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Documenti ed Atti

XV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02616 presentata da IANNARILLI ANTONELLO (FORZA ITALIA) in data 15/02/2007

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-02616 presentata da ANTONELLO IANNARILLI giovedì 15 febbraio 2007 nella seduta n.110 IANNARILLI. - Al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione. - Per sapere - premesso che: la legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata; l'articolo 3 della legge in esame individua «I soggetti aventi diritto»; nel particolare, rispettivamente il comma 1 individua la «persona handicappata», ed il comma 3 individua quelle «situazioni riconosciute di gravità» le quali determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici; la differenziazione operata tra persona handicappata e persona handicappata in situazione di gravità si rende necessaria al fine della fruizione delle agevolazioni previste dalla legge de qua ; nel particolare, l'articolo 10 della legge in esame detta norme riguardanti «interventi a favore di persone con handicap in situazione di gravità», mentre l'articolo 12 estende la garanzia del «diritto all'educazione e all'istruzione» «al bambino da 0 a 3 anni handicappato» non necessariamente «in situazione di gravità»; così anche devono leggersi le prescrizioni dettate dall'articolo 21 «precedenza nell'assegnazione della sede» laddove, in senso estensivo rispetto alla situazione di «gravità» riserva alla persona «handicappata» (non menzionando la situazione di gravità) il diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili; così come il comma 5 dell'articolo 23 prevede delle sanzioni penali per chi «... omissis discrimina persone handicappate... omissis »; anche l'articolo 28 riguarda, in senso estensivo, «facilitazioni per i veicoli delle persone handicappate»; l'articolo 31, al comma 1, riguardo «la riserva di alloggi» differenzia gli interventi in riferimento al fatto se l'acquirente sia handicappato o handicappato in situazione di gravità; la differenziazione tra handicappato e handicappato in situazione di gravità opera anche nelle norme dettate dall'articolo 33, dove ai commi 1, 3 e 6 le agevolazioni previste per legge vengono operate per le persone con handicap in situazione di gravità; mentre il comma 5 dell'articolo 33 specificamente individua i destinatari delle agevolazioni «il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente entro il terzo grado handicappato... omissis » non indicando la situazione di gravità come conditio sine qua non per la concessione del beneficio; ilprincipio generale usato dal legislatore in fase di redazione della legge in fase di interpretazione letterale risponde alla nota massima Ubi voluit dixit ...; risulta invece allo scrivente, che alcune amministrazioni dello Stato riformano autonomamente in pejus il comma 5 dell'articolo 33 della legge in esame riservando «l'agevolazione» solamente «alle situazioni di gravità» -: se il ministro interrogato ritenga di predisporre un intervento, a mezzo di idonea circolare ministeriale, al fine di ribadire che, al fine della concessione della agevolazione prevista dall'articolo 33, comma 5, legge n. 104 del 1992, fermi restando gli altri requisiti previsti, il requisito dell'assistenza è da riferirsi a persona handicappata e non handicappata in situazione di gravità, così come indicato dalla legge. (4-02616)

Atto Camera Risposta scritta pubblicata lunedì 18 giugno 2007 nell'allegato B della seduta n. 171 All'Interrogazione 4-02616
presentata da IANNARILLI Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in esame relativa al diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, diritto riconosciuto al lavoratore, pubblico o privato, che assista con continuità un parente o affine entro il terzo grado, si rappresenta quanto segue. La legge 5 febbraio 1992 n. 104, ed in particolare la disposizione dell'articolo 33 hanno esteso alcuni benefici previsti dalla normativa di tutela della lavoratrice madre a coloro che assistono persone handicappate, in specie bambini: in tali casi, per poter attribuire i relativi benefici, occorre preliminarmente accertare che la persona handicappata da assistere sia qualificabile tale anche giuridicamente. La definizione di persona handicappata è data nell'articolo 3, comma 1, della legge citata, secondo cui «È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione». Tuttavia, occorre aggiungere che la maggior parte dei benefici previsti per l'assistenza delle persone portatrici di handicap sono attribuiti al lavoratore dipendente, a condizione che l'handicap rivesta la situazione di gravità, ossia qualora, secondo quel che precisa l'articolo 3, comma 3: «la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione». Tanto rilevato, dal combinato disposto delle norme citate, si evince la distinzione che il legislatore ha voluto effettuare tra situazione di handicap, che non prevede la necessità di assistenza continuativa, globale e permanente, e situazione di handicap grave, che - per le sue caratteristiche - richiede un intervento assistenziale con carattere di continuità nei confronti del soggetto interessato. In particolare l'articolo 33, comma 5 attribuisce al genitore o familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o affine entro il terzo grado handicappato, sia il diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio che quello di non essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. Anche se la disposizione in parola non contempla espressamente il requisito della gravità dell'handicap, tuttavia, non sembra potersi dubitare che la sottintenda. Infatti, il citato articolo 33 nel suo complesso disciplina i benefici relativi all'assistenza prestata a favore di persone con handicap grave, ciò induce a ritenere - secondo un'interpretazione sistematica della disposizione - che anche la disciplina sui trasferimenti riguardi quei lavoratori dipendenti chiamati ad assistere handicappati in situazioni di gravità. Si rileva altresì che, a rafforzare tale interpretazione della norma, appare dirimente la formulazione del comma 7 dello stesso articolo 33, il quale - nell'estendere agli affidatari le disposizioni contenute nei precedenti commi - fa espressamente riferimento agli «affidatari di persone handicappate in situazione di gravità». Non potendosi, quindi, ritenere che, in proposito, sussista una discriminazione del regime applicabile agli affidatari, pare corretto interpretare il comma 5 del medesimo articolo nel senso che - sebbene la specificazione non sia espressamente prevista - lo stesso faccia riferimento a coloro che assistono una persona handicappata in situazione di gravità. Per le suddette ragioni si intende confermare l'interpretazione restrittiva fino ad ora fornita della norma in questione. Tuttavia, considerato che la disciplina della citata legge n. 104 del 1992, considerata nel suo complesso, riguarda tanto il settore del lavoro pubblico che quello del lavoro privato, materia quest'ultima di competenza del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, si rinvia ad una eventuale diversa valutazione della questione da parte del medesimo Ministro del lavoro e della previdenza sociale nel senso auspicato dall'Onorevole interrogante. Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione: Luigi Nicolais.



 
Cronologia
giovedì 8 febbraio
  • Parlamento e istituzioni
    Il Governo emana il decreto-legge 8 febbraio 2007, n.8 recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche. Il decreto sarà convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2007, n. 41.

sabato 17 febbraio
  • Politica, cultura e società
    A Vicenza si svolge una grande manifestazione contro la decisione del Governo di allargare la base militare statunitense al posto dell'Aeroporto Dal Molin.