Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01289 presentata da PASTORE ANDREA (FORZA ITALIA) in data 07/02/2007
Atto Senato Interrogazione a risposta scritta 4-01289 presentata da ANDREA PASTORE mercoledì 7 febbraio 2007 nella seduta n.104 PASTORE - Al Ministro dell'interno - Risultando all'interrogante che: in data 28-29 maggio 2006 nel Comune di Roseto degli Abruzzi (Teramo), che appartiene al novero dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle cariche di Sindaco e del Consiglio comunale; all'esito della predetta consultazione elettorale il Consiglio comunale di Roseto degli Abruzzi è risultato composto da 18 membri della maggioranza di centro-sinistra, oltre al Sindaco, e da soli 2 rappresentanti della minoranza di centro-destra; per effetto di questa singolare composizione del Consiglio comunale, alcune delle prerogative e dei diritti dei consiglieri di minoranza vengono ad essere pregiudicati, a causa della formulazione di alcune disposizioni dello statuto e del Regolamento del Consiglio comunale vigenti; in particolare, l'articolo 10, comma 1, dello Statuto comunale di Roseto, conformemente alle disposizioni contenute nell'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo 267/2000 Testo unico enti locali (T.U.E.L.), prevede che: «Il Presidente del Consiglio comunale è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei consiglieri o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste»; gli articoli 34, comma 4, e 36, comma 1, del Regolamento del Consiglio comunale di Roseto, in contrasto con le disposizioni contenute nell'articolo 43, comma 1, del T.U.E.L., prescrivono la sottoscrizione di «almeno un quinto dei consiglieri comunali» per la presentazione di mozioni e proposte di deliberazione in Consiglio comunale; conseguentemente, ai due consiglieri di minoranza, allo stato attuale, non è consentito avanzare richiesta di convocazione del Consiglio comunale e, cosa assai più grave e penalizzante, è negata loro la possibilità di presentare autonomamente proposte di deliberazioni, mozioni o chiedere la trasformazione di interrogazioni in mozioni; uno dei due consiglieri di opposizione, il consigliere Antonio Norante, pertanto, si è premurato di richiedere al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Settore autonomie locali - un parere sulla possibilità di avanzare richieste di modifica delle predette disposizioni statutarie e regolamentari, ed innanzitutto dell'articolo 10, comma 1, dello Statuto comunale vigente, visto quanto prescritto dallo stesso T.U.E.L. (articolo 39, comma 2); il Ministero dell'interno in data 4 ottobre 2006, con atto prot. n. 15900/937/L.142/1 Bis /5.1.8, trasmesso per conoscenza anche al Comune ed alla Prefettura di Teramo, si esprimeva in senso favorevole ed asseriva che: «Peraltro, si osserva che fermo restando il quorum previsto dall'articolo 39, comma 2, del T.U.E.L. (...), l'Ente locale, nella propria autonomia potrà legittimamente introdurre nel proprio Statuto e relativo Regolamento sul funzionamento del Consiglio una diversa e più favorevole previsione. Pertanto, si ritiene che la disposizione dell'articolo 10, comma 1, dello Statuto comunale potrebbe essere riformulata nei termini rappresentati dal consigliere Norante, sempre che sull'ipotizzata proposta di modifica statutaria converga il numero dei consensi necessario (...); va comunque rilevato che i due consiglieri in questione potranno utilizzare altri strumenti che rimangono nelle prerogative di ciascun consigliere, indipendentemente dall'entità numerica del gruppo di cui fanno parte. Infatti, ogni consigliere ha la possibilità, uti singuli , di esercitare l'iniziativa deliberativa ovvero di presentare proposte di deliberazione al Consiglio relativamente agli oggetti di competenza di detto organo e, inoltre, di presentare interrogazioni e mozioni ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo»; il Presidente del Consiglio comunale di Roseto, tuttavia, nonostante l'autorevole parere del Ministero, continua a negare l'iscrizione all'ordine del giorno dei Consigli comunali di due proposte di delibera avanzate dai consiglieri di opposizione ed acquisite al protocollo dell'ente da diversi mesi, aventi ad oggetto proprio la modifica dell'articolo 10, comma 1, dello Statuto comunale e degli articoli 34 e 36 del Regolamento del Consiglio comunale di Roseto, onde rimuovere gli ostacoli che attualmente impediscono ai due consiglieri di minoranza di esercitare appieno le proprie funzioni; va evidenziato, tra l'altro, che il ruolo dei consiglieri di minoranza ed i relativi diritti, vengono continuamente frustrati da parte dell'amministrazione comunale che, avvalendosi della grande forza numerica e di stretti rapporti fiduciari con la dirigenza, ostacola ogni iniziativa politica dei consiglieri di minoranza, i quali ultimamente si sono visti negare persino l'accesso ad atti e documenti amministrativi; la scusa strumentale più ricorrente, utilizzata dai responsabili dei servizi per ostacolare l'accesso dei consiglieri di opposizione ad atti e documenti amministrativi che si vogliono tenere secretati, è rappresentata da differimenti sine die non giustificati o giustificabili ai sensi di legge, quali richieste di pareri alla Commissione ministeriale per l'accesso ai documenti amministrativi; il diritto di accesso dei consiglieri comunali del Comune di Roseto, come espressamente disciplinato dal comma 2 dell'articolo 43 del decreto legislativo 267/2000, viene continuamente disconosciuto e la disciplina dell'istituto dell'accesso dei consiglieri comunali, interpretata dall'amministrazione di Roseto in maniera del tutto singolare, alla stregua del generale diritto d'accesso riconosciuto a tutti i cittadini e disciplinato dall'articolo 22 e seguenti della legge 241/1990; la finalità di queste operazioni appare all'interrogante quella di impedire ai consiglieri di minoranza di esercitare le funzioni di garanzia e controllo sull'operato dell'amministrazione, che sono riconosciute dalla legge e dalla stessa Costituzione, in virtù del mandato conferito loro dagli elettori; ultimamente il ruolo dei due consiglieri di minoranza al Comune di Roseto è divenuto sempre più difficile e mortificante, a causa dei continui soprusi e vessazioni che sono costretti a subire dall'Amministrazione comunale; i due consiglieri comunali di opposizione infatti, per vedere riconosciuti i loro fondamentali diritti, si sono visti costretti, dopo vari e ripetuti inviti e diffide, a presentare un circostanziato esposto alla procura della Repubblica di Teramo, al Difensore civico regionale de L'Aquila, al prefetto di Teramo ed al Ministero dell'interno, chiedendo tempestivi interventi a salvaguardia dei propri diritti; la situazione che si è venuta a creare nel Comune di Roseto va certamente monitorata, onde evitare che diritti costituzionalmente riconosciuti a rappresentanti del popolo possano essere pregiudicati, nel totale dispregio di ogni regola democratica, si chiede di sapere: se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della presentazione del predetto esposto da parte dei consiglieri comunali di opposizione al Comune di Roseto degli Abruzzi, inoltrato il giorno 8 gennaio 2007 al Ministero dell'interno, - Dipartimento affari interni e territoriali, Direzione centrale per le autonomie; se condivida la motivazione del parere del 4 ottobre 2006 volta, secondo l'interrogante, ad impedire la continua e sistematica violazione dei diritti dei consiglieri comunali di minoranza e consentire loro l'espletamento del mandato conferito dagli elettori, oltre che a tutelare le elementari regole di democrazia ed il rispetto delle leggi che disciplinano il funzionamento degli enti locali. (4-01289)