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Documenti ed Atti

XV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02533 presentata da BENZONI ROSALBA (L' ULIVO) in data 08/02/2007

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-02533 presentata da ROSALBA BENZONI giovedì 8 febbraio 2007 nella seduta n.106 BENZONI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che: nel Comune di Alserio, Como, sette consiglieri (cinque di maggioranza e due di opposizione) pari alla metà più uno dei Consiglieri assegnati, hanno presentato dimissioni in data 21 aprile 2006, configurandosi così nell'Ente l'ipotesi di cui all'articolo 141, comma 1, lettera b) punto 3 TUEL; la circostanza veniva il giorno successivo comunicata dalla segretaria Comunale al Prefetto di Como; lo stesso 22 aprile 2006 quattro dei suddetti consiglieri revocavano le dimissioni, in difformità a quanto previsto dall'articolo 38, comma 8 del TUEL, che recita «le dimissioni dalla carica di Consigliere sono irrevocabili»; nei giorni successivi i funzionari dell'Amministrazione Comunale approfondivano e esplicitavano alcune modalità relative alla presentazione delle dimissioni da parte di uno dei Consiglieri, il quale attestava di aver presentato e firmato l'atto di fronte a un dipendente Comunale, ma di non essere stato presente al momento della consegna del documento al personale addetto al Protocollo; sulla base di tale circostanza, comunicatagli dalla Segreteria Comunale il Prefetto di Como dichiarava che non si configuravano le circostanze per lo scioglimento del Consiglio Comunale, essendo non valide le dimissioni presentate da un consigliere; il Sindaco di Alserio ha proceduto alla surroga dei due consiglieri che non avevano ritirato le dimissioni, mentre non ha surrogato i quattro consiglieri che le avevano ritirate, di conseguenza il Consiglio Comunale di Alserio funziona e delibera con la presenza di quattro consiglieri che, alla luce del TUEL, non hanno più titolo per svolgere questo ruolo -: se il Ministro sia a conoscenza dei fatti in premessa e se ritenga di intervenire perché sia ripristinata una situazione di chiarezza sulla corretta costituzione del Consiglio Comunale di Alserio, sulla legittimità dei quattro consiglieri non surrogati a farne parte, conseguenzialmente sulla legittimità degli atti assunti dal 21 aprile in poi.(4-02533)

