Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/00717 presentata da FUGATTI MAURIZIO (LEGA NORD PADANIA) in data 13/02/2007
Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-00717 presentata da MAURIZIO FUGATTI martedì 13 febbraio 2007 nella seduta n.108 FUGATTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che: a decorrere dal 1 o ottobre 2006, è stato soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative alla riscossione nazionale sono state attribuite all'Agenzia delle entrate, che le esercita mediante la società «Riscossione SpA»; «Riscossione SpA», a sua volta, esercita tali funzioni attraverso altre società partecipate, gli ex concessionari del servizio nazionale di riscossione tributi, definite «Agenti della riscossione dei tributi»; prima della riforma gli ex concessionari, nelle procedure cautelari rispetto al debito fiscale del contribuente, interpretavano il basilare «principio di proporzionalità» seguendo un criterio privato; tant'è, ad esempio, che taluni ex concessionari procedevano all'ipoteca dei beni immobili solo se il debito di imposta superava complessivamente i 1.500 euro mentre altri procedevano anche per 300-400 euro (con gravi danni, anche indiretti, al debitore); oppure, per quanto riguarda i fermi amministrativi, e cosiddette «ganasce fiscali», alcuni procedevano quando il debito di imposta superava i 200-300 euro mentre altri i 20-40 euro; questo modus operandi continua tutt'ora; in merito sono state presentate numerose interrogazioni parlamentari a seguito delle quali il Ministro ha condannato tale comportamento affermando che con l'entrata in vigore della riforma della riscossione avrebbe disposto l'unificazione, immediata, dei criteri relativi all'ipoteca e al fermo amministrativo; nonostante ripetute affermazioni di intervento contro le irregolarità compiute dai concessionari, gli stessi (ora anche quali Agenti della riscossione dei tributi) continuano ad addebitare ci contribuenti le spese di procedura affidate (esternalizzate) a soggetti terzi. Nello specifico, fanno esguire, per le vendite immobiliari, le certificazioni di vario genere a soggetti terzi, nonché sostituiscono i certificati previsti dall'articolo 567 del Codice di procedura civile con una certificazione notarile alternativa prevista nello stesso articolo (nel testo introdotto dall'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 302); risulta che l'Agenzia delle entrate abbia espresso la propria contrarietà su tali addebiti, in quanto la documentazione necessaria per la vendita immobiliare può essere acquisita direttamente e gratuitamente dal concessionario attraverso la richiesta presso la Conservatoria dei registri immobiliari della provincia (ora con più facilità, tenuto conto della «diretta» dipendenza da Riscossione spa, Agenzia delle entrate) -: se intenda adottare provvedimenti per disporre, in via amministrativa, criteri unici per effettuare l'ipoteca ed il fermo amministrativo, nonché per far cessare i comportamenti non conformi alle disposizioni di legge con particolare riferimento a quanto sopra illustrato.(5-00717)