Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/00139 presentata da MOLINARI CLAUDIO (PER LE AUTONOMIE) in data 07/02/2007
Atto Senato Interpellanza 2-00139 presentata da CLAUDIO MOLINARI mercoledì 7 febbraio 2007 nella seduta n.103 MOLINARI - Ai Ministri dell'interno, degli affari esteri e della solidarietà sociale - Premesso che: numerosi discendenti di emigrati trentini in Italia e all'estero sono, da anni, in attesa del riconoscimento della cittadinanza italiana; la legge non prevede quali siano i diritti dei cittadini in possesso del permesso di soggiorno per motivo di "attesa cittadinanza", previsto con il regolamento di attuazione della legge sull'immigrazione (decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, articolo 11) e questa lacuna pone in grave difficoltà chi deve attendere per molto tempo il riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza; nella maggior parte dei casi si tratta di discendenti di emigrati trentini, triestini, goriziani (emigrati prima dell'annessione di questi territori al Regno d'Italia), rispetto ai quali la legge 14 dicembre 2000, n. 379, ha riconosciuto lo status di cittadini italiani con effetto dalla data di presentazione della dichiarazione di cittadinanza; una circolare del Ministero dell'interno prevede che tutte le istanze di cittadinanza, da inoltrarsi presso i Comuni ed i Consolati italiani all'estero, devono essere valutate dalla Commissione interministeriale presso il Ministero dell'interno, alla quale devono essere inviate le pratiche da tutto il mondo (circolare del Ministero dell'interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze n. K 78 del 24 dicembre 2001); le autorità preposte non sanno se sia legittimo autorizzare le persone in attesa di cittadinanza a svolgere attività lavorativa o a ricongiungersi con i familiari e, nel dubbio, finora, in Trentino (regione che risente maggiormente, rispetto al resto d'Italia, di questa problematica) sono stati ammessi al lavoro tutti coloro che sono in possesso di un permesso, in attesa di cittadinanza. Inoltre, sembra che la situazione non sia la stessa per tutte le province italiane; dagli inizi di gennaio 2007, la Questura di Trento e ogni altro ufficio amministrativo del territorio di competenza hanno stabilito di non ammettere più al lavoro i titolari di permessi di soggiorno per motivo di "attesa cittadinanza". Di conseguenza intere famiglie sono abbandonate all'indigenza e gli interventi di sostegno previsti dalle leggi della Provincia autonoma di Trento per gli emigrati e i loro discendenti sono destinati a fallire, riducendosi a forme di pura assistenza senza la prospettiva dell'acquisizione di un'autonomia economica e sociale; la mancata attuazione della legge sulla cittadinanza, oltre a rappresentare una palese ingiustizia, reca gravi pregiudizi ai cittadini che versano in condizioni economiche difficili e, in più, sono costretti a vivere separati dai coniugi e dai figli minori, si chiede di sapere: quali urgenti provvedimenti di competenza i Ministri in indirizzo intendano adottare al fine di consentire, a tutti i cittadini in attesa della definizione del procedimento di riconoscimento della cittadinanza, l'accesso al lavoro ed il ricongiungimento familiare; se non ritengano opportuno promuovere ogni utile iniziativa di competenza volta a modificare la procedura di attuazione della legge 14 dicembre 2000, n. 379, in considerazione del fatto che tutte le problematiche riportate in premessa discendono dalla mancata definizione del procedimento di riconoscimento della cittadinanza in tempi certi e tali da non negare il diritto previsto dalla legge, al pari del procedimento previsto per i discendenti di emigrati da altre province italiane; se non ritengano utile ed urgente prevedere tra le modifiche anche quella di attribuire alla Commissione interministeriale presso il Ministero dell'interno non tanto il compito di esaminare tutti i procedimenti presentati nel mondo, ma solo quelli ai quali i Consolati ed i Comuni non ritengono di dare accoglimento. (2-00139)