Atto Camera Risposta scritta pubblicata lunedì 23 aprile 2007 nell'allegato B della seduta n. 148 All'Interrogazione 4-02533
presentata da BENZONI Risposta. - L'istituto dello scioglimento dei consigli comunali per riduzione ultra dimidium indotta da dimissioni collettive ha già, in passato, richiesto un intervento chiarificatore del legislatore volto ad introdurre elementi di maggiore certezza in ordine ai presupposti di tale ipotesi dissolutoria. L'attuale formulazione degli articoli 38 e 141, n. 3, lettera b) del testo unico 267/2000, così come risultanti dopo l'intervento di modifica di cui al decreto-legge 80 del 2004 convertito con legge 140/2004, ha in effetti diminuito le controversie interpretative; tuttavia, come si evince da una nutrita casistica, permangono tuttora dei punti problematici, in particolare per quanto concerne gli effetti da riconoscere alla manifestazione di volontà recessiva dei singoli consiglieri in presenza di vizi procedurali o formali tali da rendere invalido l'atto collettivo di dimissioni. Nel caso del Comune oggetto dell'interrogazione, il 22 aprile 2006 la Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Como riceveva da Segretario Comunale di Alserio la comunicazione delle contestuali dimissioni di sette consiglieri su dodici assegnati. Successivamente, sempre nella stessa giornata del 22 aprile, perveniva copia delle revoche delle dimissioni presentate da quattro dei predetti consiglieri. Poiché l'articolo 38 del testo unico degli enti locali, nel testo novellato, prevede che le dimissioni debbano essere presentate personalmente ovvero tramite persona munita di delega autenticata, con nota del 24 aprile seguente la Prefettura chiedeva al Segretario Comunale di far sapere se le dimissioni dei consiglieri fossero state presentate nelle forme previste dalla norma citata. In risposta, il 26 aprile lo stesso Segretario comunale precisava che soltanto sei consiglieri avevano presentato personalmente le contestuali ed immediate dimissioni; non così un settimo consigliere, che, oltre a non averle presentate personalmente al protocollo, non si era neppure avvalso delle forme alternative indicate dalla legge (atto autenticato presentato per il tramite di persona munita di delega anch'essa autenticata). Da ciò discendeva che, nella fattispecie, non essendosi concretata l'ipotesi di riduzione ultra dimidium dell'organo consiliare per dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri assegnati, non veniva a configurarsi alcuna ipotesi dissolutoria fra quelle previste dall'articolo 141 del testo unico e, pertanto, nessun provvedimento in tal senso poteva essere adottato dall'Amministrazione dell'Interno; circostanza che veniva formalmente comunicata all'ente con nota del Prefetto di Como del 27 aprile 2006. Giova osservare, al riguardo, che, secondo la giurisprudenza prevalente ed il parere del Consiglio di Stato n. 98193 del 30 agosto 2006, sono da ritenere invalide ed inefficaci a tutti gli effetti le dimissioni collettive presentate dalla maggioranza dei consiglieri in forma irrituale ai sensi dell'articolo 38, comma otto, del testo unico enti locali Ampia e costante giurisprudenza (TAR Basilicata n. 241 del 20 maggio 2003; TAR Campania n. 1011 dei 20 febbraio 2003, n. 846 del 29 gennaio 2004; TAR Puglia n. 3699 del 26 agosto 2004) ha infatti evidenziato la natura collettiva dell'atto di dimissioni dei consiglieri a fini dissolutori, «sorretto effettivamente da una volontà tipica, quella di pervenire alla dissoluzione dell'organo rappresentativo» (Consiglio di Stato sez. V, n. 6006 del 9 ottobre 2006). In tale atto, pertanto, la volontà dei dimissionari è volta non già alla rinuncia alla carica fine a se stessa bensì ad essa quale strumento per realizzare, unitariamente e concordemente, l'intento comune dello scioglimento del consiglio. Ne deriva che, secondo la giurisprudenza prevalente, la contestualità ed unitarietà dell'obiettivo impedisce di valutare alla stregua dell'articolo 38 del testo unico enti locali le manifestazioni di volontà dei dimissionari, che costituiscono, per l'elemento volontaristico e quello causale che le contraddistinguono, un atto collettivo; pertanto, l'invalidità di taluna di esse, che ne riduca il numero determinando il mancato raggiungimento del quorum della metà più uno dei consiglieri assegnati, non ha altra conseguenza che il mancato effetto dissolutorio. In tali casi, non si dovrebbe procedere alla surroga, considerato che tale istituto è previsto per l'ipotesi di semplice rinuncia individuale alla carica e non già per l'ipotesi in cui il consigliere abbia inteso, attraverso le dimissioni congiunte con altri consiglieri, determinare la fattispecie dissolutoria. Tali considerazioni sono state portate a conoscenza di alcuni consiglieri di minoranza del Comune sia nel corso di appositi colloqui in Prefettura, sia con una nota ufficiale in data 23 gennaio 2007 con la quale, rispondendo ad una segnalazione circa l'asserita illegittimità nella costituzione dell'organo assembleare consiliare, è stato ribadito l'univoco orientamento del Ministero dell'interno; ovvero quello di non dar corso, nel caso di fallimento del disegno unitario di provocare l'effetto dissolutorio per vizio di forma di alcuni degli atti di dimissioni, alla volontà dei dichiaranti di dimettere il mandato. Per quanto riguarda, in generale, l'esigenza di un'uniforme e corretta applicazione dell'articolo 141, comma 1, lettera b) n.3 del testo unico, si precisa che essa resta ben presente all'attenzione del Ministero dell'interno, che peraltro già più volte ha avuto modo di occuparsene con circolari, pareri e risposte a quesiti. Al riguardo, ferme restando le valutazioni del Parlamento sull'eventuale necessità di ulteriori interventi correttivi, il Ministero dell'interno ha intenzione di intervenire in sede di disegno di legge delega per la riforma del testo unico degli enti locali, con un articolo autonomo o con un emendamento da apportare alla disposizione esistente, per chiarire ulteriormente la norma in modo da favorirne una sempre più univoca e coerente applicazione. Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alessandro Pajno.



 
Cronologia
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    In occasione della partita di calcio Catania-Palermo, scoppia una guerriglia tra le tifoserie in cui perde la vita l'ispettore di Polizia Filippo Raciti. Il giorno successivo viene sospeso il campionato di calcio.

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sabato 17 febbraio
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    A Vicenza si svolge una grande manifestazione contro la decisione del Governo di allargare la base militare statunitense al posto dell'Aeroporto Dal Molin.