Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01271 presentata da BULGARELLI MAURO (INSIEME CON L'UNIONE VERDI - COMUNISTI ITALIANI) in data 07/02/2007
Atto Senato Interrogazione a risposta scritta 4-01271 presentata da MAURO BULGARELLI mercoledì 7 febbraio 2007 nella seduta n.103 BULGARELLI - Ai Ministri della giustizia, della pubblica istruzione e per i beni e le attività culturali - Risultando all'interrogante che: l'ufficio Arti figurative della SIAE ha inoltrato varie denunce, con richiesta di ingenti somme pecuniarie, al sig. Enrico Galavotti, insegnante di Cesena, autore di ipertesti pubblicati sul sito Internet di didattica e cultura non-profit di Cesena www.homolaicus.com, da lui realizzato e gestito attivamente da un decennio; Galavotti, meglio conosciuto in rete col nickname di Galarico, è uno dei fondatori del web didattico nazionale, ed è stato denunciato per l'utilizzo di immagini digitali riproducenti 74 dipinti protetti dai diritti d'autore; la decisione della SIAE induce a forti preoccupazioni per l'aver introdotto un precedente che potrebbe avere forti ripercussioni negative sull'operato di tutti quegli insegnanti autori di siti Internet e divulgatori di preziosi materiali didattici e culturali; la SIAE, infatti, applicando a giudizio dell'interrogante in maniera distorta una legge le cui origini risalgono all'anteguerra (legge del 22 aprile 1941, n. 633, e successivamente adeguata con la cosiddetta "Legge Urbani", legge 22 maggio 2004, n. 128) e non individuando alcuna differenza tra uso didattico-formativo-istituzionale e uso commerciale, pretende il pagamento di cifre rilevanti relative a diritti d'autore su opere protette realizzate da artisti viventi o scomparsi da meno di 70 anni; in particolare la SIAE, applicando impropriamente solo ed esclusivamente l'art. 3 della legge 633 del 1941, sostiene discrezionalmente che l'utilizzazione, anche parziale, di un'opera costituisca lesione del diritto morale dell'autore e che la riproduzione non autorizzata delle opere in questione leda gli esclusivi diritti patrimoniali che la legge riconosce a quest'ultimo; al tempo stesso la SIAE trascura, però, l'applicazione dell'art. 70 della stessa legge del 1941, che prevede massima libertà per l'uso di immagini a scopo didattico non commerciale e di insegnamento senza finalità di lucro, a patto di citare la fonte (cosa che è avvenuta regolarmente nel sito in questione); sono innumerevoli le conseguenze dirette che si potranno verificare interpretando in maniera distorta la norma: qualsiasi sito scolastico o blog didattico che utilizza per puro scopo didattico file sonori, immagini protette, citazioni d'autore rischia ingenti sanzioni e quindi la chiusura immediata; le rappresentazioni teatrali, i saggi di fine anno caratterizzati da sottofondi musicali alla presenza di pubblico o dei genitori diverrebbero insostenibili dal punto di vista economico; la realizzazione di cd-rom didattici e la creazione di ipertesti risulterebbe estremamente costosa; la libertà didattica e le specifiche competenze professionali degli insegnanti ne risulterebbero pesantemente condizionate; il comportamento della SIAE, in sostanza, appare limitare fortemente la funzione formativa della scuola e la libertà didattica degli insegnanti; a tale proposito, si fa presente che la legislazione statunitense sul fair use permette di pubblicare materiali sotto copyright senza autorizzazione, purché vi siano fini e intenti educativi; il principio del fair use , infatti, rende i lavori protetti dal diritto d'autore disponibili al pubblico come materiale grezzo senza la necessità di autorizzazione, a condizione che tale libero utilizzo soddisfi le finalità della legge sul diritto d'autore, che la Costituzione degli Stati Uniti d'America definisce come promozione "del progresso della scienza e delle arti utili"; la dottrina tenta in questo modo di equilibrare gli interessi dei titolari di diritti individuali con i benefici sociali o culturali che derivano dalla creazione e dalla distribuzione dei lavori derivanti, si chiede di sapere: se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno - attraverso specifici provvedimenti di competenza - esentare gli insegnanti, nell'ambito della propria specifica funzione educativa, formativa e didattica, dall'osservanza del copyright , operando essi in un contesto palesemente senza fini di lucro e di alta utilità sociale; se non ritengano opportuno introdurre anche in Italia, in materia di diritto d'autore, il principio del fair use . (4-01271)
Atto Senato Risposta scritta pubblicata nel fascicolo n. 047 all'Interrogazione 4-01271
presentata da BULGARELLI Risposta.
