Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
MOZIONE 1/00092 presentata da BONELLI ANGELO (VERDI) in data 07/02/2007
Atto Camera Mozione 1-00092 presentata da ANGELO BONELLI mercoledì 7 febbraio 2007 nella seduta n.105 La Camera, premesso che: la politica dei consumatori dell'Unione europea è volta a stabilire prescrizioni di base in materia di salute e sicurezza e a tutelare gli interessi economici del pubblico al fine di assicurare un elevato livello di protezione e soddisfare le aspettative dei cittadini in tutta l'Unione; per tale scopo i consumatori dovrebbero ricevere le informazioni necessarie per poter scegliere in modo appropriato e dovrebbero anche essere tutelati contro le pratiche ingannevoli o abusive; la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, stabilisce, tra l'altro, che qualsiasi regolamentazione relativa all'etichettatura dei prodotti alimentari deve essere fondata anzitutto sulla necessità d'informare e tutelare i consumatori; la stessa direttiva enuncia che l'etichettatura dei prodotti alimentari deve comportare determinate indicazioni obbligatorie, tra cui il luogo d'origine o di provenienza, qualora l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore circa l'origine o la provenienza effettiva del prodotto alimentare; di norma gli Stati membri non possono vietare il commercio dei prodotti alimentari conformi alle norme previste dalla citata direttiva, magari applicando disposizioni nazionali non armonizzate relative all'etichettatura e alla presentazione di determinati prodotti alimentari o dei prodotti alimentari in genere. Tale divieto, però, non è applicabile alle disposizioni nazionali non armonizzate giustificate da pertinenti motivi, quali quelli di tutela della salute pubblica o di repressione delle frodi (purché queste disposizioni non siano tali da ostacolare l'applicazione delle definizioni e delle norme previste dalla direttiva), di tutela della proprietà industriale e commerciale, di indicazioni di provenienza, di denominazioni d'origine e di repressione della concorrenza sleale; nel quadro del diritto comunitario è previsto che le disposizioni comunitarie applicabili soltanto a determinati prodotti alimentari e non ai prodotti alimentari in generale possano prevedere altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle enumerate dalla direttiva sull'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari; una delle norme comunitarie applicabile ad un determinato alimento e per il quale vigono misure specifiche anche più cogenti di quelle recate dalla direttiva sull'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, è il Regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva; tra le premesse del regolamento si fa riferimento alle peculiarità agro-qualitative ed alle dirette conseguenze commerciali che attengono appositamente all'olio d'oliva; in tal senso è chiarito che a motivo degli usi agricoli o delle pratiche locali di estrazione o di taglio, gli oli di oliva vergini direttamente commercializzabili possono presentare qualità e sapore notevolmente diversi tra loro a seconda dell'origine geografica. Ne possono risultare, all'interno di una stessa categoria di olio, differenze di prezzo che perturbano il mercato. Per le altre categorie di oli commestibili non vi sono differenze sostanziali legate all'origine, come potrebbe invece far credere qualsiasi legame con un determinato luogo, ad esempio la sede dell'impresa di miscelazione o di imbottigliamento dell'olio, o l'indicazione dell'origine dell'olivo d'oliva, ma non delle olive, sugli imballaggi destinati ai consumatori; facendo proprio un principio di carattere sostanziale recato dalla legge 3 agosto 1998, n. 313, volto a tutelare l'origine italiana dell'olio di oliva contro gli usi impropri o ingannevoli che di tale indicazione si potevano fare nel dichiararla in etichetta, il Regolamento (CE) n. 1019/2002 ha analogamente stabilito come sia necessario, per evitare rischi di distorsione del mercato degli oli d'oliva commestibili, stabilire norme comunitarie relative alla designazione dell'origine esclusivamente per l'olio «extra vergine» di oliva e l'olio di oliva «vergine» rispondenti a precisi requisiti e ad ogni modo a legare in maniera inscindibile