Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02493 presentata da PICCHI GUGLIELMO (FORZA ITALIA) in data 07/02/2007
Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-02493 presentata da GUGLIELMO PICCHI mercoledì 7 febbraio 2007 nella seduta n.105 PICCHI. - Al Ministro degli affari esteri, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che: il personale a contratto delle rappresentanze diplomatico-consolati, e Istituti di Cultura negli Stati Uniti, dovrebbe aderire entro il 20 febbraio 2007 alla richiesta di condono fiscale avanzata dalle autorità fiscali statunitensi ( Inland Revenue Service ), per importi che variano dai 75.000 ai 100.000 dollari a persona, per evasione fiscale acclarata e dichiarata dalle medesime autorità; tale personale ha, al contrario, pagato regolarmente le tasse che sono state prelevate, accantonate e versate dal ministero degli affari esteri, quale sostituto d'imposta, al ministero dell'economia e delle finanze; il Ministero degli affari esteri ha omesso di applicare nella procedura di prelievo, incameramento e versamento delle imposte i dettati dell'accordo bilaterale esistente fra Italia-Usa, che prevede la riscossione in loco delle tasse da parte del fisco Usa; l'adesione alla richiesta di condono avanzata dalle autorità fiscali Usa significherebbe ammissione di colpa, mentre trattasi di errore della Farnesina; altri Paesi, coinvolti nella verifica fiscale condotta ad ampio raggio e preannunciata già nel febbraio del 2006 dall'IRS, sono riusciti ad individuare soluzioni che hanno tutelato i propri impiegati - come nel caso della Gran Bretagna - in cui lo stesso Stato si è fatto carico di rimborsare immediatamente le tasse al fisco americano -: quali iniziative siano state fino ad oggi intraprese in proposito; se sia stato incaricato un esperto di questioni fiscali americane a sostegno dei nostri connazionali, come da loro richiesto; se, ed in quale modo, intendano intervenire presso le autorità statunitensi, per lo slittamento della scadenza del 20 febbraio per l'adesione alla richiesta di condono; quali provvedimenti intendano adottare affinché una tale situazione non si ripeta in futuro. (4-02493)
Atto Camera Risposta scritta pubblicata giovedì 29 novembre 2007 nell'allegato B della seduta n. 252 All'Interrogazione 4-02493
presentata da PICCHI Risposta. - In merito a quanto sollevato dall'interrogante nell'atto in esame sulle trattenute fiscali per il personale a contratto negli Stati Uniti, si informa che: in data 5 ottobre scorso, a conclusione di un complesso negoziato condotto di stretto concerto con questa amministrazione, il Ministero dell'economia e delle finanze è pervenuto a un'intesa finale con l'Internal Revenue Service degli Stati Uniti sulla problematica. Tale intesa è stata formalizzata con uno scambio di lettere operato ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera e), e 25, comma 3, della vigente Convenzione italo-statunitense contro le doppie imposizioni. L'accordo va pertanto considerato come Mutual Agreement Procedure tra le Autorità competenti, vale a dire composizione in via amichevole di «difficoltà o dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione». Va sottolineato che le formule individuate mirano - nel comune intento delle parti - a superare le passate incertezze interpretative e a pervenire a una rigorosa applicazione delle pertinenti norme della vigente Convenzione fiscale bilaterale (in particolare, gli articoli 1, 3, 19 e 23). Ciò premesso, ai fini operativi, i termini dell'accordo possono essere sintetizzati come segue: 1) in conformità a quanto previsto dalla Convenzione, gli impiegati a contratto che siano cittadini statunitensi ovvero doppi cittadini italoamericani devono ritenersi assoggettati esclusivamente alla tassazione negli USA. Si conferma pertanto che essi rientrano pienamente nell'ambito di applicazione della Settlement Initiative, cui avrebbero dovuto decidere se aderire, come da precedenti istruzioni di questo Ministero, entro il 30 giugno 2007; 2. Gli impiegati a contratto detentori di green card che hanno sinora pagato le imposte sul reddito da lavoro in Italia saranno sottoposti a tassazione negli Usa a partire dall'anno d'imposta 2006, mentre per gli anni 2004-2005 rientreranno nell'ambito di applicazione della Settlement Initiative. Ai fini di una loro adesione alla stessa - che dovrà intervenire improrogabilmente entro 30 giorni dal 5 ottobre 2007 - essi potranno dichiarare il solo reddito imponibile in Italia (esibendo il CUD) e verrà loro riconosciuto dalle Autorità fiscali americane un credito d'imposta pari a quanto versato in Italia. Nel caso in cui un titolare di green card sia divenuto residente negli USA al solo scopo di prestare servizio per lo Stato italiano, ferma restando l'applicabilità del Settlement nei termini sopra indicati, a partire dall'anno fiscale 2006 l'Italia manterrà la propria potestà impositiva congiuntamente agli Stati Uniti, che riconosceranno tuttavia all'interessato un credito d'imposta per quanto versato al fisco italiano. 