Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/00790 presentata da SAGLIA STEFANO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 06/03/2007
Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-00790 presentata da STEFANO SAGLIA martedì 6 marzo 2007 nella seduta n.120 SAGLIA e LAZZARI. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che: il 13 dicembre 2006 la Commissione attività produttive della Camera ha espresso il parere favorevole con osservazioni al Presidente dei Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 ottobre 2003, n. 306, sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005 numero 192 recante attuazione della direttiva 2002/91CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia; lo schema predetto, all'allegato A, recava, con riferimento alla definizione di impianto termico le seguenti parole: «13. impianto termico è un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW» (l'ultima frase è innovativa rispetto alla precedente legislazione in materia); tale definizione normativa, come emerso dalle audizioni effettuate dalla commissione, appare di difficile comprensibilità ed applicabilità; vi sono evidenti problemi e costi gestionali ingiustificati per milioni di famiglie: per superare il limite di potenza nominale indicato sono sufficienti uno scaldacqua o una stufa in ghisa; gran parte dei caminetti la cui potenza nominale è peraltro da calcolare, si collocano su una fascia analoga; sul titolare dell'abitazione, pena una eventuale contravvenzione da 300 a 5.000 euro, graverebbe inoltre l'obbligo di denuncia del proprio impianto termico, di adeguamento o sostituzione dell'impianto esistente, della manutenzione annuale ed eventuali collaudi stagionali; non è inoltre chiaramente esplicitato se la sommatoria delle potenze del focolare si applica solo agli apparecchi da riscaldamento o a tutti gli apparecchi impiegati nell'abitazione; la nuova disposizione ostacolerebbe l'installazione di nuovi apparecchi del tipo indicato, con grave danno delle aziende italiane del settore, mentre non risulta che altri paesi europei abbiano adottato una normativa così restrittiva in ordine all'utilizzo degli impianti domestici; poiché una letterale applicazione della norma potrebbe comportare troppe incertezze applicative, conseguentemente il parere della Commissione, votato all'unanimità da tutti i gruppi, nella parte delle osservazioni recava la seguente lettera f) : « f) all'allegato A, punto 13, appare opportuno sostituire la definizione di "impianto termico" con la seguente: "impianto termico è un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici o sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente i sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo. Sono quindi compresi negliimpianti termici individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici, apparecchi quali stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari"» -: quali siano i motivi del mancato recepimento di questa come di altre indicazioni contenute nel parere approvato dalla Commissione o se si intenda intervenire mediante apposite iniziative normative per rimediare a tali omissioni.(5-00790)