l'origine delle olive a quelle dell'olio; un regime obbligatorio di designazione dell'origine per queste categorie di oli d'oliva costituisce ancora un obiettivo da realizzare a livello comunitario. Tuttavia, in attesa che sia istituito un regime di tracciabilità e di controlli su tutti i quantitativi di olio in circolazione, e non essendo possibile per ora mettere in atto un tale sistema in tutta l'Unione europea, come del resto ha amaramente constatato la Commissione europea, occorre senza dubbio adottare iniziative minime di rango nazionale che vadano in quella direzione; la Commissione europea, tramite il citato Regolamento (CE) n. 1019/02, ha stabilito l'assunto secondo cui qualora la designazione dell'origine degli oli d'oliva vergini si riferisca alla Comunità o a uno Stato membro, bisogna tenere conto del fatto che le olive utilizzate, come pure le pratiche e le tecniche di estrazione, incidono sulla qualità e sul sapore dell'olio. La designazione dell'origine deve quindi riferirsi alla zona geografica nella quale l'olio d'oliva è stato ottenuto, che di norma corrisponde alla zona nella quale è stato estratto dalle olive. Tuttavia, se il luogo di raccolta delle olive è diverso da quello di estrazione dell'olio, è opportuno che tale informazione sia indicata sugli imballaggi o sulle relative etichette per non indurre in errore il consumatore e non perturbare il mercato dell'olio d'oliva; sulla base di queste premesse, l'articolo 4, comma 5, del Regolamento (CE) n. 1019/2002 ha stabilito che la designazione dell'origine che indica uno Stato membro o la Comunità deve corrispondere alla zona geografica nella quale le olive sono state raccolte e in cui è situato il frantoio nel quale è stato estratto l'olio. Conseguentemente, qualora le olive siano state raccolte in uno Stato membro o un paese terzo diverso da quello in cui è situato il frantoio nel quale è stato estratto l'olio, la designazione dell'origine comporta la dicitura seguente: «Olio (extra) vergine di oliva ottenuto in (designazione della Comunità o dello Stato membro interessato) da olive raccolte in (designazione della Comunità, dello Stato membro o del paese interessato)»; in Italia esistono imprese di imbottigliamento o di confezionamento assai importanti e di elevata rinomanza in quanto a qualità degli oli che commercializzano, trattasi per lo più di aziende che hanno sede legale in regioni in cui esistono antiche e consolidate tradizioni olivicole-olearie e che nel tempo sono riuscite a conferire una reputazione intangibile ai loro oli d'oliva, ottenuti dalla frangitura, in loco, delle olive coltivate e raccolte nel proprio territorio; si verificano sempre più frequentemente casi in cui i consumatori ritengono di essere ingannati o ad ogni modo di non essere trattati in maniera trasparente quando vedono sul mercato confezioni di olio di oliva definito «locale», in quanto prodotto con olive raccolte nei territori d'origine, a prezzi significativamente superiori rispetto ai corrispondenti oli fabbricati da imprese anch'esse locali, ma che non producendo olio, non indicano l'origine della derrata venduta. Tale fenomeno ingenera confusione nel consumatore e spesso ritenendo che il prezzo più alto sia un tentativo di speculazione o un approfittarsi della propria buona fede, reagisce evitando di acquistare quell'olio di oliva che pur avrebbe desiderato, magari perché veramente originario del luogo, ma che nel dubbio esclude; è del tutto evidente che in ragione delle particolari condizioni agronomiche e territoriali del sistema olivicolo ed oleario italiano, i costi che sono necessari per ottenere un olio d'oliva autenticamente nazionale, realizzato con olive raccolte in ambito regionale e spesso su territori difficili, con tecniche che badano soprattutto alla qualità ed alla genuinità, utilizzando varietà selezionate e manodopera qualificata, possono risultare superiori a quelli necessari per il semplice taglio ed imbottigliamento di oli ottenuti in Paesi terzi a condizioni molto più vantaggiose che non quelle italiane; per questi motivi andrebbe reso obbligatorio il processo di tracciabilità dell'olio d'oliva commercializzato in Italia, sia per dare il giusto riconoscimento al lavoro svolto dagli olivicoltori