- Per quanto di competenza, questa amministrazione chiarisce quanto
segue: a) quanto all'opportunità di esentare dall'osservanza
del copyright «gli insegnanti, nell 'ambito della propria
specifica funzione educativa, formativa e didattica, operando essi in un
contesto palesemente senza fini di lucro e di alta utilità sociale»
si fa presente che l'articolo 70 legge sul diritto d'autore prevede
che il riassunto, la citazione, la riproduzione di brani o parti di opera
sono liberi se effettuati per uso di critica o discussione nei limiti giustificati
da tali fini e purché non costituiscano concorrenza con l'utilizzazione
economica dell'opera. Inoltre, la norma chiarisce che le operazioni
sopra esemplificate (riassunto, citazione e riproduzione dell'opera
o di sue parti) quando effettuate per fini di insegnamento o di ricerca
scientifica devono avvenire per finalità illustrative e non commerciali.
Inoltre, le dette operazioni (riassunto, riproduzione e citazione) debbono
essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei
nomi dell'autore, dell'editore e se si tratta di traduzione,
del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta. L'applicazione
dei principi dell'articolo 70 sopra ricordati, rivestendo tale norma
carattere di eccezionalità rispetto alla generale regola del diritto
al compenso scaturente dallo sfruttamento di opera altrui è di stretta
interpretazione e, in tal senso, si è sempre orientata la giurisprudenza.
Ne consegue perciò che, in difetto anche di uno solo dei presupposti
dettati dalla norma, la fattispecie di utilizzazione rientra nell'ipotesi
generale di cui all'articolo 3. Ciò
premesso, la richiesta inviata dall'Ufficio arti figurative sezione
opere letterarie e arti figurative della Direzione generale della SIAE
al titolare del sito Internet www.homolaicus.com era tesa al recupero
dei diritti di riproduzione per avere il sito pubblicato, per un lungo
periodo di tempo, opere appartenenti al repertorio delle arti figurative
amministrato dalla SIAE. L'ente ha riferito di aver proceduto, nel
caso di specie, all'ordinaria applicazione della normativa vigente
in quanto non ricorrevano in tal caso i presupposti previsti dal richiamato
articolo 70 per l'esenzione. Più specificamente, l'utilizzazione
nel citato sito web di opere dell'arte figurativa intere o
per parti significative di esse è stata ritenuta suscettibile di
creare concorrenza all'ordinaria utilizzazione economica dell'opera,
trattandosi di un sito accessibile a tutti i navigatori della rete indistintamente
e nel quale sono presenti anche espliciti messaggi di promozione commerciale
che sono stati letti dall'ente competente come segni di una finalità
commerciale del sito seppur di tipo indiretto o collaterale. b) quanto poi all'opportunità di «introdurre anche in Italia,
in materia di diritto d'autore, il principio del fair use ,
si fa presente che a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo
9 aprile 2003, n. 68, recante «Attuazione della direttiva 2001/29/CE
sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e
dei diritti connessi nella società dell'informazione»,
è stato modificato l'articolo 70 della legge sul diritto d'autore.
Pertanto, il testo oggi vigente di tale disposizione, che è quello
sopra sintetizzato, riproduce nella sostanza la disciplina statunitense
sul fair use . Infatti, i quattro elementi che caratterizzano tale
disciplina, come rinvenienti nella Section 107 del Copyright Act ,
e cioè: - finalità e caratteristiche dell'uso (natura
non commerciale, finalità educative senza fini di lucro); -
natura dell'opera tutelata; - ampiezza ed importanza della parte
utilizzata in rapporto all'intera opera tutelata; - effetto anche
potenzialmente concorrenziale dell'utilizzazione ricorrono a ben vedere
anche nell'articolo 70 della legge sul diritto d'autore. Pertanto,
a giudizio di questa amministrazione l'ordinamento civile italiano
in materia del diritto d'autore risulta oggi conforme, negli assetti
fondamentali, non solo a quello degli altri paesi dell'Europa continentale
ma anche a quello dei Paesi dell'area del copyright anglosassone. Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività
culturali Marcucci