Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02559 presentata da ZANELLA LUANA (VERDI) in data 12/02/2007
Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-02559 presentata da LUANA ZANELLA lunedì 12 febbraio 2007 nella seduta n.107 ZANELLA. - Al Ministro delle comunicazioni, al Ministro della pubblica istruzione, al Ministro della giustizia, al Ministro per i beni e le attività culturali. - Per sapere - premesso che: recentemente l'ufficio Arti Figurative della Siae ha denunciato l'autore di ipertesti pubblicati su un sito internet di didattica e cultura non profit di Cesena (www.homolaicus.com), realizzato e gestito attivamente da un decennio dall'insegnante di Cesena Enrico Galavotti, uno dei fondatori del web didattico nazionale (meglio conosciuto in rete col nick di Galarico), per l'utilizzo di 74 dipinti-immagini digitali di pittori protette dai diritti d'autore, con richiesta di ingenti somme pecuniarie; la Siae infatti, applicando una legge le cui origini risalgono all'anteguerra (legge del 22 aprile 1941, n. 633 e successivamente adeguata con la cosiddetta «legge Urbani» - legge 22 maggio 2004, n. 128) e non individuando alcuna differenza tra uso didattico-formativo-istituzionale e uso commerciale, pretende il pagamento di cifre rilevanti relative a diritti d'autore su opere protette realizzate da artisti viventi o scomparsi da meno di 70 anni; in particolare la SIAE (applicando solo ed esclusivamente l'articolo 3 della legge n. 633 del 1941) sostiene discrezionalmente che l'utilizzazione, anche parziale, di un'opera costituisce lesione del diritto morale dell'autore e che la riproduzione non autorizzata delle opere in questione lede gli esclusivi diritti patrimoniali che la legge riconosce agli stessi; al tempo stesso la SIAE trascura l'applicazione dell'articolo 70 della stessa legge del 1941, che prevede massima libertà per l'uso di immagini a scopo didattico non commerciale e di insegnamento senza finalità di lucro, a patto di citare la fonte (cosa che è avvenuta regolarmente nel sito in questione); questo precedente può causare eventuali ripercussioni negative - a livello nazionale - nei confronti degli insegnanti telematici, autori di siti internet con preziosi materiali didattici e culturali, ad esempio: interpretando in questa maniera la norma, qualsiasi sito scolastico o blog didattico che utilizza per puro scopo didattico file sonori, immagini protette, citazioni d'autore, rischia ingenti sanzioni e quindi la chiusura immediata e la libertà didattica e le specifiche competenze professionali degli insegnanti ne risultano condizionate fortemente; questo comportamento della SIAE, pertanto, limita fortemente la funzione formativa della scuola e la libertà didattica degli insegnanti e dello stesso web -: se il Governo non ritenga necessario, anche per la promozione della cultura nel nostro paese, salvaguardare quelle realtà, scolastiche e non, che abbiano chiari e dimostrabili intenti formativo-educativi e che non traggano profitto economico dall'utilizzo di tali immagini/testi dei quali vengano puntualmentecitate le fonti, esentandole attraverso opportuni provvedimenti e iniziative dal pagamento del Copyright , in modo che la loro funzione formativa e didattica non sia limitata da questioni di ordine economico che non li riguarda. (4-02559)
Atto Camera Risposta scritta pubblicata venerdì 26 ottobre 2007 nell'allegato B della seduta n. 232 All'Interrogazione 4-02559
presentata da ZANELLA Risposta. - In relazione alle perplessità manifestate dagli interroganti ed ai quesiti dagli stessi formulati, questa Amministrazione, per quanto di sua competenza, chiarisce quanto segue: in merito al quesito «se i ministri interrogati non ritengano che il principio della libera fruizione dei materiali didattici sia un presupposto, che garantisce l'accesso democratico al sapere e che quindi vada salvaguardato in modo particolare» si fa presente che la legge sul diritto d'autore al capo V, titolo II, prevede casi tassativi di libera utilizzazione delle opere dell'ingegno, che derogano alla regola generale del diritto al compenso scaturente dallo sfruttamento di opera altrui, ogni qualvolta è ravvisabile un prevalente interesse pubblico e siano rispettate determinate condizioni di utilizzo. In questo modo la legge opera un