interessati, sia per fare in modo che il consumatore sia correttamente informato e totalmente consapevole delle circostanze che attengono alla formazione del prezzo dell'olio d'oliva che intende acquistare. Si tratterebbe, infine, di un approccio pienamente conforme ed in linea con gli obiettivi perseguiti dall'Unione europea; tali finalità si possono conseguire applicando in maniera coerente le norme regolamentari ed amministrative già esistenti. In particolare si dovrebbero adottare specifiche disposizioni che prescrivano l'obbligatorietà di far intendere come designazione di origine, e perciò con il vincolo di indicare in etichetta la zona geografica in cui sono state raccolte le olive ed in cui è situato il frantoio da cui è stato estratto l'olio, il nome della ragione sociale o del marchio depositato e della sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore, unitamente all'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento dell'olio di cui trattasi; nello stesso verso, dal momento che la Commissione europea, con nota del 13 ottobre 2006, avrebbe chiesto chiarimenti allo Stato italiano su alcune previsioni recate dal decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, in quanto avrebbe osservato che la normativa in oggetto doveva essere materia di una notifica preventiva in conformità alla direttiva 98/34/CE, nonché che le specifiche misure riguardanti l'obbligo di indicare sull'etichetta di tutti i prodotti alimentari commercializzati in Italia il luogo di origine o di provenienza e, nel caso di prodotti trasformati, la zona di coltivazione o di allevamento della materia prima utilizzata, spingerebbero i consumatori a preferire i prodotti nazionali, andrebbero intraprese iniziative verso la stessa Commissione affinché, per i motivi e le peculiarità che sono propri del sistema olivicolo-oleario italiano e per le tutele e le garanzie che bisogna assicurare al consumatore, essa decida che le disposizioni di cui articolo 1- ter del citato decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, non sono contrarie all'articolo 28 del Trattato né alle regole previste dal diritto comunitario in materia di concorrenza e di libero scambio delle merci, impegna il Governo: fatta salva la piena e completa applicazione del sistema della rintracciabilità come in tal senso istituito al fine di garantire la sicurezza alimentare, ad intraprendere le necessarie iniziative affinché nel quadro ordinamentale o amministrativo italiano, secondo il caso, sia prevista una misura che indichi che nell'etichettatura degli oli di oliva vergine ed extravergine, l'indicazione del nome o della ragione sociale o del marchio depositato e della sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nell'Unione europea, e l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento, apposte ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 e successive modificazioni relativo al recepimento della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, costituiscono designazione di origine ai sensi e per gli effetti del Regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva, e devono essere accompagnate, ai sensi dell'articolo 4, comma 5 del medesimo regolamento, dall'indicazione della zona geografica nella quale le olive sono state raccolte e in cui è situato il frantoio nel quale è stato estratto l'olio, facendo sì che le citate indicazioni figurino nel campo visivo in cui è riportata la denominazione di vendita e con caratteri di dimensioni non inferiori a questa; ad adottare le occorrenti iniziative che siano in grado di chiarire e di persuadere la Commissione europea che le disposizioni di cui all'articolo 1- ter del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, sono dirette al conseguimento dei principi stabiliti dall'articolo 153 del Trattato, relativo alla protezione dei consumatori, nonché alle pertinenti finalità della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, come specificamente riportato in premessa; ad assicurare la totale e conforme applicazione dei principi e dei diritti contenuti nel codice del consumo al fine di garantire scelte informate e responsabili da parte del consumatore. (1-00092) «Bonelli, Lion, Fundarò, Camillo Piazza, Pellegrino, Balducci».