3. Gli impiegati a contratto detentori di visto A2 o G1, i quali per gli anni fiscali 2004 e 2005 abbiano già pagato le imposte sul reddito da lavoro in Italia non rientreranno nel campo di applicazione del Settlement, in quanto per quegli anni soggetti all'imposizione fiscale in Italia. Essi tuttavia dovranno essere assoggettati esclusivamente alla tassazione americana a partire dall'anno d'imposta 2006 nel caso in cui - come prevede testualmente la convenzione - non si siano trasferiti nel Paese al solo scopo di assumere servizio alle dipendenze dello Stato italiano. Sulla base del quadro appena illustrato, si forniscono le seguenti ulteriori indicazioni operative. Anni fiscali 2004-2005: 1) gli impiegati doppi cittadini che hanno pagato le imposte sul reddito da lavoro in Italia e si siano avvalsi della Settlement Initiative potranno esercitare il loro diritto a chieder rimborsi d'imposta nei modi e alle condizioni previste dalla legge (articolo 38 TUIR), presentando la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle imposte al fisco americano; 2) gli impiegati titolari di green card, rientranti nell'ambito di applicazione della Settlement Initiative alle condizioni sopra descritte, non potranno chiedere rimborsi all'Agenzia delle entrate per gli anni fiscali 2004-2005, poiché verrà loro riconosciuto dalle autorità fiscali americane, sulla base delle cifre riportate nel CUD, un credito d'imposta pari a quanto versato in Italia per tale periodo; 3) gli impiegati titolari di visti A2 o G1 che hanno finora versato le imposte al fisco italiano non dovranno aderire alla Settlement Initiative. Anno fiscale 2006: Qualora non vi avessero già provveduto, sono tenuti a effettuare, entro le scadenze previste, la dichiarazione al Fisco americano dei redditi da lavoro percepiti nel 2006 tutti gli impiegati a contratto che si trovino in una delle seguenti condizioni: 1) siano cittadini statunitensi ovvero doppi cittadini italo-americani; 2) siano detentori di green card; 3) siano residenti negli Usa ad altro titolo (come visti A2 o G1) e non si siano trasferiti nel Paese al solo scopo di assumere servizio alle dipendenze dello Stato italiano. Il personale che si trovi nelle predette condizioni che quanto alla determinazione del reddito imponibile, la dichiarazione dovrà essere conforme alle relative disposizioni statunitensi e riferirsi quindi, ove da esse prescritto, alla retribuzione annua globale, quale risultante dalla retribuzione annua base con l'aggiunta dell'eventuale assegno personale non riassorbibile. Si sottolinea che coloro che hanno versato le imposte sul reddito da lavoro percepito nel 2006 in Italia potranno esercitare il loro diritto a chiedere rimborsi d'imposta nei modi e alle condizioni previste dalla legge (articolo 38 TUIR), presentando la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle imposte al fisco americano. Appare inoltre utile precisare che il titolare di green card divenuto residente negli Usa al solo scopo di prestare servizio per lo Stato italiano, essendo soggetto alla potestà impositiva congiunta di entrambi i Paesi, dovrà effettuare la dichiarazione dei redditi negli USA chiedendo un credito d'imposta per quanto già versato al fisco italiano. Pertanto, chi si trovi in tale condizione non avrà titolo a rimborsi dall'erario italiano. Anni fiscali 2007 e seguenti: Valgono le stesse indicazioni fornite per l'anno 2006. Tuttavia l'Amministrazione, per l'anno fiscale 2007, onde evitare agli interessati le più complesse procedure di rimborso, provvederà a restituire sotto forma di conguagli le ritenute erariali già prelevate alla fonte agli impiegati di cui è stata accertata l'assoggettabilità esclusiva all'imposizione fiscale americana. Si precisa che non sono soggetti al fisco americano e continueranno pertanto a versare le imposte sui redditi da lavoro all'erario italiano gli impiegati che risultano essere divenuti residenti negli USA al solo scopo di prestarvi servizio per lo Stato italiano. Qualora in futuro i suddetti impiegati dovessero divenire titolari di green card saranno soggetti anche alla potestà impositiva statunitense. L'Amministrazione non mancherà di adottare i provvedimenti necessari a garantire un congruo adeguamento del trattamento economico degli impiegati assoggettati al mutamento di regime fiscale, quando questo si tradurrà in un maggior carico fiscale per gli interessati. In un'ottica perequativa, lo stesso avverrà - nelle opportune proporzioni - anche per i restanti dipendenti a contratto che, per il fatto di essere stati sottoposti da più tempo alla tassazione americana, hanno sinora sopportato maggiori oneri fiscali. Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Bobo Craxi.