contemperamento tra opposti interessi: da un lato l'interesse dell'autore allo sfruttamento economico dell'opera del suo ingegno quale diritto ad un giusto compenso per lo sforzo creativo, dall'altro l'interesse pubblico alla libera utilizzazione di quelle opere che sono in grado di produrre benefici sociali o culturali per la collettività e che devono poter essere liberamente fruibili per finalità di discussione e di insegnamento. Pertanto, la legislazione italiana, attraverso la legge sul diritto d'autore, assicura e garantisce l'accesso libero alla conoscenza ed al sapere; in merito al quesito «se il Governo non ritenga necessario, anche per la promozione della cultura nel nostro paese, salvaguardare quelle realtà scolastiche e non ... esentandole ... dal pagamento del copyright...» si ripete, in questa sede, quanto già espresso sul medesimo quesito posto dal senatore Bulgarelli e cioè che l'articolo 70 della legge sul diritto d'autore consente la citazione, il riassunto o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico liberamente se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera. Se le attività sopra menzionate (la citazione, il riassunto, la riproduzione) sono effettuate per fini di insegnamento o di ricerca scientifica, l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali. In ogni caso, è dovuta la menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratta di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta. Si precisa, inoltre, che l'eccezione di cui all'articolo 70, alle condizioni in esso previste e sopra riferite, trova applicazione non solo nel mondo fisico ma anche nel mondo virtuale. Infatti, l'articolo 70 è stato recentemente modificato dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68 recante «Attuazione della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione» proprio al fine di adeguare le norme vigenti con il progredire della società moderna; in merito all'opportunità di «adoperarsi affinché venga modificata la normativa esistente ... adottando per la scuola ... i presupposti del Fair Use» anche su questo punto si ribadisce quanto fatto presente in risposta al senatore Bulgarelli e cioè che il testo oggi vigente dell'articolo 70 della legge sul diritto d'autore riproduce nella sostanza la disciplina statunitense sul fair use. Infatti, i quattro elementi che caratterizzano tale disciplina, come rinvenienti nella Section 107 del Copyright Act, e cioè: 1) finalità e caratteristiche dell'uso (natura non commerciale, finalità educative senza fini di lucro); 2) natura dell'opera tutelata; 3) ampiezza ed importanza della parte utilizzata in rapporto all'intera opera tutelata; 4) effetto anche potenzialmente concorrenziale dell'utilizzazione; ricorrono a ben vedere anche nell'articolo 70 della legge sul diritto d'autore. Pertanto, si ritiene che la disciplina sul diritto d'autore prevista dall'ordinamento giuridico italiano sia conforme, negli assetti fondamentali, alla disciplina dei paesi dell'area anglosassone. sull'opportunità di «adoperarsi affinché venga fornita agli insegnanti un'adeguata informazione sugli aspetti giuridici della gestione di internet» si fa presente che il Ministero della pubblica istruzione, competente in materia, ha reso noto con una propria nota che «fornirà adeguate istruzioni affinché, in sede di attività di formazione ed aggiornamento del personale scolastico la materia dell'accesso ad internet nelle sue diverse implicazioni tecniche e giuridiche sia oggetto di approfondimento e di conoscenza»; infine circa l'opportunità di «invitare la Società italiana autori ed editori (SIAE) ad una moratoria di almeno un anno per consentire ai docenti ed a quanti gestiscono siti culturali senza scopo di lucro, di controllare i loro patrimoni digitali rispetto all'elenco di artisti le cui opere sono oggetto di tutela» si ribadisce che è libero l'uso, in tali siti, delle opere protette purché ciò avvenga per finalità illustrative o didattiche e non commerciali e purché non dia luogo, per le modalità con cui è gestito il sito (es. il sito non deve contenere messaggi pubblicitari e deve essere accessibili ad una fascia ristretta di navigatori), a concorrenza rispetto all'utilizzazione economica delle opere. Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali: Andrea Marcucci.