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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00457 presentata da SAIA MAURIZIO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 07/03/2007

Atto Senato Interrogazione a risposta orale 3-00457 presentata da MAURIZIO SAIA mercoledì 7 marzo 2007 nella seduta n.121 SAIA - Al Ministro dello sviluppo economico - Premesso che: il decreto legislativo 311/06 ha perfezionato il testo del decreto legislativo 192/05 recante attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul rendimento energetico nell'edilizia; il decreto in oggetto, all'allegato A, reca una definizione di impianto termico che prevede, caso unico in Europa, la cosiddetta "assimilazione": sono assimilati agli impianti termici stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kilowatt; tale novazione legislativa suscita notevoli perplessità presso le associazioni dei produttori e presso le associazioni dei consumatori; infatti non soltanto la norma determina incertezza su quale sia effettivamente la "somma delle potenze nominali del focolare". Ma soprattutto perché una sua letterale applicazione assimilerebbe ingiustamente ad abitazione dotata di "impianto termico" (dovendo quindi ottemperare a tutte le disposizioni di legge) una abitazione dotata di un normale caminetto, una stufa o radiatore individuale e uno scaldacqua; in tale casistica rientrerebbero, infatti, la maggior parte delle abitazioni prive di impianto centralizzato di riscaldamento e delle case di campagna o di vacanza, si chiede di sapere: se sia vero che l'eventuale superamento del limite indicato di 15 kilowatt, non solo determinerebbe l'applicazione di sanzioni, ma aprirebbe ulteriori incertezze in ordine agli obblighi di manutenzione annuale e di mantenimento in efficienza degli apparecchi suddetti; se sia vero che vi sarebbe, secondo quanto denunciato da associazioni dei consumatori, evidenti problemi e costi gestionali ingiustificati per milioni di famiglie; se risponda a verità che per superare il limite di potenza nominale indicato sono sufficienti uno scaldacqua o una stufa in ghisa; gran parte dei caminetti la cui potenza nominale è peraltro da calcolare, si collocano su una fascia analoga; se sia vero che sul titolare dell'abitazione, pena una eventuale contravvenzione da 300 a 5.000 euro, graverebbe l'obbligo di denuncia del proprio impianto termico, di adeguamento o sostituzione dell'impianto esistente, della manutenzione annuale ed eventuali collaudi stagionali; inoltre, non appare chiaramente esplicitato se la sommatoria delle potenze del focolare si applichi solo agli apparecchi da riscaldamento o a tutti gli apparecchi impiegati nell'abitazione; se non si ritenga che la nuova disposizione ostacolerebbe l'installazione di nuovi apparecchi del tipo indicato, con grave danno delle aziende italiane del settore, mentre non risulta che altri Paesi europei abbiano adottato una normativa così restrittiva in ordine all'utilizzo degli impianti domestici; da quanto esposto deriva non soltanto l'oscurità e la difficile applicabilità della norma, quanto la sua natura potenzialmente invasiva e vessatoria nei confronti dei cittadini; se risponda a verità che in diverse occasioni i due rami del Parlamento hanno invitato il Ministero a modificare tale normativa: il 28 luglio 2005 il parere della 10a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) del Senato (parere favorevole con osservazioni al decreto legislativo 192/2005, espresso con il voto favorevole di tutti i Gruppi), recava tra l'altro la seguente raccomandazione: "appare opportuno modificare nell'allegato A la definizione di impianto termico sopprimendo l'ultimo periodo"; il 13 dicembre 2006 la X Commissione permanente (Attività produttive) della Camera dei deputati esprimeva analogo giudizio: nel parere favorevole con osservazioni sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia, nella parte delle osservazioni il parere recava la seguente lettera f ): " f ) all'allegato A, punto 13, appare opportuno sostituire la definizione di «impianto termico» con la seguente: «impianto termico è un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici o sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente i sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo. Sono quindi compresi negli impianti termici individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici, apparecchi quali stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari»;" se non si ritenga urgente correggere tale normativa di dubbia applicabilità, che produrrebbe un danno alla nostra industria, potenziali vessazioni nei confronti dei cittadini, nessun risultato effettivo sul piano del risparmio energetico. (3-00457)

 
Cronologia
lunedì 5 marzo
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Il giornalista italiano Daniele Mastrogiacomo, del quotidiano La Repubblica, viene rapito a Kabul da un gruppo di talebani. Sarà liberato dopo quattordici giorni di prigionia.

giovedì 22 marzo
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva, con 316 voti favorevoli e 231 contrari, l'emendamento 13.500 del Governo, sostitutivo dei commi da 1- quater a 8 dell'articolo 13 e soppressivo degli articoli da 13-bis a 15, nonchè 6 e 12 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese (A.C. 2201), sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.