legge n. 124 del 3 maggio 1999, al fine di evitare situazioni di disparità tra i lavoratori. Si premette che è ben nota la complessa questione che concerne l'applicazione dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, attualmente all'esame della Corte costituzionale. L'articolo 8 della suddetta legge ha posto a carico dello Stato il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (Ata) degli istituti e scuole di ogni ordine e grado ed ha conseguentemente disposto il trasferimento nei ruoli del personale Ata statale del personale degli enti locali in servizio nelle scuole ed istituti statali alla data di entrata in vigore della legge n. 124, prevedendone l'inquadramento nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti e demandando la disciplina sulle modalità del trasferimento ad un successivo decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della funzione pubblica, sentiti l'Associazione nazionale comuni d'Italia, l'Unione nazionale comuni comunità enti montani e l'Unione delle province d'Italia. In particolare, la legge ha stabilito che al personale Ata proveniente dagli enti locali è riconosciuta ai fini giuridici ed economici l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza. La stessa legge ha tuttavia previsto che, in corrispondenza dell'inquadramento nei ruoli statali del personale degli enti locali, si procede alla contestuale progressiva riduzione dei trasferimenti statali in favore degli enti locali medesimi, in misura pari alle spese comunque sostenute dagli stessi enti nell'anno finanziario precedente a quello dell'effettivo trasferimento del personale. In pratica, i costi che lo Stato avrebbe dovuto sostenere per il personale entrato a far parte dei propri ruoli dovevano essere ridotti dai trasferimenti accordati ai comuni e alle province da cui proveniva detto personale. Per l'attuazione del citato articolo 8, in data 20 luglio 2000, è stato siglato un apposito accordo dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale nelle pubbliche amministrazioni e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali, accordo che, come previsto dalla legge, è stato poi recepito dal decreto 5 aprile 2001 adottato dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica. Con tale decreto sono stati definiti i criteri d'inquadramento del personale interessato. In particolare, il decreto ha previsto che l'inquadramento dei dipendenti in parola dovesse avvenire in base al criterio del «maturato economico» e cioè collocando gli interessati nella posizione stipendiale d'importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999. L'eventuale differenza tra l'importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 sarebbe stata corrisposta ad personam e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini della maturazione delle successive classi di stipendio. Ciò al fine di garantire ai trasferiti il mantenimento del livello economico raggiunto negli enti locali (se superiore rispetto a quello dello Stato) nonché di effettuare il trasferimento senza oneri aggiuntivi per lo Stato, in quanto, come già detto, la legge n. 124 non ha previsto alcun finanziamento per l'attuazione del citato articolo 8. Per una più completa conoscenza di questa complessa vicenda, è anche opportuno ricordare che le modalità di determinazione del trattamento economico per il personale scolastico statale e per quello degli enti locali sono diverse. Infatti, per il personale scolastico statale la retribuzione è formata dal trattamento fondamentale - basato su classi di stipendio di importo progressivo, che vengono attribuite alla scadenza di periodi di servizio prestabiliti - nonché dal trattamento accessorio, disciplinato dalle norme contrattuali di settore; per il personale degli enti locali, invece, la retribuzione è formata dal trattamento economico fondamentale, cui corrisponde lo stipendio tabellare, dalla retribuzione individuale di anzianità e dal trattamento accessorio, anch'esso disciplinato dalle norme contrattuali di settore. Quindi, diversamente dal personale del comparto «Scuola», per il personale degli enti locali - come avviene per la generalità degli altri dipendenti pubblici - l'anzianità di servizio è valutata a parte, con una specifica voce di stipendio, che si aggiunge alle altre voci. Considerate tali differenze strutturali tra i trattamenti economici delle due categorie di personale, la disposizione dell'articolo 8 della legge n. 124 è stata applicata dall'Amministrazione tenendo conto, ai fini dell'inquadramento nei ruoli statali del personale proveniente dagli enti locali, del trattamento economico complessivo in godimento - che, come già detto, comprende anche l'anzianità di servizio - ed attribuendo agli interessati la corrispondente classe di stipendio prevista per il personale scolastico statale. In molti casi il personale interessato ha contestato i criteri di inquadramento adottati dall'Amministrazione, ritenendoli in contrasto con la specifica disposizione contenuta all'articolo 8, comma 2, della legge n. 124, in base alla quale al personale in argomento va riconosciuta ai fini giuridici ed economici l'anzianità di servizio maturata presso l'ente locale di provenienza. Ne è derivato un diffuso contenzioso che in alcuni casi si è concluso, come peraltro già rilevato dall'interrogante, in Corte di Cassazione con la soccombenza dell'Amministrazione. Ma vi sono anche casi di giudici che, in consapevole contrasto con la Cassazione, hanno espresso un diverso giudizio, condividendo la tesi dell'Amministrazione, in virtù della riconosciuta natura contrattuale dell'Accordo del 20 luglio 2000, della valenza quale fonte normativa di tale accordo e dell'assoluta assenza, nella legge n. 124 del 1999, della previsione di una copertura finanziaria per i pretesi aumenti retributivi da corrispondere al personale in parola. In presenza di questa situazione, è intervenuta la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) che, all'articolo 1, comma 218, reca l'interpretazione autentica della norma controversa. Si conviene con l'interrogante circa la situazione di disomogeneità che la vicenda ha determinato nell'ambito del personale interessato e si assicura che il Ministero sta seguendo con grande attenzione questa complessa vicenda anche ricercando d'intesa con il Ministero dell'economia soluzioni che consentano parità di trattamento e compatibilità finanziaria, in attesa della pronuncia della Corte costituzionale. Il Viceministro della pubblica istruzione: Mariangela Bastico.



 
Cronologia
venerdì 2 febbraio
  • Politica, cultura e società
    In occasione della partita di calcio Catania-Palermo, scoppia una guerriglia tra le tifoserie in cui perde la vita l'ispettore di Polizia Filippo Raciti. Il giorno successivo viene sospeso il campionato di calcio.

giovedì 8 febbraio
  • Parlamento e istituzioni
    Il Governo emana il decreto-legge 8 febbraio 2007, n.8 recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche. Il decreto sarà convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2007, n. 41.