Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00140 presentata da MOTTA CARMEN (L' ULIVO) in data 09/03/2007
Atto Camera Risoluzione in Commissione 7-00140 presentata da CARMEN MOTTA venerdì 9 marzo 2007 nella seduta n.123 La XI Commissione, premesso che: l'articolo 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88, ha disposto l'attribuzione ad personam di benefici economici per il personale degli enti pubblici che possedevano la qualifica di direttore o di consigliere capo; l'applicazione di detta norma venne rivendicata dal personale appartenente all'ex categoria direttiva cessato dal servizio prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 88 del 1989 con trattamento di pensione a carico del Fondo integrativo, in applicazione dell'articolo 33 del Regolamento di previdenza dell'Inps; l'applicazione della norma suddetta al solo personale in servizio, ha portato i lavoratori a promuovere dei giudizi innanzi al TAR per ottenere l'accoglimento delle loro istanze; in seguito ai ricorsi dell'Inps al Consiglio di Stato avverso le sentenze del TAR che hanno riconosciuto il diritto in questione, si è determinata una disparità di trattamento, conseguita al diverso tenore delle sentenze del Consiglio di Stato, alcune delle quali confermative delle pronunce di primo grado, altre di contenuto opposto, con evidenti riflessi sul trattamento integrativo delle persone interessate, in quanto cessate dal servizio prima del 1989; il numero dei pensionati penalizzati dalle suddette sentenze è alquanto ridotto, trattandosi di circa cinquanta ex funzionari Inps; si tratta di persone molto anziane in quanto cessate dal servizio prima del 1989; nella scorsa legislatura il disegno di legge n. 3448, presentato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze prevedeva espressamente all'articolo 3 l'estensione del trattamento pensionistico, in applicazione dell'articolo 15 della legge n. 88 del 1989, anche al personale cessato dal servizio prima della data di entrata in vigore della medesima legge, oggetto di provvedimenti giurisdizionali intervenuti con efficacia di giudicato; nella descritta situazione l'attività dell'Istituto è vincolata alle sentenze passate in giudicato, anche se risulterebbe discriminante l'adozione di misure che accolgano solo parzialmente le rivendicazioni delle persone interessate, impegna il Governo ad adottare le opportune iniziative, anche normative, al fine di superare definitivamente la situazione di disparità di trattamento che si trovano a vivere i suddetti pensionati, cessati dal servizio prima dell'entrata in vigore della legge n. 88 del 1989, uniformando integralmente il trattamento pensionistico in applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88 con quello del personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 88 del 1989. (7-00140) «Motta, Delbono, Di Salvo, Bellanova, Codurelli, Migliori».