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Documenti ed Atti

XV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02562 presentata da BELLILLO KATIA (COMUNISTI ITALIANI) in data 12/02/2007

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-02562 presentata da KATIA BELLILLO lunedì 12 febbraio 2007 nella seduta n.107 BELLILLO, DE ANGELIS, LICANDRO, FERDINANDO BENITO PIGNATARO, ATTILI, SGOBIO, CESINI, SOFFRITTI, VENIER, VACCA, MUNGO, FRIAS, STRAMACCIONI, FRANCO RUSSO, BANDOLI, D'ANTONA, VOLPINI, NICCHI, BIANCHI, ZANOTTI, LENZI, MAZZONI, NAPOLETANO, CRAPOLICCHIO, DIOGUARDI, BOCCI, PORETTI, ASTORE e MANCINI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che: grande sconcerto ha suscitato la notizia del trasferimento ad altra sede di lavoro di un agente di polizia di Pisa, «reo» di aver usufruito di «troppi» permessi lavorativi riconosciutigli dalla legge per assistere la figlia tredicenne disabile grave; il trasferimento è stato disposto di autorità dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza su proposta del Procuratore della Repubblica di Pisa, senza acquisire il previo assenso dell'interessato ed in un ufficio dove orari ed impegni di servizio sono incompatibili con le necessità della figlia ed appare un deprecabile atto di imperio che viola gravemente le norme che tutelano le famiglie che assistono figli portatori di handicap ; è noto che, indipendentemente dall'età del figlio assistito, la normativa in materia di permessi per i familiari che assistono un disabile, all'articolo 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, introduce la possibilità di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e di non essere trasferito senza il proprio consenso ad altra sede; sebbene il comma 5 dell'articolo 33 della citata legge n. 104 per queste agevolazioni si riferisca a «persona handicappata» senza il riferimento alla connotazione di gravità, la giurisprudenza, negli ultimi tempi, si è orientata nella direzione di richiedere anche per la fruizione delle stesse, il requisito della gravità; nello stesso spirito si è mossa la legge finanziaria per il 2004 che favorisce i trasferimenti e le «ricongiunzioni familiari» per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni che assistono bambini disabili fino ai tre anni di età; la ratio legis delle disposizioni normative predette consiste nel favorire l'assistenza al soggetto con handicap grave mediante la previsione del diritto del dipendente all'evidente fine di assicurare al familiare disabile bisognoso continuità nelle cure e nell'assistenza ed evitare vuoti pregiudizievoli alla salute psico-fisica dello stesso, quest'ultima costituente la finalità perseguita dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104; invero l'essenziale ruolo della famiglia nell'assistenza e nella socializzazione del soggetto disabile è stato posto in rilievo dalla giurisprudenza che ha più volte affermato che la salute psico-fisica del soggetto affetto da handicap invalidante può essere notevolmente pregiudicata dalla mancanza o dall'insufficienza di cure da parte di una delle due figure genitoriali; è fuori di dubbio che dopo la nascita di un figlio disabile la famiglia spesso organizza modalità e tempi di vita completamente intorno alle sopraggiunte esigenze di una patologia che compromette seriamente equilibri e dinamiche familiari. In tale contesto, è compito dello Stato, oltreché dell'intera comunità civile, farsi carico del problema predisponendo ed attuando una serie di misure normative ed adottando interventi economici integrativi di sostegno alle famiglie con soggetti portatori di handicap -: se non ritenga dover urgentemente predisporre una indagine presso il dipartimento di pubblica sicurezza di Pisa al fine di individuare i responsabili e le motivazioni dagli stessi addotte a giustificazione del deprecabile atto d'imperio e se non ritenga dover intervenire presso le autorità preposte al fine di impedire che il provvedimento di trasferimento in premessa, che gli interroganti reputano lesivo oltreché del buon senso anche di numerose norme, non abbia luogo.(4-02562)

Atto Camera Risposta scritta pubblicata giovedì 2 agosto 2007 nell'allegato B della seduta n. 200 All'Interrogazione 4-02562
presentata da BELLILLO Risposta. - Come segnalato dall'interrogante, un assistente capo della Polizia di Stato è stato trasferito d'ufficio, con decorrenza 4 dicembre 2006, dalla Sezione di Polizia giudiziaria istituita presso la procura della Repubblica del tribunale di Pisa alla questura della medesima provincia. L'adozione del provvedimento trae origine da una richiesta di trasferimento formulata dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Pisa, a seguito delle prolungate, seppur giustificate, assenze dal servizio poste in essere dal dipendente per congedo ordinario, congedo straordinario per gravi motivi ed anche in attuazione della legge n. 104 del 1992 («Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»). Si trattava, complessivamente, di 72 giorni continuativi nel periodo luglio/settembre 2005 e di 70 giorni nel periodo giugno/settembre 2006. Tali assenze, a giudizio dello stesso procuratore, avrebbero determinato conseguenze negative sulla efficienza e sul buon andamento del lavoro della sezione di Polizia giudiziaria. È necessario precisare che, ai sensi della normativa vigente, l'assegnazione e la permanenza del personale delle Forze di Polizia presso le sezioni di Polizia giudiziaria è strettamente legata al rapporto di collaborazione con il competente procuratore della Repubblica. L'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 271 del 1989 («Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale») prevede infatti, che l'assegnazione alle sezioni di Polizia giudiziaria venga disposta dall'Amministrazione di appartenenza su richiesta nominativa congiunta del procuratore generale presso la corte d'appello e del procuratore della Repubblica interessato. Analogamente, l'articolo 11, comma 1, del medesimo decreto legislativo prevede che il trasferimento dalle sezioni di Polizia giudiziaria sia disposto dall'Amministrazione di appartenenza su proposta motivata del procuratore della Repubblica da cui la sezione dipende. Si ribadisce, infine, che il dipendente non è stato trasferito ad altra sede ma assegnato alla Divisione anticrimine della questura di Pisa, dove è stato esonerato, in considerazione della particolare situazione personale, dai turni di notte e fruisce regolarmente dei riposi mensili di cui alla citata legge n. 104 del 1992. Il Viceministro dell'interno: Marco Minniti.



 
Cronologia
giovedì 8 febbraio
  • Parlamento e istituzioni
    Il Governo emana il decreto-legge 8 febbraio 2007, n.8 recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche. Il decreto sarà convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2007, n. 41.

sabato 17 febbraio
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