Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02484 presentata da PELLEGRINO TOMMASO (VERDI) in data 07/02/2007
Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-02484 presentata da TOMMASO PELLEGRINO mercoledì 7 febbraio 2007 nella seduta n.105 PELLEGRINO. - Al Ministro degli affari esteri, al Ministro dell'interno, al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che: il giorno 2 novembre 2003, il Sig. Davide Follero, mentre svolgeva l'attività di addetto alla sicurezza e pronto soccorso presso una discoteca di Pozzuoli (Napoli), veniva chiamato ad intervenire per una riferita aggressione ad un avventore della discoteca, da parte di un marine americano; nel mentre il Sig. Follero interveniva per prestare le cure del caso alla vittima e per tentare di ristabilire l'ordine nel locale, lo stesso veniva repentinamente ed immotivatamente aggredito da un marine americano; quest'ultimo si avventava verso il sig. Follero ferendolo gravemente con un pugnale da combattimento, come quelli presumibilmente in dotazione dei marine; il marine americano lo colpiva, in particolare, all'emiaddome inferiore sinistro con lesioni intestinali che rendevano necessario il ricovero con intervento chirurgico urgente per eviscerazione, a cui seguiva un doppio intervento: il primo di raffia delle lesioni e il secondo, otto ore più tardi di resezione intestinale; l'autore del delitto, che subito dopo l'aggressione si era dato alla fuga, veniva identificato e fermato dalla Polizia di Stato di Formia, dove era in procinto di salpare con una nave; il soggetto fermato, immediatamente, è stato consegnato alle autorità militari americane, che lo hanno preso in custodia e lo hanno giudicato, in seguito ad un procedimento, a giudizio dell'interrogante, sommario, istituito presso la Corte Marziale di Capodichino; nonostante, ad avviso dell'interrogante, vi fossero prove a sufficienza da ritenere il marine responsabile del delitto addebitatogli, il «processo farsa» si concludeva con l'assoluzione, senza che vi fosse la possibilità per la persona offesa di partecipare al processo e senza che lo stesso avesse accesso alle motivazioni della sentenza; sembrerebbe che l'unico risarcimento previsto in questi casi, sia quello previsto da una legge risalente al Trattato Nato del 1951 che prevede l'erogazione di una somma alle vittime dei soprusi americani in Italia, che nel caso di specie, non si conosce se venga quantificata e, quindi, liquidata; nonostante l'impegno da parte delle autorità americane di sottrarre il soldato americano alla giurisdizione italiana, è da rilevare che tale tentativo non può riuscire quando le vittime sono cittadini italiani, considerato che i limiti territoriali della giurisdizione italiana sono abbastanza estesi; in particolare, nel determinare la sfera di efficacia nello spazio della legge penale, l'ordinamento italiano ha adottato il principio che si suole definire di «territoralità temperata»; vale a dire: ha adottato, come la maggior parte degli Stati moderni, il principio di territorialità, (articolo 3 codice penale: la sfera di efficacia della legge penale è delimitata dal territorio dello Stato, obbligando tutti coloro che vi si trovino, cittadini e stranieri; articolo 6 codice penale: i reati commessi nel territorio dello Stato sono puniti secondo la legge italiana); i gravissimi fatti di cui si tratta si configurano, per lo più, come reati di tentato omicidio o, quantomeno, di lesioni gravissime; considerate le premesse, peraltro sarebbe possibile rendere applicabili le norme penali sopra citate, consentendo di perseguire in Italia quei fatti e di procedere contro il responsabile americano, senza che lo stesso possa essere esente da processo, grazie ad eventuali leggi (a giudizio dell'interrogante, incostituzionali) che ne garantirebbero l'impunità; è necessario, pertanto, che attraverso un diritto certo e incentrato sul principio di legalità e del giusto processo, lo Stato si possa dire garante dei diritti umani, sia dal punto di vista degli indagati, sia da quello delle vittime; appare necessaria l'esigenza di adottare strumenti flessibili e rapidi per intervenire a favore della vittima di un grave reato contro la persona, non rinunciando ad una assunzione di responsabilità del colpevole -: ove i fatti esposti rispondano a verità, quali iniziative immediate i Ministri interrogati - nell'ambito delle rispettive competenze - intendano assumere perché siano accertate in tutte le sedi le eventuali responsabilità; quali iniziative di ordine legislativo, nazionale e comunitario, s'intendono assumere per evitare che per l'avvenire la vita e l'integrità fisica e morale di un qualunque cittadino possa essere compromessa sulla base di soprusi da parte di militari americani in forza alle basi NATO; se il Ministro degli Affari Esteri, di fronte alla gravità dell'episodio, non ritenga di promuovere, in ambito comunitario e internazionale, una posizione più incisiva nei confronti del governo americano al fine di chiarire le responsabilità del delitto, più in generale, per chiedere, con ferma coerenza, una piena tutela dei diritti umani.(4-02484)
Atto Camera Risposta scritta pubblicata lunedì 24 settembre 2007 nell'allegato B della seduta n. 209 All'Interrogazione 4-02484
presentata da PELLEGRINO Risposta. - 1. In esito a quanto richiesto questo ministero degli affari esteri ha provveduto a rintracciare gli atti qui trasmessi dal ministero della giustizia in relazione al caso di specie. 2. In generale si osserva che la competenza nell'esercizio della giurisdizione in relazione a reati commessi da personale Militare di un paese alleato nel territorio di un altro paese alleato (mentre si trovava in detto paese per ragioni di servizio) è regolato dall'articolo VII dell'accordo di Londra del 19 giugno 1951 (accordo SOFA), ratificato da tutti i paesi membri dell'Alleanza. Detto accordo attribuisce la «competenza primaria» in un caso quale quello oggetto dell'interrogazione allo Stato «ricevente» (in questo caso l'Italia) (articolo VII, 3b). Tuttavia lo Stato ricevente può rinunciare all'esercizio della giurisdizione a favore dello Stato «inviante» (in questo caso gli USA) su richiesta di quest'ultimo (articolo VII, 3c). 3. Nel caso di specie la procura di Napoli, pur nella consapevolezza della gravità delle imputazioni, ha ritenuto di dare favorevole accoglimento all'istanza presentata dalle autorità americane di rinunzia al diritto di priorità nell'esercizio della giurisdizione. Il ministero degli esteri - come da prassi nei casi di criminalità comune analoghi a quello in parola - non ha eccepito alla decisione della procura, non rilevando motivi ostativi di carattere politico generale ad un atto riconducibile, nella sostanza, alle autonome valutazioni della magistratura e della cooperazione giudiziaria fra i due paesi. Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Bobo Craxi.