Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00705 presentata da MANCUSO GIANNI (ALLEANZA NAZIONALE) in data 07/02/2007
Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-00705 presentata da GIANNI MANCUSO mercoledì 7 febbraio 2007 nella seduta n.105 MANCUSO, AIRAGHI, FOTI e FRASSINETTI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che: nella seduta del Consiglio dei ministri del 19 gennaio 2007 è stato approvato il decreto legislativo che recepisce la direttiva comunitaria 2004/38, inerente l'esercizio ed i limiti del diritto dei cittadini dell'Unione europea di circolare e soggiornare liberamente e permanentemente nel territorio della U.E.; le principali novità di tale decreto legislativo riguardano, tra le altre cose, la scomparsa, di fatto, della carta di soggiorno per i cittadini extracomunitari, e contemporaneamente la nascita di una carta di soggiorno per i famigliari extracomunitari di cittadini comunitari; inoltre, dopo i primi tre mesi di permanenza nel territorio di uno Stato membro, il cittadino comunitario deve obbligatoriamente chiedere la residenza producendo una serie di documenti sul suo stato lavorativo e famigliare; la ricevuta rilasciata dall'anagrafe comunale al momento della richiesta di residenza, sostituisce di fatto la carta di soggiorno per i cittadini comunitari; anche i famigliari extracomunitari di cittadini comunitari, purché in possesso di passaporto o visto di ingresso hanno il diritto di lasciare il territorio nazionale per recarsi in un altro Stato membro e richiedere la residenza in quel Paese; l'articolo 2 del decreto legislativo in oggetto stabilisce in alcuni Stati i partner , comunitari e non, conviventi in una unione di fatto registrata potranno ottenere il ricongiungimento famigliare e la residenza al pari di quelli uniti in matrimonio, ma in altri Paesi no a causa delle diverse leggi in materia; il decesso o la partenza del cittadino dell'Unione non comportano la perdita del diritto di soggiorno dei famigliari aventi, o no, la cittadinanza di uno Stato membro; la dimostrazione di poter disporre risorse economiche sufficienti per sé e per la propria famiglia può essere autocertificata; un cittadino comunitario, ed eventualmente i suoi famigliari extracomunitari, possono essere cancellati per irreperibilità dall'anagrafe comunale (perdendo così il diritto ad ottenere il soggiorno permanente dopo 5 anni), a seguito di assenze dal territorio nazionale dopo due anni consecutivi -: se il Governo sia al corrente che gli abusi che lo strumento dell'autocertificazione (nel caso della dimostrazione della condizione economica, ad esempio) saranno all'ordine del giorno con tutti i risvolti sociali che ciò comporterà; se non intenda adottare un provvedimento che obblighi i richiedenti la cittadinanza a dimostrare di possedere o di avere a disposizione un alloggio adeguato per sé e per la famiglia; se non sia il caso di eliminare la discriminazione «al rovescio» nei confronti dei cittadini italiani che possono essere cancellati per irreperibilità dopo solo un anno di assenza, al contrario di un cittadino comunitario che viene cancellato dopo due anni; come pensi il Governo di poter emanare un tale decreto che non prevede alcun tipo di trasferimento di risorse economiche per l'attuazione della norma, obbligando gli enti locali a dover applicare la norma stessa lasciandoli senza gli strumenti necessari per poterla rendere realmente operativa. (5-00705)