Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/00716 presentata da LEO MAURIZIO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 13/02/2007
Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-00716 presentata da MAURIZIO LEO martedì 13 febbraio 2007 nella seduta n.108 LEO e CATANOSO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che: il comma 1011 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» stabilisce che ai soggetti destinatari dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2005, n. 3442, interessati dalla proroga dello stato di emergenza nella provincia di Catania, stabilita per l'anno 2006 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2005, è consentita la definizione della propria posizione entro il 30 giugno 2007, relativamente ad adempimenti e versamenti, corrispondendo l'ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 50 per cento, ferme restando le vigenti modalità di rateizzazione; il comma citato, nel secondo periodo, sancisce - per il ritardato versamento dei tributi e contributi - l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, ancorché siano state notificate le cartelle esattoriali; la norma pur nell'apprezzabile tentativo di risolvere in maniera definitiva l'annosa questione dei versamenti tributari e previdenziali in alcuni territori della Provincia di Catania, apre numerosi problemi a causa della sua scarsa ed infelice formulazione; tali problematiche, qui di seguito elencate, sono state sollevate da vari operatori del settore e semplici cittadini, i quali chiedono alle autorità competenti un chiaro e tempestivo intervento in fase di attuazione del comma 1011 al fine di evitare che i soggetti interessati non conseguano i benefici previsti; stando alla lettera del comma 1011, possono fruire delle agevolazioni i soggetti destinatari dell'ordinanza 10 giugno 2005, n. 3442, interessati dalla proroga dello stato di emergenza nella provincia di Catania; l'ordinanza richiamata è destinata non solo ai datori di lavoro privati avente sede legale od operativa nei tredici comuni elencati all'articolo 1 - così stabilisce l'articolo 1, comma 2 - ma anche a tutti gli altri soggetti (articolo 2, comma 2) che, rientrando nelle casistiche previste dall'articolo 5 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2002, n. 3254, avevano usufruito di diritto della sospensione e cioè a tutti i soggetti residenti, aventi sede legale od operativa nel territorio i cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2002; gli uffici locali dell'Agenzia delle entrate, interpellati da numerosi contribuenti, si trovano nell'impossibilità di poter fornire adeguate indicazioni sia in ordine alla corretta individuazione dei soggetti beneficiari sia in relazione all'ambito territoriale interessato dal comma 1011; analogamente gli enti previdenziali versano in una situazione di assoluta incertezza e confusione, per quanto riguarda gli aspetti di propria competenza; in particolare, per non tradire la ratio della norma introdotta dalla legge finanziaria per il 2007, occorre chiarire i seguenti aspetti fondamentali: 1) premesso che il comma 1011 fa riferimento sia ai tributi che ai contributi, si chiede di sapere se i benefici previsti dalla disposizione siano da applicare - anche per la parte relativa ai tributi - a tutti coloro che alla data del 29 ottobre 2002 risiedevano o avevano sede legale od operativa nei tredici comuni individuati dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3442 del 2005, ovvero solo ai soggetti residenti o con sede legale o operativa nei comuni elencati nell'articolo 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 novembre 2002; 2) con riguardo alle modalità di riduzione alla metà dell'importo dovuto, se l'abbattimento al 50 per cento sia da effettuare prima o dopo aver decurtato i versamenti già effettuati, inoltre, se il calcolo di riduzione sia da effettuare con riferimento alla situazione esistente alla data di entrata in vigore della legge finanziaria o, piuttosto, alla data del 30 giugno 2007; 3) il contribuente, per fruire delle agevolazioni, deve versare almeno la prima rata entro il 30 giugno 2007, ma non è chiaro se vi sia ancora l'obbligo di continuare a versare con le modalità di rateizzazione già precedentemente utilizzate, se ad esempio, chi aveva scelto di pagare in 304 rate - di cui 13 già versate - verserà successivamente 291 rate mensili ricalcolate dopo la riduzione al 50 per cento; 4) con quali modalità ed entro quali termini debba essere applicato l'istituto del ravvedimento operoso ai contributi e alle cartelle esattoriali -: se non ritenga di intervenire con urgenza per rispondere ai numerosi quesiti esposti nella parte finale della premessa e, soprattutto, in che modi e in che tempi intenda dare ai cittadini interessati quella necessaria certezza in ordine all'esatta operatività del comma 1011 della legge finanziaria. (5-00716)