Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
MOZIONE 1/00101 presentata da MARONI ROBERTO (LEGA NORD PADANIA) in data 13/02/2007
Atto Camera Mozione 1-00101 presentata da ROBERTO MARONI martedì 13 febbraio 2007 nella seduta n.108 La Camera, premesso che: al fine di predisporre strumenti giuridici idonei a garantire il risarcimento delle vittime dei reati violenti, il Consiglio d'Europa ha adottato nel 1983 uno strumento volto ad introdurre o a sviluppare, mediante disposizioni di minima, regimi di risarcimento da parte dello Stato sul cui territorio i reati violenti sono stati commessi; la maggior parte degli Stati membri dell'Unione europea ha adottato o è in procinto di adottare strumenti giuridici che istituiscano regimi del genere, quantunque alcuni di essi non abbiano ratificato e neppure firmato la Convenzione; tra questi Paesi, l'Italia non ha ancora provveduto a ratificare né firmare la Convenzione e nel nostro paese non esiste neppure un regime generale di risarcimento da parte dello Stato; la Convenzione europea, peraltro ancora aperta alla firma degli Stati, obbliga le parti a prevedere nelle loro legislazioni o pratiche amministrative, un sistema di compensazione per risarcire, con fondi pubblici, le vittime di infrazioni violente, dolose che abbiano causato gravi lesioni corporali o la morte e, oltre ad individuare le previsioni minime che devono essere contenute in tale sistema, indica i danni che devono necessariamente essere risarciti, quali il mancato guadagno subito da una persona immobilizzata in seguito alla lesione, le spese mediche, le spese di ospedalizzazione, le spese funebri e, in caso di persone a carico, la perdita di alimenti; la Convenzione si basa sul principio di giustizia sociale, che esige che lo Stato indennizzi non solo i propri cittadini, ma anche le vittime di altre nazionalità, compresi i lavoratori emigranti, i turisti, gli studenti; in aggiunta consente di fissare dei limiti maggiori e minori per il versamento di un indennizzo, oltre a statuire che una parte può rifiutare di versare un'indennità se la vittima appartiene ad una associazione criminale, a delle organizzazioni che commettono atti violenti o è egli stesso un noto criminale; la presente mozione intende sollecitare la firma e la ratifica della Convenzione europea in oggetto che risponde all'esigenza di farsi carico dell'assistenza alle vittime dei reati da parte degli Stati, soprattutto ove si pensi alle numerose ipotesi di autori di reato che rimangono ignoti, scompaiono o che comunque sono insolvibili; in ragione di questa esigenza, a partire dagli anni '60, a livello europeo, è andata diffondendosi l'esigenza di costituire fondi pubblici ai quali, occorrendo, di volta in volta attingere le risorse economiche per provvedere ai risarcimenti, o indennizzi, in mancanza o in carenza di iniziative utili intercorrenti a livello dei privati; proseguendo su questa linea direttrice, nel 1970 il Consiglio d'Europa collocava il risarcimento delle vittime nel suo programma di lavoro, e dopo un lungo itinerario veniva aperta alla firma, il 24 novembre 1983, la Convenzione europea di cui si è detto. La ratifica a livello europeo è stata fatta da Paesi come la Francia, la Svizzera, la Germania, la Danimarca, il Lussemburgo, il Belgio; il nostro Paese non ha ancora provveduto a ratificare la Convenzione, pur avendo dimostrato nel corso di questi ultimi decenni di non essere insensibile alla tematica del risarcimento del danno da reato, tanto che è venuto sempre più intensificando un sistema di misure concrete attuative di questa politica; le numerose iniziative intraprese a livello di legislazione stanno a dimostrare la crescente sensibilità verso forme di assistenza e tutela a favore delle vittime di reato; a tal proposito possono citarsi i numerosi fondi di solidarietà con finalità riparatorie, i vari interventi nei codici di procedura per garantire azioni per il risarcimento danni da reato ovvero per garantire l'accesso al patrocinio a spese dello Stato, tutte iniziative dirette a tutelare la vittima del reato, che dovrebbero necessariamente essere integrate dalla ratifica del nostro Paese alla Convenzione europea del 1983 relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti; da ultimo è stata emanata la direttiva 2004/80/CE, del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'indennizzo delle vittime di reato, con l'obiettivo di stabilire un sistema di cooperazione, volto a facilitare alle vittime di reato l'accesso all'indennizzo nelle situazioni transfrontaliere, che dovrebbe operare sulla base dei sistemi degli Stati membri in materia di indennizzo delle vittime di reati violenti commessi nei rispettivi territori; nella legge comunitaria per il 2005 (legge 25 gennaio 2006, n. 29), il Governo è stato delegato ad emanare entro 18 mesi una normativa di recepimento della citata direttiva 2004/80/CE, e i termini della relativa delega non sono ancora scaduti; impegna il Governo: a firmare la Convenzione Europea relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti, del Consiglio d'Europa del 24 novembre 1983, e a richiederne la ratifica nel più breve tempo possibile, auspicando che ragioni di equità e solidarietà sociale rendano possibile la previsione di regimi di risarcimento in favore delle vittime di reati violenti nell'ambito della legislazione italiana; ad emanare nei termini di legge i decreti legislativi di cui alla legge 2006, n. 29, recanti le norme occorrenti per dare recepimento alla direttiva. (1-00101)«Maroni, Lussana».